Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25531 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 21/09/2021), n.25531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2840-2019 proposto da:

D.P.G.M., S.P., D.P.G., tutti in

qualità di soci della GESTOIL SRL, elettivamente domiciliati in

ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato

ELISABETTA NARDONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE LA

SPINA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 434/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Umbria, decidendo in sede di riassunzione del giudizio a seguito della sentenza di questa Corte n. 16945/2015, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate dichiarando sussistenti i presupposti per l’adozione delle misure cautelari richieste nei confronti della Delfin Oil per mancato versamento di IRPEG e ILOR per gli anni dal 1989 al 1997. Secondo la CTR, che aveva pronunziato in sede di rinvio in esito alla sentenza di questa Corte n. 16945/2015, l’Amministrazione aveva fornito validi elementi a supporto del provvedimento cautelare richiesto, poiché il consistente credito risultante era pari ad Euro 653.861,62, aggiungendo che alla luce delle varie operazioni di cessioni del compendio aziendale poteva ritenersi fondato il timore dell’amministrazione di perdere la garanzia del proprio credito. Aggiungeva poi che erano stati rilevati numerosi passaggi del medesimo compendio produttivo e immobiliare fra tre società collegate tra di loro (Delfin Oil, con sede a Ginevra, La Viola Limited con sede a Londra e Umbria Olii con sede a Spoleto), aggiungendo che i passaggi erano stati dettagliatamente riportati nel ricorso da parte dell’ufficio e non negati come elemento di fatto dalla parte contribuente.

D.P.G., D.P.G. e S.P., quali soci della Gestoil s.r.l., già Umbria Olii s.p.a., hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate.

La parte intimata si è costituita con controricorso, depositando altresì memoria.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 2945 c.c.. La CTR avrebbe omesso di considerare che per effetto della cancellazione della società Gestoil s.r.l., già Umbria Olii s.p.a., avvenuta l’8 giugno 2016 senza distribuzione di utili in capo ai soci, i debiti non potrebbero essere azionati nei confronti dei soci in assenza di distribuzione.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente o l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio. La CTR avrebbe reso una motivazione apparente senza adeguatamente considerare gli elementi dedotti nell’atto difensivo dai ricorrenti e comunque omettendo di esaminarli.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di contenzioso tributario, qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci – cfr. Cass. n. 9094/2017, Cass. n. 15035/2017, Cass. n. 14446/2018, Cass. n. 897/2019, da ultimo Cass., S.U., n. 619/2021-.

Non può dunque riscontrarsi l’ipotizzata violazione di legge a carico della sentenza impugnata che ha invece considerato i ricorrenti, già soci della società cancellata successivamente all’inizio del giudizio cautelare, legittimi destinatari della richiesta avanzata dall’ufficio.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte è infatti ferma nel ritenere che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia – cfr. Cass. n. 23940/2017-.

Orbene, nel caso di specie non si verte, senza dubbio, nell’ipotesi di motivazione apparente, avendo la CTR dato conto, sia pure in modo sintetico, degli elementi sui quali ha fondato l’esistenza di un pericolo per la garanzia del debito fiscale maturato nei confronti della società cessata e, per altro verso, ha pure esaminato i fatti sui quali i ricorrenti fondano il prospettato omesso esame, avendo considerato i passaggi tra società del medesimo compendio produttivo, ritenendoli anch’essi idonei a giustificare il pericolo di perdere la garanzia del credito da parte dell’amministrazione. Peraltro, le censure contenute all’interno del vizio di nullità della sentenza vengono genericamente prospettati come vizi censori in diritto della CTR, che non possono essere nemmeno esaminati in quanto innestati in un vizio presunto di nullità della sentenza.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquidai n favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 10.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale; a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA