Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25530 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 06503/2013 R.G. proposto da:

D.P.F. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avv. Egidio Pignatelli, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’avv. Antonia De Angelis, in Roma via Portuense 104.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alfonso

Papa Malatesta, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in

Roma piazza Barberini 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/14/2012 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, depositata il giorno 24 settembre 2012.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10

luglio 2020 dal Consigliere Dott. Fichera Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Francesco D.P. impugnò l’iscrizione di ipoteca effettuata da Equitalia E.T.R. s.p.a. in forza di una cartella di pagamento precedentemente notificata per tributi non versati dalla Nuovi Stimoli s.n.c., di cui il ricorrente era stato socio illimitatamente responsabile.

L’impugnazione venne accolta in primo grado con compensazione integrale delle spese; proposto appello principale da Equitalia Sud s.p.a. – già Equitalia E.T.R. s.p.a. – e appello incidentale dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza resa il giorno 24 settembre 2012, accolse il gravame di Equitalia Sud s.p.a. respingendo quello incidentale di D.P.F. e dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.

Avverso la detta sentenza, D.P.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, cui resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a.

D.P.F. ed Equitalia Sud s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso Francesco D.P. lamenta la violazione degli artt. 167 e 170 c.c., poichè la commissione tributaria regionale ha ritenuto inopponibile al concessionario della riscossione il fondo patrimoniale costituito per i bisogni della famiglia sui beni oggetto dell’iscrizione ipotecaria, nonostante si trattasse di crediti tributati vantati nei confronti della società di cui il ricorrente era socio illimitatamente responsabile.

1.1. Il motivo è infondato.

L’orientamento costante di questa Corte, al quale si intende dare piena continuità, afferma che in tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima quando l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (Cass. 23/08/2018, n. 20998; Cass. 09/11/2016, n. 22761; Cass. 29/01/2016, n. 1652; Cass. 23/11/2015, n. 23876).

In proposito, va poi ricordato che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo, va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicchè anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia), ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 24/02/2015, n. 3738).

Nella vicenda all’esame, allora, non solo il contribuente non ha dato prova dell’estraneità delle obbligazioni tributarie contratte ai bisogni della famiglia, ma anzi la commissione tributaria regionale, con un accertamento in fatto qui non sindacabile, ha stabilito che le obbligazioni portate dalla cartella di pagamento erano riferite all’attività lavorativa svolta dall’odierno ricorrente, quale socio di una società di persone e, dunque, pienamente riconducibili al soddisfacimento di bisogni familiari e non voluttuari.

2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, perchè il giudice di merito ha escluso l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata, nonostante la mancata previa notifica dell’intimazione di pagamento prescritta dalla legge.

2.1. Il motivo non ha fondamento.

Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno sancito che l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. (Cass. S.U. 18/09/2014, n. 19667; vedi pure, più recente, Cass. 23/11/2015, n. 23875).

Inammissibile, infine, si mostra la doglianza concernente l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, da realizzare mediante la prescritta comunicazione preventiva, trattandosi di censura articolata dal ricorrente, per la prima volta nell’odierno giudizio, in seno alla memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., nè potendosi chiaramente invocare – a differenza di quanto mostra di ritenere l’odierno ricorrente – un rilievo ex officio di un siffatto profilo di illegittimità dell’atto impugnato.

3. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle controricorrenti, che liquida in favore di Equitalia Sud s.p.a. in Euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge, e in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 23.000,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15% e a quelle prenotate a debito, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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