Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25530 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29008/2007 proposto da:

D.D.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI

50 presso lo studio dell’avvocato PICONE GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CANDIANO Orlando Mario con studio in BARI VIA

BOVIO 41 (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 18/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 13.11.2007 è stato notificato al Ministero delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate un ricorso di D.D.P. per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 18.9.2007 e notificata l’8.10.2007), che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente per ottenere l’ottemperanza della sentenza della Commissione Regionale di Puglia che – accogliendo l’appello da lui proposto – aveva stabilito che dall’imponibile del TFR corrispostogli dall’OPAFS andasse detratto sia l’importo di L. 500.000 per ogni anno di maggiore anzianità di o servizio attribuita con L. n. 141 del 1990, sia una quota proporzionale al rapporto tra la percentuale di contributi a carico del lavoratore e quella totale.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato ricorso per ottemperanza il D.D. ha chiesto alla CTR – e sulla premessa che la determinazione della somma da rimborsare ad esso D.D. supponeva soltanto l’effettuazione di un calcolo matematico – di stabilire che l’Agenzia era tenuta a corrispondergli la complessiva somma di Euro 1.546,62. Somma mai pagata, nonostante atto di diffida.

L’adita CTR ha ordinato all’Agenzia di pagare in favore del ricorrente la somma di Euro 160,92 oltre interessi di legge e oltre alle spese di lite.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che la richiesta di liquidazione, cosi come formulata, appariva priva di fondamento, risultando che l’importo di L. 13.812.617 era già stato detratto dall’imponibile lordo, per tenere conto dell’esenzione percentuale del 33,33%.

Per quanto concerne l’esenzione annua, invece, risultava che la datrice di lavoro aveva effettuato detta esenzione solo sugli anni di effettivo servizio, perciò omettendo di considerare i benefici della L. n. 141 del 1990, ex art. 4 (spettanti per anni 5 e mesi 6), donde poi il diritto all’ulteriore detrazione di Euro 160,92.

4. Il ricorso per Cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d’impugnazione e si conclude – senza previa indicazione del valore della lite – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione dell’art. 2909 c.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70. Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con il predetto motivo di impugnazione il ricorrente si duole del fatto che il giudice dell’ottemperanza non abbia tenuto conto del dictum della sentenza a cui dare esecuzione, per la parte in cui era stato accertato il diritto all’abbattimento della base imponibile in proporzione al rapporto tra contributi del lavoratore e contributi complessivi. Il medesimo ricorrente censura di contradditorietà la motivazione della sentenza per avere – in contraddizione con il giudicato – ritenuto priva di fondamento la predetta parte della richiesta di rimborso, per quanto esso ricorrente fosse risultato vittorioso sul punto.

L’anzidetto profilo del motivo di impugnazione appare inammissibile.

Ed invero – prospettando un vizio sub specie di difetto motivazionale – il ricorrente avrebbe dovuto previamente identificare il fatto decisivo e controverso (in riferimento al quale soltanto è possibile sostenere che sia stato disatteso l’onere di sufficiente esame e delucidazione dell’iter logico della decisione) ed avrebbe anche dovuto enunciare quella sintesi dell’impugnazione che è imposta dalla norma dell’art. 366 bis.

Nulla di ciò avendo fatto il ricorrente, il primo profilo del complesso motivo si appalesa inammissibile.

Quanto al profilo con cui il ricorrente lamenta violazione del giudicato per essere stato reintrodotta nel processo di ottemperanza la questione del rimborso di imposta trattenuta sulla quota di buonuscita proporzionale alla percentuale tra la parte contributiva a carico del lavoratore e quella complessiva, giova evidenziare che il ricorrente se ne duole rappresentando che nell’ordinamento processuale è pacifico che sul giudicato possono incidere solo fatti estintivi dell’obbligo in esso consacrato successivi e giammai precedenti alla formazione del giudicato stesso.

Senonchè appare manifesto dalla lettura della decisione impugnata che il giudicante non ha affatto infranto il giudicato ma si è limitato a verificare (effettuando un calcolo matematico, così come lo stesso ricorrente gli ha chiesto di fare) che nel computo dell’imposta detratta all’atto della corresponsione del TFR si era già tenuto conto della riduzione proporzionale di cui qui si tratta, sicchè il generico accertamento del giudice del merito (circa il diritto ad ottenere siffatta riduzione) aveva già trovato attuazione nella pratica, con la conseguente impossibilità di determinare una somma ulteriore e diversa rispetto a quella che il datore di lavoro aveva già correttamente enucleato.

Quanto infine al terzo aspetto del complesso motivo di impugnazione, la violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e giudicato (nella parte in cui la CTR ha ritenuto che non vi fosse contrasto tra le parti in ordine alla anzidetta detrazione percentuale), si tratta di profilo di censura del tutto infondata.

Ed invero il giudice del merito non ha esorbitato rispetto alle domande proposte dalla parti, essendosi limitato a disattendere parte delle istanze proposte dal ricorrente e ciò sulla premessa (del tutto correttamente identificata) che circa la astratta spettanza della detrazione non vi era contrasto alcuno tra le parti (giacchè anche l’Agenzia la riteneva dovuta) mentre il contrasto residuava in ordine al fatto che la predetta detrazione fosse già stata o meno computata.

5. Il secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa motivazione su un punto decisivo e controverso – art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo si palesa inammissibilmente proposto, vuoi per il difetto di quell’indefettibile momento di sintesi che deve assistere le censure formulate ai sensi dell’art. 360, n. 5; vuoi per i difetto dei requisiti che deve avere il quesito di diritto da formularsi ex art. 366 bis c.p.c..

Ed infatti il quesito di diritto proposto dalla parte ricorrente si presenta del tutto vago e generico e non correlato alla specifica questione controversa, atteso che la parte ricorrente si limita a chiedere se sia stato violato il predetto art. 4 in cui si prevede l’inderogabilità dei minimi tariffari, senza specificare alcunchè a proposito della peculiare violazione che sarebbe stata perpetrata nella specie di causa.

La regolazione delle spese di lite è informata al principio della soccombenza, per ciò che attiene a questo grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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