Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25530 del 12/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/10/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 12/10/2018), n.25530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21799-2013 proposto da:

B.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PAOLO IOSSA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO DE GUGLIELMI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO BERTOLA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/03/2013 R.G.N. 475/2012.

LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore:

Fatto

OSSERVA

Con ricorso del 7 febbraio 2011 B.F. conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Torino Equitalia Nomos S.p.A., facendo presente che era stato dipendente della concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Torino, inizialmente gestito dalla GESAP S.p.a., in successione dalle società CON.RIT, UNIRISCOSSIONI, dalla RISCOSSIONE UNO e infine dalla convenuta EQUITALIA; che era stato assunto quale analista programmatore in data (OMISSIS); che con contratto aziendale del (OMISSIS) era stata pattuita l’istituzione della indennità professionale per gli addetti alla elaborazione automatica dei dati (EAD), indennità che gli era stata quindi corrisposta mensilmente in misura di Lire 247.000 e da (OMISSIS) in ragione di Lire 325.000; che dal mese di (OMISSIS) sulla base della precedente intesa del (OMISSIS) per l’anzidetta indennità gli era stato erogato un assegno ad personam non assorbibile (denominato “ad personam ex EAD”); che sulla base del successivo accordo aziendale in data (OMISSIS) era stata prevista l’applicazione a tutto il personale della normativa aziendale già operante per il personale della capogruppo UNICREDITO ITALIANO, per cui contestualmente le parti avevano deciso di mantenere la differenza di importo derivante da un trattamento economico superiore a quello definito sotto forma di assegno ad personam assorbibile solo a seguito di future promozioni non di merito, mentre quanto alle cosiddette indennità professionali, tra le quali la EAD, era stato previsto il mantenimento dei relativi importi in apposita voce “assorbibile sino a concorrenza in caso di promozione non di merito o in presenza di eventuali incrementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva”; che a partire dal mese di (OMISSIS) l’emolumento, precedentemente corrisposto in busta paga sotto la voce “ad pers ex EAD”, era stato dapprima ridotto ed alla fine azzerato per effetto di successivi incrementi retributivi a livello di contrattazione nazionale; che tale operazione attuata da parte datoriale era illegittima, in quanto, con riferimento alla previsione dell’accordo di (OMISSIS), esso ricorrente non percepiva un’indennità professionale, ma un trattamento economico superiore a quello definito dalle parti collettive, per cui nel suo caso l’assorbibilità sarebbe potuta avvenire solo in seguito di future promozioni non di merito, che però non si erano verificate; tanto premesso, l’attore aveva chiesto la condanna della società convenuta a ripristinare l’assegno ad personam e a corrispondergli, a titolo di arretrati, l’importo di Euro 10.238,85 oltre accessori.

Con sentenza del 28 ottobre 2011 il giudice adito rigettava la domanda, compensando le spese di lite. Tale pronuncia veniva appellata dal B. come da ricorso in data 27 aprile 2012. L’interposto gravame veniva respinto dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 199 in data 14 febbraio – 29 marzo 2013, secondo cui con l’art. 50 dell’intesa aziendale 30 gennaio 1995 era stata prevista l’istituzione dell’indennità professionale per gli addetti all’EAD, da corrispondersi mensilmente dopo 3 mesi dalla data di assunzione o di trasferimento da altri uffici del lavoratore interessato, per cui il trattamento delineato risultava strettamente collegato con la tipologia di mansioni svolte, tant’è che con il cessare dell’incarico, in base all’art. 50, comma 4, l’indennità continuava ad essere erogata sotto forma di assegno ad personam assorbibile da aumenti di retribuzione dovuti ad indennità fisse, aumenti contrattuali e/o avanzamenti di carriera. Ed era pacifico che al B., il quale rientrava nelle categorie di addetto all’EAD, a partire dal (OMISSIS) venne riconosciuta l’anzidetta indennità. Successivamente, con l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto aziendale normativo ed economico, integrativo del C.C.N.L. di luglio 1995, in data (OMISSIS) le parti collettive convennero, con riferimento all’indennità professionale per gli addetti EAD, che per detto personale, a decorrere dal (OMISSIS), l’importo erogato a titolo di indennità EAD sarebbe stato mantenuto come assegno ad personam non assorbibile; tale importo sarebbe stato trasformato in assegno assorbibile in caso di mutamento delle mansioni o di trasferimento ad altra unità operativa.

Dunque, a partire da (OMISSIS) nelle buste paga del B. compariva lo stesso importo, corrisposto in precedenza come “indennità EAD”, sotto la voce “AD PERSONAM ex EAD”.

Circa l’interpretazione di tale accordo, secondo l’appellante, la pattuizione collettiva avrebbe definito l’abrogazione dell’indennità in oggetto, mantenendo unicamente ad personam l’importo equivalente, per cui il primo giudicante sarebbe caduto in contraddizione, dapprima facendo riferimento al concetto di abrogazione tecnica e poi concludendo per il mantenimento dell’indennità.

Invero, a giudizio della Corte territoriale, al di là del riferimento probabilmente non appropriato al concetto di abrogazione tecnica, la soluzione interpretativa adottata in primo grado appariva corretta. Infatti, dalla citata previsione contrattuale emergevano due elementi interpretativi certi e inequivoci: in primo luogo le parti avevano inteso escludere l’erogazione della suddetta indennità per coloro che, a seguito di nuova assunzione o di trasferimento, fossero assegnati al settore EAD in data successiva al (OMISSIS), donde l’indiscutibile portata abrogativa della norma; in secondo luogo, per coloro che alla data suindicata risultavano addetti all’EAD non vi era stata alcuna abrogazione o abolizione. Per contro, l’indennità era stata mantenuta nello stesso importo, mutando la denominazione in “ad personam ex EAD”. Tale intendimento dei contraenti trovava riscontro nella seconda parte della disposizione, dalla quale emergeva il permanere della connessione tra l’indennità e la tipologia delle mansioni – addetto EAD – dal momento che in caso di mutamento delle mansioni o di trasferimento ad altra unità veniva ribadita la disciplina precedente di trasformazione in assegno assorbibile.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale, che condivideva la soluzione fornita dal primo giudicante, non risultava contraddetta dalla dichiarazione del teste R.C., il quale infatti aveva testualmente dichiarato che con l’accordo di (OMISSIS) l’indennità AED sarebbe stata percepita sia pure sotto la dizione di assegno ad personam da coloro che avessero mantenuto le mansioni per cui tale indennità era stata prevista ed infatti ne era stata deliberata la sua non assorbibilità.

Tali argomentazioni si riverberavano anche sull’interpretazione del successivo accordo del 29 (OMISSIS), a seguito del quale l’azienda aveva disposto l’assorbimento dell’indennità, assorbimento contestato dall’attore appellante. L’accordo, invero, risultava stipulato nel contesto di un processo di riordino e di riorganizzazione del servizio nazionale della riscossione dei tributi, il quale aveva previsto tra l’altro il trasferimento presso UNIRISCOSSIONI S.p.a. (gruppo UniCredito Italiano) dei rami di azienda delle gestioni esattoriali dei vari istituti locali, nonchè l’acquisizione, sempre da parte di UNIRISCOSSIONI, di altre concessioni esattoriali. In tale contesto, quindi, riportato nelle premesse dell’accordo, le parti così convennero all’art. 3, comma 2: A decorrere dal (OMISSIS) nei confronti del personale già operante presso UNIRISCOSSIONI e di quello proveniente da… (rami d’azienda e/o aziende trasferite e acquisite)… cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura ad esso applicabile sino a quel momento.. e verrà applicata – in termini verbalmente sostitutivi anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali – la normativa aziendale applicata al personale la capogruppo UniCredito Italiano.

Il successivo art. 4 dell’accordo 2001 così poi recitava: “1. Nei confronti di ciascun dipendente interessato al presente accordo destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di ogni intervento aziendale di qualsivoglia natura, con esclusione delle voci di cui alla norma transitoria), superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente – come definito dall’art. 3, comma 2 – di pari inquadramento e anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data della cessione sotto forma di assegno ad personam.

2. Tale assegno ad personam – nel quale va a confluire anche l’importo eccedente il valore del ticket come definito dall’art. 6 della presente intesa – sarà assorbibile a seguito di future promozioni non di merito ovvero, sino a concorrenza, di specifico intervento sul ticket medesimo”.

La norma transitoria, cui rinviata al suddetto art. 4, comma 1, risultava, inoltre, così testualmente formulata: “I dipendenti interessati della presente intesa che alla decorrenze indicate nell’art. 3, comma 2, risultino destinatari di altre forme indennitarie (c. d. indennità professionali, a titolo esemplificativo: reggenza, EAD), manterranno i relativi importi in un’apposita voce assorbibile sino a concorrenza in caso di promozione non di merito o in presenza di eventuali incrementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale”.

In concreto si era verificato che nel caso del B. con riferimento alla voce indicate in busta paga come “ad personam ex EAD”, la datrice di lavoro aveva ritenuto di applicare il trattamento previsto dalla norma transitoria, con la conseguenza che il relativo importo era stato assorbito dagli incrementi retributivi introdotti (in epoca posteriore) dalla contrattazione nazionale.

Tale modalità applicative erano state giudicate corrette dalla sentenza di 10 grado.

L’appellante, invece, continuava a sostenere la tesi, secondo cui la voce in discussione non rientrava tra quelle previste dalla suddetta norma transitoria, ma tra le voci costituenti il “trattamento economico complessivamente inteso… superiore al trattamento economico” di cui al succitato art. 4, comma 10, di modo che detto trattamento poteva essere soggetto ad assorbimento, non per effetto di incrementi retributivi ex c.c.n.l., ma soltanto a seguito di future promozioni non di merito.

Tale opzione interpretativa non veniva però condivisa dalla Corte piemontese, secondo la quale le argomentazioni già espresse in ordine alla portata dell’accordo del 3 (OMISSIS) non potevano che condurre a respingere la tesi dell’appellante e a confermare la soluzione adottata dal Tribunale. Infatti, la tesi del B. presupponeva che la voce “ad personam ex EAD” non rientrasse tra c.d. le indennità professionali, di cui alla succitata norma transitoria, in quanto l’indennità AED sarebbe stata abolita o abrogata dall’accordo del 3 (OMISSIS), di guisa che diversa natura avrebbe assunto la voce AD PERSONAM EX EAD, mantenuta in busta paga. La fallacia di tali argomentazioni appariva evidente, ad avviso della Corte d’Appello, mediante il richiamo di quanto sopra delineato con particolare riferimento al fatto che l’accordo del 3 (OMISSIS) non solo mantenne l’indennità AED nello stesso importo e non assorbibile, ma continuò a collegarla alla specifica mansione di addetto AED, sicchè non era dubitabile che la voce AD PERSONAM EX EAD rientrasse tra le c.d. “indennità professionali”, menzionate dalla norma transitoria. Nè poteva trascurarsi il dato letterale, per cui quest’ultima, volendo citare qualche esempio di indennità professionale, si era riferita esplicitamente a quella EAD. Il tentativo di parte appellante di sminuire la portata del riferimento letterale si poneva tuttavia in aperto contrasto con la deposizione testimoniale resa da RO.An., firmatario dell’accordo (OMISSIS), il quale aveva comunque confermato con quasi assoluta certezza che nell’ambito delle varie realtà aziendali confluite nella UNIRISCOSSIONI non sussistevano altri accordi che prevedevano l’erogazione di un’indennità EAD, di modo che il teste aveva potuto confermare che quello, cui aveva fatto riferimento la norma transitoria dell’art. 4 dell’accordo 2001, era proprio quella riconosciuta presso CONRIT ed alla quale aveva fatto riferimento l’accordo sindacale di (OMISSIS).

Avverso la pronuncia di appello ha proposto ricorso per cassazione B.F. con atto del 27 settembre 2013, affidato a un solo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., secondo cui occorre accertare l’intenzione comune dei contraenti e non limitarsi al senso letterale delle parole, valutando altresì il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto – 360 c.p.c., comma 10, n. 3), cui ha resistito EQUITALIA NORD S.p.a. come da controricorso in data 31 ottobre – 4 novembre 2013. Le parti, quindi, hanno depositato memorie illustrative, previa comunicazione dell’adunanza camerale fissata al 21 marzo 2018. Non risulta depositata requisitoria dal P.M. in sede con relative conclusioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

