Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25531 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11433-2018 proposto da:

MGM INDUSTRY SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 435,

presso lo studio dell’avvocato LEO FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CORALLUZZO GERARDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato VARI’ PASQUALE, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO MGM INDUSTRY SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 582/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 29 novembre 2017, il Tribunale di Bergamo, adito da Agenzia delle Entrate – Riscossione con ricorso del 27 ottobre 2017, pronunciò il fallimento della MGM Industry, s.r.l. in liquidazione.

1.1. Il reclamo promosso da quest’ultima è stato respinto dalla Corte di appello di Brescia, con sentenza del 29 marzo 2018, n. 582, la quale, rigettando la corrispondente, unica, doglianza della reclamante, ha ribadito la competenza territoriale del giudice di prime cure a dichiarare il suddetto fallimento atteso che, da un lato, l’asserito trasferimento della sede della menzionata società da Bergamo a Marcianise (CE) – risalente, quanto a quella effettiva, al 24 novembre 2016, e, circa quella legale, al 2 dicembre 2016 – sarebbe avvenuto entro l’anno antecedente l’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento; dall’altro, che, in ogni caso, il bilancio di esercizio della medesima società al 31 dicembre 2015 era stato approvato presso la sede legale di Bergamo, a dimostrazione che ivi era il suo centro direttivo.

2. Avverso tale sentenza la MGM Industry, s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione affidandosi a due motivi, resistiti, con controricorso da Agenzia delle Entrate – Riscossione. La curatela fallimentare non ha spiegato difese in questa sede. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. La società ricorrente, nella propria memoria ex art. 380-bis c.p.c., ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio, siccome avvenuta mediante difensore del libero Foro e senza il necessario patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (Dott.., nello stesso senso, Cass. n. 28741 del 2018; Cass. n. 1992 del 2019; Cass. n. 16512 del 2019);

2. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, invece, nella sua memoria ex art. 380-bis c.p.c. ha diffusamente argomentato le ragioni a sostegno della dedotta validità della propria costituzione come concretamente avvenuta, richiamando, tra l’altro, anche la recente norma di interpretazione autentica contenuta del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58 del 2019;

3. L’esame della suddetta questione è tuttora pendente innanzi alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (ud. 22 ottobre 2019), cui è stata rimessa con ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 18350 del 2019, sicchè, in attesa della relativa decisione, la trattazione di questa controversia va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione pregiudiziale di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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