Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25532 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. III, 12/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29259/2019 proposto da:

M.A., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.to

Massimo Goti, (massimogoti.pec.avvocati.prato.it), con studio in

Prato via Baldinucci 71, giusta procura speciale allegata al

ricorso, e domiciliato in Roma piazza Cavour, presso la cancelleria

civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e

domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3003/2019 del Tribunale di Bologna depositata

il 27.6.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15.7.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.A., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva respinto la domanda da lui proposta avverso il diniego pronunciato dalla competente Commissione territoriale sull’istanza da lui avanzata per ottenere la protezione sussidiaria nonchè, in via subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente aveva narrato dinanzi alla CT di appartenere all’etnia (OMISSIS) e di essere musulmano sciita; di aver lasciato il Pakistan nel (OMISSIS) dopo l’attacco dei sunniti all'(OMISSIS) (dove era guardia di sicurezza) a seguito del quale erano stati uccise numerose persone fra cui il padre; di non poter rientrare in Pakistan in quanto avrebbe rischiato di essere assassinato. Ha aggiunto di essere l’unico a poter lavorare per mantenere la sua famiglia ed, in particolare, la moglie che durante la fuga ed il transito in Grecia si era ammalata.

2. Il Ministero dell’Interno ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e cioè la situazione socio politica esistente in Pakistan, ed il mancato svolgimento dell’attività istruttoria in funzione del riconoscimento della protezione sussidiaria.

1.1. Critica la statuizione del Tribunale nella parte in cui, richiamando le fonti informative derivanti dai rapporti EASO, aveva affermato che, contrariamente alla sua narrazione, nel Punjab esisteva un elevato livello di tolleranza reciproca fra culti differenti: e, pur ammettendo di aver reso dichiarazioni confuse in sede di audizione, assume che numerosi documenti internazionali ed aggiornati nonchè copiosa giurisprudenza di merito individuavano proprio nella sua regione di origine un’area territoriale del paese interessata da una violenza indiscriminata e da un conflitto armato interno fra musulmani e sciiti e fra altre confessioni, circostanza questa che avrebbe imposto al giudice di merito un’istruttoria più adeguata.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione all’omessa motivazione riguardante la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6.

2.1. Assume, al riguardo, che non era stato correttamente effettuato il giudizio di comparazione postulato dal principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. 4455/2018), in quanto, da una parte era stata svalutata la documentata relativa all’attività lavorativa svolta, e, dall’altra, non era stato considerato che l’eventuale rimpatrio lo esponeva a condizioni di vita particolarmente precarie e dolorose, in ragione dell’alto tasso di povertà e di disoccupazione esistente nel paese di origine e della sua condizione di vulnerabilità derivante anche dal lunghissimo tempo trascorso da quando se ne era allontanato.

3. Tanto premesso, deve essere preliminarmente scrutinata la questione, rilevabile d’ufficio, relativa all’ammissibilità del ricorso visto che non è stata in esso indicata la data di comunicazione del decreto impugnato e che, dall’esame della documentazione prodotta nel fascicolo del ricorrente, risulta del tutto assente (oltre alla richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio) la prova dell’adempimento di tale incombente da parte della cancelleria del Tribunale, dalla cui data decorre il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 13 (introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. G, convertito nella L. n. 46 del 2017).

Nè, al riguardo, il controricorrente indica alcunchè.

3.2. Sul punto si osserva che questa Corte ha affermato, in relazione a fattispecie processuale diversa ma dotata di analogo carattere acceleratorio, il principio, trasponibile anche al caso in esame, secondo il quale “nell’ipotesi di ordinanza d’inammissibilità dell’appello emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, il conseguente ricorso per cassazione proponibile in base all’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro la sentenza di primo grado nel termine di 60 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza stessa o dalla sua notificazione, se avvenuta prima, è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, ad un duplice onere, quello di deposito della copia autentica della sentenza di primo grado e quello, inerente alla tempestività del ricorso, di provare la data di comunicazione o di notifica dell’ordinanza d’inammissibilità. Tale secondo onere è assolto dal ricorrente mediante il deposito della copia autentica dell’ordinanza con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, salvo che – in esito alla trasmissione del fascicolo d’ufficio da parte della cancelleria del giudice a quo, che il ricorrente ha l’onere di richiedere ai sensi del comma 3 del predetto articolo, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso di verificare la tempestività dell’impugnazione, rilevi che quest’ultima sia stata proposta nei 60 gg. dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez.Un. 25513/2016; Cass. SU 11850/2018).

