Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2553 del 02/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 2553 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 26252-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

GUGLIELMETTI MICHELANGELO;

2017
2379

intimato

avverso la sentenza n. 236/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 25/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO.

Data pubblicazione: 02/02/2018

R.G. N. 26252/10

RITENUTO CHE:

A seguito di indagini svolte dalla GdF di Pesaro-Urbino nei confronti
della ditta individuale “Eram Trading di Guglielrnetti Michelangelo,

non alimentari, emergevano elementi significativi di evasione
fiscale con riferimento agli anni oggetto di controllo (2000, 2001,
2002, 2003, 2004) ed, in particolare, che la Eram Trading aveva
emesso fatture per operazioni

“soggettivamente inesistenti”,

acquistando telefoni cellulari da imprese sanmarinesi per il tramite
della società Habitat Trading S.r.l., società cartiera, la quale, pur
dovendo assolvere agli obblighi IVA, ex art. 17 d.P.R. n. 633 del
1972, non adempiva ad alcun obbligo fiscale. A seguito di questa
prima indagine veniva effettuata una attività di controllo, che si
concludeva con il PVC del 9 maggio 2006, in cui venivano
riscontrate movimentazioni bancarie non giustificate dalla società
contribuente, per un importo complessivo di euro 998.278,00.
Sulla base della suddette verifiche venivano notificato l’avviso di
accertamento n. R9P013600780 per IVA, IRPEF ed IRAP, relativo
all’anno di imposta 2003, impugnato dalla contribuente innanzi alla
CTP di Pesaro, che rigettava il ricorso. La società proponeva
appello, che veniva accolto dalla CTR delle Marche con riferimento
alla detraibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti
ai fini delle imposte dirette, rideterminando così il reddito induttivo
in euro 916.440,00 e affermando l’indetraibilità dell’IVA sugli
acquisti documentati da fatture soggettivamente false, stante la
piena consapevolezza da parte della contribuente del meccanismo
fraudolento. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la
cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. La parte
intimata non ha svolto difese.

esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti di consumo

CONSIDERATO CHE:

1.Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando la violazione degli artt. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986,
nonché 2, 8 e 14 del d.lgs. n. 74 del 2000, e conseguenziale

relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.., atteso che la CTR è
incorsa in ” error juris”, in quanto rilevando la piena consapevolezza
della società contribuente circa la falsità soggettiva delle fatture, e
comunque in assenza di ogni allegazione e prova circa l’estraneità
alla frode, ha nondimeno ritenuto la deducibilità ai fini delle
imposte dirette dei costi documentati nelle stesse fatture, ed ha, in
via del tutto consequenziale, rideterminato la percentuale di costi
accertata in via induttiva dall’Ufficio, tenendo conto anche dei costi
relativi a operazioni soggettivamente inesistenti.

1.1. Il motivo non è fondato.
L’Ufficio ricorrente lamenta il vizio denunciato, sostenendo l’error
iuris in cui sarebbe incorsa la CTR la quale, pur rilevando la non
estraneità alla frode della società contribuente, ha concluso per la
deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi documentati nelle
stesse fatture.
A tale riguardo, questa Corte ha affermato che: ” In tema di
imposte sui redditi, la partecipazione alla frode carosello o la mera
consapevolezza della stessa, da parte del concessionario, non
determina ex se il venire meno dell’inerenza all’attività di impresa
del bene di cui all’operazione soggettivamente inesistente e non ne
esclude, pertanto, la deducibilità, dovendosi tenere distinti gli
effetti della condotta del contribuente in relazione alla disciplina
dell’IVA e a quella delle imposte dirette, atteso che, nel primo caso,
la condotta dolosa o consapevole del concessionario, a cui è
2

violazione dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, in

parificata l’ignoranza colpevole, impedisce l’insorgenza del diritto
alla detrazione per mancato perfezionamento dello scambio, non
essendo l’apparente cedente l’effettivo fornitore, mentre, ai fini
delle imposte dirette, l’illecito o la mera consapevolezza di esso non
incide sulla realtà dell’operazione economica e sul pagamento del
corrispettivo in cambio della consegna della merce, per cui il costo
dell’operazione, ove imputato al conto economico, può concorrere

dirette nella misura in cui il bene o servizio acquistato venga
reimpiegato nell’esercizio dell’attività di impresa e sempre che non
venga utilizzato per il compimento di un delitto non colposo” (Cass.
n. 13803 del 2014; Conf. n. 16719 del 2016).

2.Da siffatti rilievi consegue che nessuna censura merita la
sentenza impugnata, pertanto il ricorso va rigettato. Nulla per le
spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così è deciso, in Ro r., il 5.10.2017.
)

nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA