Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25530 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.26/10/2017),  n. 25530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14121-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.C.G., R.G., R.M.,

R.A., R.V., R.A., in qualità di eredi di

RA.MA.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3927/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RILEVATO

che:

Dall’esame diretto dell’incarto processuale si rileva la mancanza degli avvisi di ricevimento delle notifiche inoltrate a R.G. e a R.A., litisconsorti necessari quali coeredi di RA.MA.RO.;

La notifica collettiva agli eredi di RA.MA.RO. presso il difensore dorniciliatario in primo grado è nulla non essendo stata eseguita presso il difensore domiciliatario della defunta (Cass. 3275/1987).

Diritto

CONSIDERATO

che:

Deve essere ricostituita l’integrità del contraddittorio nel giudizio di legittimità, essendo RA.MA.RO. deceduta dopo la decisione e poco primi. della pubblicazione della sentenza d’appello; il che comporta l’applicazione dell’art. 331 c.p.c., essendo regolari le notifiche personali del ricorso agli altri coeredi.

PQM

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di R.G. e a R.A., in qualità di coeredi di RA.MA.RO., fissando per la rinnovazione della notificazione del ricorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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