Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25531 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 180/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

Legis;

– ricorrenti –

contro

F.F., R.G., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MEZZETTI

MAURO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ACCORDI

ALBERTO, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 175/2 004 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata l111/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

uditi per il resistente gli Avvocati ACCORDI – MEZZETTI, che hanno

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilità ricorso

Ministero, rigetto ricorso Agenzia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio della Imposte Dirette di Mantova notificava a F. F. ed alla di lui consorte Ragazza Giovanna un unico avviso di accertamento, conseguente ad altro accertamento nei confronti di una società di cui i coniugi erano soci in misura paritaria, con cui erano rettificati i redditi di entrambi relativamente all’anno 1991, anno in cui gli stessi avevano presentato dichiarazione dei redditi congiunta, con determinazione di maggiore imposta IRPEF, dell’importo cumulativo di L. 46.232.000.

I coniugi impugnavano l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova.

In corso di giudizio, i coniugi presentavano separate istanze di definizione della lite pendente ai sensi del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con L. n. 140 del 1997, provvedendo ai relativi versamenti e dandone comunicazione all’Ufficio.

Questi comunicava che la istanza di definizione della lite doveva considerarsi inammissibile, in quanto il valore della stessa era superiore a L. 30.000.000.

La Commissione riteneva valida la definizione, stante la autonomia dei rapporti di imposta in capo a ciascuno dei coniugi, ognuno dei quali era di valore inferiore al limite di legge, e dichiarava la estinzione del giudizio.

Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio, ma la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, con sentenza n. 171/65/04, in data 29.9.2004, depositata l’11-11-2004, respingeva il gravame, confermando la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

Resistevano i contribuenti con controricorso.

La causa era sospesa ai sensi della L. 22 maggio 2010, n. 73, art. 3, comma 2 bis.

Decorso inutilmente il periodo di sospensione, la causa viene oggi in discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre dichiarare la inammissibilità del ricorso del Ministero, che non era parte del giudizio di merito. Le spese possono essere compensate, per le incertezze giurisprudenziali esistenti all’epoca della proposizione del ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso, la Agenzia deduce violazione del D.L. n. 79 del 1991, art. 9 bis, convertito nella L. n. 140 del 1997, e della L. n. 114 del 1997, art. 17, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene che l’assunto della CTR, secondo cui l’accertamento effettuato dall’Ufficio per quanto formalmente unico concerneva le posizioni di entrambi i coniugi, che, anche in caso di dichiarazione congiunta, rimanevano soggetti autonomi sotto il profilo della imposizione. e quindi anche ai fini della valutazione dei requisiti per la definizione delle liti fiscali pendenti, quale il valore della lite, è errato.

Assume infatti che a tale soluzione è ostativa la responsabilità solidale a carico di entrambi i coniugi per l’intero ammontare della imposta da entrambi dichiarata, di cui all’art. 17 cit., e la definizione di lite fiscale di cui all’art. 9 bis D.L. citato, secondo cui ai fini della norma citata, questa consiste nella” contestazione relativa a ciascun atto di imposizione” ed il valore della lite si intende come “l’importo della imposta accertata al netto degli interessi” con la conseguenza della unicità dell’accertamento anche ai fini del valore della lite. L’assunto non può essere condiviso.

La L. n. 144 del 1997, art. 17, concede ai coniugi non legalmente separati di presentare una unica dichiarazione dei redditi, opzione a seguito della quale “ai fini della liquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata a norma del predente comma, le imposte commisurate separatamente sul reddito complessivo di ciascun coniuge si sommano, e le detrazioni., nonchè le ritenute ed i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo”. Ed inoltre ai sensi della stessa norma, “gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi” i quali “sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie de interessi iscritti a ruolo a nome del marito”.

Dal sistema sopra esposto, si evince che la unificazione delle posizioni dei coniugi si verifica esclusivamente sul piano della imposizione fiscale complessiva, ed unicamente con riferimento alle componenti che consentono la riduzione delle stessa, come detrazioni, ritenute, crediti di imposta, che, originariamente propri di ciascun coniuge, vengono in tal modo applicate non già alle singole posizioni, ma sull’ammontare complessivo delle imposte calcolate sui redditi dei dichiaranti. Ed è appunto con riferimento alla convenienza o meno in termini economici di detta sommatoria che i coniugi possono valutare se optare o meno per la dichiarazione congiunta, nella quale i vantaggi di un utilizzo unitario delle componenti negative di imposta hanno come corollario la responsabilità solidale dei coniugi per l’ammontare del tributo così complessivamente determinato.

Del tutto assente è invece la unificazione con riferimento ai redditi dei coniugi, che rimangono divisi e su ciascuno dei quali viene calcolata la imposta lorda applicabile a ciascuno di essi.

Ne consegue che la dichiarazione congiunta non ha alcun rilievo in punto ad accertamento del reddito, nel senso che anche la rettifica concernente uno solo dei coniugi viene effettuata “a nome di entrambi” esclusivamente perchè la variazione reddituale anche relativa ad un solo coniuge si riflette sull’ammontare complessivo finale che è comune ai coniugi anche in relazione alla obbligazione di pagamento, ma in sostanza verte sull’ammontare del singolo redito considerato, in modo autonomo ed indipendente dalle vicende reddituali dell’altro coniuge. Ne consegue che quando, come nella fattispecie, la rettifica verte non sulla imposta finale ma sul reddito di entrambi i coniugi in relazione a fatti economici pertinenti a ciascuno di essi, l’atto è formalmente unico ma sostanzialmente è duplice, perche riguarda soggetti diversi su presupposti fattuali pure diversi.

Da ciò ulteriormente deriva che in caso di impugnazione dell’avviso di accertamento avente ad oggetto il reddito di uno solo o di entrambi i coniugi codichiaranti vi è tra loro litisconsorzio processuale, ma i rapporti dedotti in giudizio rimangono autonomi sul piano sostanziale, per cui in caso di fruizione della possibilità di definizione delle liti pendenti, da parte di uno od entrambi i coniugi il valore della lite non può che essere quello riferibile alla posizione di ciascun coniuge dichiarante. Pertanto ove il valore della lite pertinente a ciascun coniuge rimanga nell’ambito del limite di legge, la definizione è ammissibile, anche ove la sommatoria dei valori a carico di entrambi superi detto limite. A tale conclusione non ostano le definizioni di lite fiscale e di valore della stessa di cui all’art. 9 bis cit., in quanto per “ciascun atto di imposizione” deve intendersi la pretesa fiscale nei confronti di ciascun coniuge, propria di ciascuno di essi anche se effettuata nell’ambito di un unico documento, e per il valore della lite “l’importo della imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato” concerne elementi ( reddito ed imposta calcolata singolarmente sullo stesso) non toccati dalla unificazione determinata dal ricorso alla dichiarazione congiunta, che opera in una fase successiva alla determinazione di tali componenti, i quali solo una volta stabiliti ed accertati con riferimento a ciascun coniuge vengono sommati ai fini sopra illustrati.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese; rigetta il ricorso della Agenzia; condanna la stessa alle spese a favore dei contribuenti, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 100 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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