Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2553 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7049-2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 46, presso lo studio dell’avvocato ANDREA FRASCAROLI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6234/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

T.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dalla predetta avverso la decisione resa dalla CTP di Roma che aveva confermato l’avviso di accertamento catastale emesso nei suoi confronti, ritenendolo legittimo sotto l’aspetto formale e congruo nel merito. Secondo la CTR l’appello andava rigettato, in quanto i motivi dedotti dalla T. (difetto di motivazione del provvedimento impugnato, carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata, necessità del preventivo sopralluogo amministrativo) erano da ritenersi infondati.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe errato nel dichiarare l’inammissibilità del primo motivo dell’atto di appello per mancata censura specifica della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e l’omessa pronuncia su eccezione di parte assorbente dell’intero giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccepita mancata indicazione dell’atto con cui si sarebbe provveduto alla revisione dei parametri della microzona di interesse.

La ricorrente prospetta, infine, con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe errato nel ritenere adeguatamente motivato l’atto di revisione catastale.

Il primo motivo è infondato.

Preliminarmente, deve rilevarsi che non risulta violata la norma che la ricorrente deduce nel motivo di ricorso, e cioè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 il quale indica i requisiti richiesti dalla legge per il ricorso in appello.

La CTR ha dichiarato che la contribuente, lamentando il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, si è limitata a riproporre argomenti già avanzati in primo grado e respinti dalla sentenza della CTP. Ha ritenuto, dunque, non specificamente censurata, in sede d’appello, la sentenza di primo grado.

Tuttavia il giudice d’appello – pur dichiarando l’inammissibilità del primo motivo di appello -, in considerazione del suo ruolo di giudice del riesame della causa e della sentenza di primo grado, ha provveduto ad una nuova valutazione della questione già oggetto di discussione. Infatti, ha precisato che nell’avviso di accertamento “oltre alla indicazione dei riferimenti normativi e procedimentali, vengono riportati i rilevati scostamenti tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale ed analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, con l’espressa riproduzione, nell’avviso medesimo, di tutti i dati numerici relativi ai suddetti valori e rapporti, nonchè con l’illustrazione delle caratteristiche della microzona in cui è sito il fabbricato oggetto della revisione del classamento”.

Il terzo motivo di ricorso è invece fondato e determina l’assorbimento del secondo.

Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano, deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonchè ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento (Cass. n. 31829/2018).

Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte si è andata consolidando nel senso che, qualora si proceda alla revisione parziale del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 l’amministrazione deve specificare in modo chiaro le ragioni della modifica nell’avviso di accertamento.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la motivazione deve possedere il requisito del rigore dovendo essere, nella specie, completa, specifica e razionale (Cass. n. 22671/2019, proprio con riferimento ad un atto di classamento relativo al Comune di Roma).

E’ stato, infatti, affermato da questa Corte che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335 dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare e, preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (cfr. Cass. cit. n. 22671/2019).

Non può, pertanto, ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati (cfr. Cass. n. 11577 del 2019; n. 361 del 2019; n. 10403 del 2019; n. 16368 del 2018; n. 22900 del 2017; n. 3156 del 2015).

Ne consegue che l’atto di accertamento debba indicare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura. Soltanto in questo modo il contribuente può ritenersi posto nella condizione di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima anche al fine, eventualmente, di contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335.

Sul punto si è precisato che “in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonchè ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento (Cass. n. 31829 del 2018).

Orbene, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali espressi da questa Corte in tema di classificazione catastale.

La CTR ha dato atto della sussistenza in via astratta dei riferimenti normativi e procedimentali e degli scostamenti tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale; ha precisato, inoltre, che “la motivazione (dell’avviso di accertamento) fa riferimento ad immobili aventi “analoghe o più prossime” caratteristiche già censiti nella categoria A/1 Abitazioni di tipo signorile, in quanto abitazioni caratterizzate “per una serie di condizioni riconducibili ad uno o più elementi qualificanti, quali l’appartenenza ad un fabbricato avente caratteri architettonici o di finitura ricercati (..)”. Ha concluso, peraltro, il giudice d’appello statuendo che dalla perizia prodotta in atti dalla ricorrente si evincono elementi fattuali a sostegno della fondatezza dell’operata revisione.

Sulla base dei principi appena espressi, deve quindi ritenersi che la sentenza impugnata non si è uniformata ai superiori principi, ritenendo la legittimità dell’accertamento fondato su elementi astratti ma non analiticamente contemplati nell’accertamento medesimo.

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

Sulla base di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso va rigettato, assorbito il secondo e accolto il terzo. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto ed emergendo l’assenza dei presupposti per la legittimità dell’accertamento in relazione a quanto sopra esposto il ricorso originario della parte contribuente deve essere accolto.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio in relazione al recente formarsi di una stabile giurisprudenza sul contenzioso in esame.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso della parte contribuente annullando l’atto impugnato.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA