Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2553 del 31/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 25/10/2016, dep.31/01/2017), n. 2556
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24947-2015 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MACCHI giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO NATOLO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FILIPPO MARTINI, MARCO RODOLFI giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1207/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 18/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. B.S. ricorre affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 1207 del 18 marzo 2015 che ha riformato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ed ha respinto la domanda risarcitoria proposta dal B. nei confronti del Condominio (OMISSIS), derivati dalla caduta sulla rampa (ricoperta di ghiaccio) di accesso ai boxes. Deposita memoria.
2. Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con i quattro motivi il ricorrente si duole sia della violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4; sia della violazione dell’art. 2735 c.c. e artt. 228 e 229 c.p.c.; sia della violazione dell’art. 2967 c.p.c., comma 2, e dell’art. 115 c.p.c.; sia di error in iudicando in relazione all’art. 2051, con riferimento all’art. 40 c.p. e, infine, della violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla configurabilità del caso fortuito contro la presunzione di colpa del custode.
4.1. Il giudice del merito non è incorso in nessuna delle violazione addebitategli.
Con il primo motivo denuncia che l’iter logico utilizzato dalla Corte d’Appello consentirebbe di affermare che il vizio di motivazione sarebbe così radicale da comportare la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
Il motivo è infondato.
Il giudice del merito dopo aver dato atto dei presupposti di cui alla disciplina ex art. 2051 c.c., applicabili in linea astratta al caso di specie ha affermato, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che la responsabilità del custode va esclusa nel caso in cui il fatto esterno sia stato da solo sufficiente a causare il danno, vale a dire in presenza del caso fortuito, che per l’art. 2051 c.c., costituisce appunto il limite della responsabilità del custode.
4.2. Con il secondo motivo lamenta l’errore del giudice del merito che ha dato per scontata la visibilità del ghiaccio negli interstizi della zigrinatura della rampa di discesa ai boxes, mentre i testimoni avrebbero affermato che il ghiaccio era visibile solo avvicinandosi e non camminando normalmente.
Anche tale motivo è inammissibile perchè richiede una rivalutazione dei fatti e delle prove.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole che la Corte territoriale attribuendo al danneggiato la responsabilità esclusiva dell’evento ha omesso di considerare il dovere giuridico ricadente sul custode.
4.4. Con il quarto motivo si duole che il Giudice del merito ha qualificato come evento imprevedibile ed evitabile, quindi come fortuito, la caduta del ricorrente.
Gli ultimi due motivi possono essere esaminati insieme e sono infondati.
Il giudice del merito non è incorso in alcuna delle violazioni attribuitegli.
Infatti ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 12895/2016). A maggior ragione nel caso di specie dove il sinistro subito dal ricorrente poteva essere evitato tenendo un comportamento ordinariamente cauto in considerazione nel periodo invernale delle intense nevicate e delle temperature particolarmente rigide.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017