3.3. Il Collegio, pur consapevole di un diverso recentissimo orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 14839/2020) che, in materia di protezione internazionale, ha sostenuto che il mancato deposito della comunicazione del decreto impugnato da parte del ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso – da una parte affermando che “la relazione di notificazione” di cui è prescritto il deposito dall’art. 369, comma 2, n. 2, debba includere “ogni relata di comunicazione” (cfr. in motivazione cpv. 9) e, dall’altra, escludendo che al rilievo d’ufficio debba seguire il dovere della Corte di attivarsi per acquisire informazioni sulla avvenuta comunicazione e sulla data di essa (cfr. in motivazione cpv. 12 della pronuncia sopra richiamata) – ritiene che debba darsi seguito al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sopra riportato) con il quale l’arresto testè esaminato si è solo parzialmente confrontato e che appare, allo stato, più convincente in quanto evita di giungere a soluzioni interpretative che perdano di vista “il principio della ragionevolezza”, oltre ad estendere incondizionatamente la casistica della sanzione di improcedibilità ad ipotesi non espressamente richiamate dall’art. 369 c.p.c..

3.4. Tanto premesso, si rileva che nel caso di specie, secondo l’orientamento delle sezioni unite di questa Corte cui si è fatto riferimento, la sorte del ricorso sarebbe quello della improcedibilità, in quanto il ricorrente non ha depositato, unitamente al ricorso, la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio munita di visto della cancelleria, ex art. 369 c.p.c., u.c..

3.5. Peraltro, essendo stata acquisita d’ufficio la prova della comunicazione del decreto dalla cancelleria del Tribunale di Bologna (cfr. attestazione telematica del Tribunale di Bologna Sezione Specializzata Immigrazione, trasmessa a questa Corte il 13.7.2020), risulta che il provvedimento impugnato, depositato il 27.6.2019, è stato comunicato alle parti interessate in data 28.6.2019.

3.6. Conseguentemente, poichè il ricorso è stato notificato in data 1.8.2019 (cfr. documentazione informatica relativa alla notifica a mezzo PEC prodotta dal ricorrente in allegato al ricorso), l’impugnazione risulta tardiva in quanto è stata proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, sopra richiamato.

4. Rimanendo, pertanto, sullo sfondo motivazionale la questione di procedibilità, il ricorso è evidentemente inammissibile valendo anche la pena di precisare che i motivi proposti non avrebbero, comunque, potuto trovare ingresso in questa sede in quanto mascherano, entrambi, una non consentita richiesta di rivalutazione delle questioni di merito.

4.1. Quanto alla prima censura, infatti, essa si limita, in maniera del tutto generica, ad affermare che doveva essere effettuata un’attività istruttoria adeguata (cfr. pag. 5 del ricorso) in relazione alla situazione sociopolitica prospettata nella area geografica di provenienza del ricorrente: tuttavia, il Tribunale ha puntualmente esaminato le dichiarazioni rese dal ricorrente dinanzi alla C.T. e le ha raffrontate con quelle acquisite attraverso l’audizione svolta dinanzi al Tribunale con l’assistenza di un interprete, riportandole espressamente nella loro integrità; e, oltre ad avere rilevato che le conclusioni contenute nel ricorso erano riferibili ad una persona ed una vicenda del tutto diversa da quella riguardante l’odierno ricorrente, ne ha rilevato le contraddizioni, affermando che, quanto al conflitto religioso confusamente denunciato, esso non trovava riscontro nelle fonti ufficiali aggiornate (e cioè i Report Easo 2017 e 2018, specificamente richiamati) riguardanti la regione del paese di provenienza nella quale non emergeva che ricorressero scontri ed una condizione di violenza generalizzata fra sciiti e sunniti.

4.2. Quanto alla seconda, a fronte di una motivazione sul giudizio di comparazione al di sopra della sufficienza costituzionale in relazione ad entrambi i termini di paragone da raffrontare, le argomentazioni prospettate a sostegno della pretesa violazione dei diritti fondamentali risulta inconducente rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto lo stesso ricorrente, lungi dal temere una violazione del nucleo ineliminabile della sua dignità, ha riferito circostanze nettamente contrastanti con i presupposti della fattispecie invocata, affermando che la richiesta di permesso di soggiorno era finalizzata ad ottenere uno strumento per poter rientrare in patria per provvedere economicamente alla sua famiglia attraverso la vendita di un terreno e fare successivamente ritorno in Italia, con ciò ponendosi al di fuori del paradigma comparativo attraverso il quale la condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha fornito contenuto alle “ragioni umanitarie” (cfr. Cass. 4455/2018; Cass. SUU 29459/2019).

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre ad accessori e rimborso spese forfettario nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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