secondo il ricorrente, il perno della ricostruzione operata dalla Corte distrettuale consisteva nell’assunto, secondo cui il precedente accordo di (OMISSIS), contrariamente a quanto opinato dall’attore, non aveva affatto abrogato abolito l’indennità professionale EAD, che esso ricorrente aveva percepito fin dal (OMISSIS). Siffatta ricostruzione collideva, però, irrimediabilmente con quella che era stata la comune intenzione delle parti firmatarie dell’accordo aziendale di luglio 1998, quale risultava precisamente riferita dal teste R.C. (il quale come delegato da CON.RI.T. S.p.a. partecipò alle trattative di cui al suddetto accordo aziendale), perciò in aperto conflitto e violazione con il primo comma dell’art. 1362, per cui occorre avere riguardo alla comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole adoperate (“… La trasformazione dell’indennità E.A.D. in assegno ad personam era stata decisa e concordata…, nonostante le resistenze, almeno iniziali, della controparte sindacale…. era controverso se tale indennità fosse causalmente connessa alle specifiche mansioni… e pertanto essa non sarebbe stata più dovuta allorchè il lavoratore avesse mutato mansioni, o se invece si trattava di un’indennità legata alla professionalità maturata dal lavoratore e pertanto non più revocabile anche in caso di mutamento delle mansioni. In effetti…. le parti avevano sostanzialmente aderito alla prima qualificazione, nel senso cioè che l’indennità EAD sarebbe stata percepita sia pure sotto la dizione di assegno ad personam da coloro che avessero mantenuto le mansioni per cui tale indennità era prevista, e infatti ne era stata deliberata la sua non assorbibilità; per coloro invece che avessero mutato mansioni l’assegno ad personam sarebbe divenuto assorbitile in modo tale da non incidere in maniera traumatica sul trattamento retributivo del lavoratore. Ribadisco in ogni caso che l’accordo in questione aveva soppresso di per sè l’indennità EAD e mutata appunto in un più generico assegno ad personam, tant’è che la voce corrispondente nel prospetto paga era appunto “assegno ad personam ex EAD”, per dire che l’indennità in sè era stata abolita…la decisione di abolire tali indennità era stata anche determinata dal fatto che esse avevano ingenerato del contenzioso… Ho conosciuto il ricorrente e per quanto posso dire nel periodo in cui ho collaborato con la Conrit lui non aveva avuto alcun mutamento di mansioni”). Dunque, alla luce dell’anzidetta testimonianza non poteva dubitarsi della comune intenzione delle parti, in ordine all’accordo (OMISSIS), di sopprimere l’indennità EAD. E ciò valeva anche per chi come esso ricorrente continuava a svolgere le mansioni in relazione alle quali tale indennità era stata originariamente prevista. Di tanto ve ne era conferma anche nei listini per il periodo successivo al (OMISSIS), nelle quali compariva la specifica voce AD PERSONAM EX EAD, dove la preposizione “ex” non lasciava dubbi circa l’avvenuto venir meno di una data condizione o qualificazione preesistente.

Era, quindi, evidente che la Corte distrettuale – laddove aveva invece reputato che per coloro i quali alla data del (OMISSIS) risultavano addetti all’EAD, non vi era stata alcuna abrogazione o abolizione della relativa indennità professionale – si era consapevolmente discostata dalla comune intenzione delle parti contraenti di sopprimere definitivamente l’indennità in parola, come riferita del tutto attendibilmente da una di esse, avendo, invece, utilizzato quale unico criterio interpretativo della disposizione contrattuale, in luogo di quello primario della comune intenzione delle parti, quello fondato esclusivamente sul presunto senso letterale delle parole, traendo più precisamente dalla seconda parte dell’art. 50 dell’accordo di (OMISSIS) (permanere della connessione tra l’indennità e la tipologia delle mansioni) – l’opposto convincimento della sopravvivenza dell’indennità. In definitiva, i giudici di appello avevano violato e falsamente applicato l’art. 1362 c.c., comma 1 nell’interpretare il succitato art. 50, essendosi limitati al preteso senso letterale delle parole, non avendo invece tenuto conto della comune intenzione delle parti, sebbene pianamente riferita da una di esse in sede istruttoria (ossia dal teste R., escusso all’udienza del 20 ottobre 2011, il quale aveva partecipato alle trattative che condussero la firma dell’accordo aziendale (OMISSIS) in veste di delegato dal consiglio di amministrazione della CON. RI.T. S.p.a.);

le anzidette censure vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni;

secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, nell’interpretazione dei contratti, ivi inclusi i contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi – tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole – prevalgono su quelli interpretativi-integrativi; l’indagine sulla corretta applicazione di essi compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. lav. n. 27021 del 12/11/2008. In senso analogo, id. n. 6426 del 19/03/2007: i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi – tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole – prevalgono su quelli interpretativi-integrativi; ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti, una diversa interpretazione non è ammessa, poichè soltanto la mancanza di chiarezza, precisione ed univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l’interprete alla adozione di altri. Parimenti, secondo Cass. lav. n. 15339 del 10/06/2008, nell’interpretazione di una norma contrattuale, com’è quella contenuta in un contratto collettivo di diritto comune – operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria – occorre far riferimento in via prioritaria al criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all’art. 1362 c.c. e, solo ove il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, può farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi – artt. 1362-1365 c.c.- e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi di cui agli artt. 1366-1371 del medesimo codice. Analogamente, Cass. lav. n. 1552 del 26/01/2006: nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti. Conforme id. n. 12245 del 20/08/2003, la quale peraltro confermava, ad ogni modo, che l’interpretazione resta devoluta al giudice di merito, essendo censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale);

che, pertanto, le doglianze mosse da parte ricorrente risultano, altresì, inammissibili alla stregua di quanto sopra esposto, circa la motivata interpretazione dei succitati accordi de quibus da parte della Corte di merito (la quale ha tenuto conto non soltanto del senso letterale delle parole ivi utilizzate, ma anche dell’iter storico-evolutivo dell’anzidetta contrattazione collettiva, unitamente altresì all’esame complessivo delle clausole, ex art. 1363 c.c., nonchè del regime transitorio di cui alla relativa norma, menzionata dall’art. 4, comma 1 dell’accordo sindacale in data 29-05-2001), la cui ricostruzione, immune da vizi logico-giuridici, non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità (v. Cass. 2^ civ. n. 12468 del 07/07/2004: l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto di una clausola contrattuale costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione non consenta la ricostruzione dell’iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire alla clausola un determinato significato, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 c.c. e ss.. Quest’ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, perchè altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella proposta di una diversa interpretazione, inammissibile in sede di legittimità. Conformi Cass. 3^ civ. n. 20593 del 22/10/2004, nonchè 2^ civ. n. 12518 del 15/10/2001. In senso analogo v. pure Cass. nn. 1373, 2096, 4241 e 8590 del 1999. V. similmente Cass. lav. n. 11679 del 29/07/2003, secondo cui l’interpretazione del contratto, concretandosi nell’accertamento della volontà dei contraenti, si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione, o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal predetto giudice di merito. In senso analogo anche Cass. 2^ civ. n. 15185 del 29/11/2001, conformi Cass. nn. 8846 del 1987, n. 1632 del 1996, nn. 545 e 14110 del 1999, nonchè n. 8994 del 2001. V. ancora Cass. lav. n. 9070 del 15/04/2013, secondo cui l’interpretazione di una norma contrattuale, com’è quella contenuta in un contratto collettivo di diritto comune, è operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria. Parimenti, v. Cass. lav. n. 9054 del 15/04/2013.

V. pure Cass. lav. n. 17168 del 09/10/2012: in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità. Conforme Cass. n. 13242 del 2010);

pertanto, come si evince dall’anzidetta precedente narrativa, nel caso di specie la Corte torinese ha fornito ampie, lineari, logiche ed analitiche argomentazioni a sostegno del suo espresso convincimento, circa l’applicazione della succitata norma transitoria nei riguardi del B., sicchè l’importo già riconosciuto in busta paga come “ad personam ex EAD”, era stato quindi assorbito dagli incrementi retributivi introdotti dalla contrattazione nazionale, laddove poi il precedente accordo del (OMISSIS) non soltanto aveva mantenuto l’indennità AED nello stesso importo, ma continuò a collegarla alla specifica mansione, per cui la voce in busta paga ad personam ex EAD indubbiamente figurava tra le indennità professionali previste dalla norma transitoria;

correttamente (giusta la surriferita giurisprudenza), inoltre, la Corte di merito non ha trascurato il dato testuale della medesima disposizione transitoria, all’uopo richiamando per giunta la deposizione del teste RO. (clausola contrattuale e testimonianza, peraltro, la cui rilevanza neppure è stata specificamente confutata con le censure di cui alle pagine da 7 a 11 del ricorso, che, d’altro canto, almeno formalmente, nemmeno ha denunciato alcun vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, norma di legge quest’ultima del resto nella specie operante ratione temporis, ma in base al più rigoroso e restrittivo testo vigente, con riferimento alla sentenza de qua, risalente al (OMISSIS));

pertanto, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del soccombente al rimborso delle relative spese, sussistendo, quindi, anche i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore della società controricorrente in 3500,00 Euro per compensi professionali ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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