Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2553 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. III, 04/02/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31330-2005 proposto da:

M.D. (OMISSIS), P.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GRANITO DI

BELMONTE 19 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato PIRAS ALDO, che

li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SANITER ENTE MUTUO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA TRA GLI OPERATORI

DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI (OMISSIS) in persona del suo

legale rappresentante e Presidente Dott. G.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4737/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 2/7/2004, depositata il 04/11/2004, R.G.N.

7002/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato ALDO PIRAS;

udito l’Avvocato GIUSEPPE LEPORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI MARCO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 24 gennaio 2001 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da M.D. e P.C. contro la SANITER (ente mutuo di assistenza sanitaria integrativa tra gli operatori del commercio, turismo e servizi), che condannava al pagamento di un indennizzo contrattuale di L. 6.513.000, oltre interessi e spese.

Avverso detta sentenza, con atto di citazione del 3 ottobre 2001, proponeva appello la SANITER, cui resistevano gli originari attori.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 4 novembre 2004 accoglieva l’appello.

Contro questa decisione insorgono M.D. e P. C. con ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la SANITER.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo ( violazione e/o errata applicazione degli artt. 2697, 1892, 1893 e 1895 c.c., artt. 112 e 116 c.p.c.;

illogicità e/o contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5) i ricorrenti affermano che punto fondamentale della controversia sia rappresentato dalla sussistenza o meno di reticenza, falsa dichiarazione del M. in sede propositiva negoziale fondata su suo dolo o colpa grave così importante da autorizzare la Saniter a respingere la prestazione contrattuale dedotta in giudizio (rimborso spese mediche dovute al parto della moglie, la ricorrente P., del secondo figlio del coniuge) (p. 13 ricorso).

Questo motivo è inammissibile.

Infatti, esso non attiene a quanto deciso dal giudice dell’appello, il quale ha fondato la sua decisione esaminando il documento in atti, che prevedeva – ed è incontestato – che la garanzia assicurativa operasse per i soggetti conviventi con il M., quali risultanti dallo stato di famiglia ed eventualmente dall’atto notorio da inviare all’atto dell’iscrizione (p. 3-4 sentenza impugnata).

2.- Con il secondo motivo (violazione e/o errata applicazione degli artt. 1362, 1366, 1367, 1369, 1370, 1371 c.c., art. 116 c.p.c. e/o illogicità e/o contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia) i ricorrenti, in estrema sintesi, lamentano che il giudice dell’appello si sia fermato al significato letterale della clausola contrattuale, aderendo alla tesi della convenuta Assicurazione e senza tener presente il principio di buona fede.

A loro avviso, il giudice dell’appello avrebbe dovuto considerare la causa concreta di quel contratto, il cui oggetto era costituito dalla copertura assicurativa della famiglia del M. (p. 24-28 ricorso).

Il motivo è infondato per la ragione che, una volta ricevuto il certificato, solo dopo qualche mese rivelatosi incompleto, da nessun elemento emerge che l’assicuratore, al momento della stipula, sapesse che la famiglia del M. era completata dalla convivenza della di lui moglie.

Peraltro, il giudice dell’appello pone in rilievo che la prova della erroneità del certificato non fosse stata fornita; così come non è stata fornita la prova che il diverso indirizzo della moglie risultava essere quello del marito e in realtà corrispondesse al medesimo luogo di residenza del M. ed, infine, che in grado di appello non fosse stata ribadita la richiesta di prova testimoniale proposta in primo grado (p. 4-5 sentenza impugnata).

Si tratta di argomentazione appagante sotto ogni profilo perchè aderente alla realtà documentale e processuale.

Il ricorso va, quindi, respinto, ma ricorrono giusti motivi data la farraginosità della vicenda documentale per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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