Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25532 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1960-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2033/26/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro R.P., impugnando la sentenza della CTR Puglia indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza con la quale era stato annullato l’avviso di liquidazione relativo alla revoca dei benefici fiscali richiesti ai sensi della L. n. 604 del 1956 in materia di proprietà contadina.

Secondo il giudice di appello assumeva valore decisivo ai fini del giudizio la circostanza che l’azione accertativa dell’ufficio era intervenuta oltre il termine di decadenza triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, decorrente dalla registrazione dell’atto di compravendita del 16.4.2008, registrato il 24.4.2008, essendo stato l’avviso di liquidazione notificato il 9.10.2012.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente, successivamente all’udienza camerale del 30 maggio 2019 fissata per la decisione in camera di consiglio, ha depositato istanza di sospensione ai sensi del D.L.n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, con allegata documentazione ai sensi della ricordata disposizione.

Il procedimento va quindi sospeso.

P.Q.M.

Visto il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, dispone la sospensione del giudizio.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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