Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25529 del 26/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11954-2014 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENEDETTO

BOMPIANI 32, presso lo studio dell’avvocato PIETRO FERRANDES,

rappresentato e difeso dall’avvocato INNOCENZO CALABRESE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), N.S.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 897/2013 del TRIBUNALE di NOLA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1 Il Giudice di Pace di Sant’Anastasia rigettò la domanda di accertamento negativo di un debito condominiale proposta da O.C. e accolse invece la contrapposta domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, il Condominio (OMISSIS) condannando l’attore al pagamento della somma di Euro 182,40 (corrispondente all’importo di una fattura emessa da un legale per una diffida stragiudiziale diretta al predetto O. e a lui e addebitata per intero per avervi dato causa;

2 Il gravame proposto dall’ O. è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Nola con sentenza 26 marzo 2013 e il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, mentre il Condominio Arco 2000 non ha svolto difese.

3 il relatore ha proposto l’inammissibilità del terzo motivo e il rigetto per manifesta infondatezza dei restanti e il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 col primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e art. 339 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: il ricorrente evidenzia, da un lato, che la sentenza del Giudice di Pace sarebbe appellabile in quanto avrebbe violato norme costituzionali, i principi regolatori della materia e le norme sul procedimento; dall’altro deduce che la sentenza sarebbe appellabile in quanto decisa secondo diritto, atteso che nel giudizio di primo grado, i convenuti avevano avanzato anche richieste risarcitorie eccedenti il limite di millecento Euro.

2 col secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e 112 c.p.c.).

3 col terzo motivo di ricorso si deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul dichiarato difetto di legittimazione di N.S. ex art. 360 c.p.c., n. 5);

ritenuto che con riferimento al tema dell’appellabilità della sentenza del giudice di pace (primo motivo) non appaiono ricorrere le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio (il ricorrente pone il tema della violazione dei principi regolatori della materia condominiale e della pronuncia secondo diritto in considerazione della proposizione di domande riconvenzionali di valore indeterminato).

PQM

rimette il ricorso alla udienza pubblica davanti alla seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA