Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25529 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25529 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 21769-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
80185250588, MINISTERODELLA SALUTE 80242250589,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80207790587, in persona del Ministri pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende ope leglis;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 13/11/2013

BASEVI PAOLA, CRISMANCICH PREGARC SUSANNA,
MAVERI MAURIZIO LUCIANO, MONTEBELLO GIOVANNI
VINCENZO, CASSELER FRANCESCO, CONIGLIO
NICOLINO, VECCHI ALESSANDRO, CAMPIGLIO ANTONIO,
MATTAROZZI PAOLO, NAPOLEONE MARCO, BONFATTI

GUGLIELMINA, SCACCHETTI STEFANO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ADELAIDE RISTORI 9, presso lo studio
dell’avvocato VACCARO VALENTINA, che li rappresenta e difende
giusta procura a margine del controricorso;

controrkorrend

avverso la sentenza n. 3778/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 19/04/2012, depositata il 16/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Valentina Vaccaro difensore dei controricorrenti che
si riporta agli scritti e deposita 1 raccomandata A/R;
avuta la presenza del P.G., in persona del Dott. MARIO FRESA, che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. I Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca, della Salute e
dell’Economia e Finanze ricorrono, affidandosi a due motivi, per la
cassazione della sentenza n. 3778 del 16.7.12 della corte di appello di
Roma, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, essi sono
stati condannati al pagamento, in favore di Stefano Scacchetti ed altri
tredici medici, della giusta remunerazione — o per il risarcimento del
danno consistente nella mancata percezione di quella — per il periodo
di frequentazione di scuole universitarie di specializzazione di medicina
Ric. 2012 n. 21769 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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ALESSANDRA, COLLA SILVIA ANGELA, BAROZZI

in tempo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 257/91, per
inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive n.
75/362/CEE e 82/76/CEE, quantificata per ciascuno in € 24.000,
oltre soli interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Gli intimati resistono con unitario controricorso.

2. I Ministeri ricorrenti si dolgono, illustrando i mezzi di censura anche
con successiva memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.: col primo
motivo, della reiezione della doglianza, in appello, del difetto della loro
legittimazione passiva; col secondo motivo, della liquidazione del
danno e degli accessori ad esso riconosciuti. Dal canto loro, i
controricorrenti: adducono il giudicato interno sulla passiva
legittimazione delle controparti e comunque l’infondatezza della
relativa doglianza; deducono la correttezza dell’operata liquidazione,
anche perché equitativa e nella parte in cui ingloba la rivalutazione;
sviluppano, nella memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.,
argomenti a sostegno dell’inammissibilità, in primis, della doglianza sul
difetto di legittimazione (invocando sul punto il giudicato interno) e,
quindi, ampiamente sostengono la correttezza del riconoscimento della
rivalutazione monetaria sulle somme liquidate.
3. Il primo motivo è inammissibile o, comunque, infondato.
3.1. In primo luogo, effettivamente in violazione del n. 6 dell’art. 366
cod. proc. civ., i ricorrenti non trascrivono, nel ricorso, i precisi
passaggi testuali degli atti dei gradi di merito in cui la questione della
loro passiva legittimazione sarebbe stata prospettata: così privando
questa Corte della possibilità di verificare l’ammissibilità, per non
novità in questa sede, della doglianza stessa.
3.2. In secondo luogo, quand’anche potesse superarsi tale assorbente e
preliminare valutazione in rito, tale doglianza, pur essendo in astratto
Ric. 2012 n. 21769 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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Motivi della decisione

articolata su di una corretta tesi giuridica, non potrebbe condurre alla
cassazione della sentenza.
3.2.1. Al riguardo, già con Cass. 17 maggio 2011, n. 10814, si è statuito
che l’eventuale proposizione della domanda contro un Ministero
diverso da quello effettivamente “competente” — e quindi, nella specie,

dell’Esecutivo ed unica abilitata a rispondere delle pretese per
l’inadempimento dello Stato nel suo complesso considerato —
comporta non una questione di legittimazione in senso proprio, ma
soltanto la rimessione in termini per la rinotificazione dell’atto
introduttivo nei confronti della articolazione statuale correttamente
indicata: sicché, avendo invece comunque preso ampiamente posizione
sul merito della domanda, anche i Ministeri, benché erroneamente
citati, devono intendersi come evocati quali articolazioni del Governo
della Repubblica. E tale soluzione è stata ribadita dapprima con
sentenza 13 dicembre 2012, n. 23011 e, poi, con ordinanza 19
dicembre 2012, n. 23494.
3.2.2. Più analiticamente, con sentenza 18 giugno 2013, n. 15197, alla
cui motivazione pare opportuno qui integralmente rinviare, questa
Corte ha poi riaffermato analoga conclusione, giungendo ad affermare
che, sia pure ribadito il principio affermato da Cass. Sez. Un. 29
maggio 2012, n. 8516, per il quale l’operatività dell’art. 4 della legge 25
marzo 1958, n. 260, è limitata al profilo della rimessione in termini,
deve ritenersi che, quanto meno nel caso in caso di contumacia in
primo grado o in quello in cui l’eccezione di erroneità di
identificazione della controparte pubblica manchi anche solo della
contemporanea indicazione di quella corretta, le esigenze di tutela del
diritto del privato impongono di ritenere inefficace l’eccezione stessa e,
impedendo così la rimessione in termini della controparte, comportano
Ric. 2012 n. 21769 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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in luogo della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale vertice

la definitiva sanatoria del vizio originario di identificazione del
convenuto: con la conseguenza che gli effetti della pronuncia si
produrranno nei confronti non del reale o corretto destinatario, ma
soltanto del destinatario effettivo della domanda.
3.2.3. A conclusioni analoghe perviene, sviluppando ampiamente

riprendendo entrambe, conferma la conclusiva statuizione Cass., ord.
30 agosto 2013, n. 20033. Anche a tali articolate argomentazioni può
qui farsi riferimento e richiamo.
3.3. Pertanto, nella fattispecie i Ministeri fanno valere esclusivamente
una questione di difetto della propria passiva legittimazione, anziché
sotto il solo profilo della necessaria rimessione di controparte in
termini nei confronti dell’effettiva legittimata; inoltre, non risulta che
l’ampio sviluppo della tesi sia avvenuto in primo grado e, comunque,
entro i termini suddetti, in particolare con l’indicazione, in quella stessa
sede e come persona cui l’atto andava notificato, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Non si ha modo quindi di verificare che l’eccezione sia stata formulata,
nella specie, con i peculiari elementi che esige l’art. 4 della legge 260 del
1958 e che quindi l’indicazione della persona da evocare in giudizio sia
stata completa in sede di appello e non sia nuova in questa sede di
legittimità. Pertanto, sia pure con la corrispondente correzione — sul
punto — della gravata sentenza, il motivo di ricorso va rigettato, non
potendo esso portare alla cassazione della gravata sentenza.
Al contrario, avendo invece comunque preso ampiamente posizione
sul merito della domanda e comunque non risultando, in difetto (in
violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.) nel ricorso della
trascrizione degli atti di primo grado in cui la questione sarebbe stata
testualmente posta con la specifica indicazione anche dell’articolazione
Ric. 2012 n. 21769 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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anche profili in parte diversi, Cass. 28 giugno 2013, n. 16104; e,

dello Stato invece legittimata, anche gli odierni Ministeri, benché
erroneamente citati, vanno intesi come evocati quali articolazioni del
Governo della Repubblica: e proprio la considerazione della concreta
condotta processuale dell’Amministrazione convenuta, non risultando
– per la rilevata carenza di trascrizione nel ricorso principale –

notificazione dell’atto di citazione ex art. 4 legge 260 del 1958, rende
inapplicabile, per diversità dei presupposti di fatto, il principio, solo in
apparenza contrario, di Cass. Sez. Un., 29 maggio 2012, n. 8516 (a
mente del quale l’operatività dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958 n.
260, che deve ritenersi applicabile anche quando l’errore
d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto
pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, è
circoscritta al profilo della ritnessione in tetmini: ma, appunto, pur
sempre ove risulti averlo l’Avvocatura tempestivamente e
completamente, con indicazione cioè anche della persona cui andava
notificato l’atto, fatto valere in primo grado ed in tali sensi).
Quanto a questo profilo, pertanto, la gravata sentenza non merita le
censure mossele ed il relativo motivo di ricorso va disatteso.
4. Il secondo motivo è, invece, fondato.
Ricordato che la questione è stata affrontata con dovizia di
argomentazioni da questa Corte a partire dalle sentenze nn. 10813,
10814, 10815 e 10816 del 17 maggio 2011 (tutte confermate dalla
copiosa successiva giurisprudenza; basti qui menzionare, tra le altre, le
pronunce: dell’anno 2011: 16394, 17868, 21497, 21498, 21499, 21500,
21501, 21973, 23270, 23272, 23275, 23276, 23296, 23297, 23298,
23558, 23560, 23564, 23565, 23566, 23567, 23568, 23569, 23576,
23577, 23578, 23579, 23580, 23581, 23582, 23729, 23730, 23731,
23732, 23733, 23734, 23735, 23738, 23764, 23999, 24019, 24020,
Ric. 2012 n. 21769 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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fotmulata negli esatti termini l’eccezione di erroneità della

24086, 24087, 24088, 24091, 24092, 24093, 24094, 24813, 24815,
24816, 24817, 24818, 24819, 24820, 24821, 24822, 25992, 25993,
25994, 26701, 26702; dell’anno 2012: 1182, 1850, 1917, 3972, 3973,
4240, 4241, 4537, 4538, 4539, 5064, 5065, 5533, 5640, 5642, 6911,
7257, 7282, 8403, 10298, 21003, 21006, 21072, 21073, 21074, 21075,

21076, 21077, 21719, 21720, 21721, 21722, 22034, 22035, 22036,
22037, 22038, 22040, 22041, 22042, 22709, 22875, 22876, 23929;
dell’anno 2013: 238, 586, 587, 1156, 1157, 1330, 1331, 1588, 1589,
1591, 1864, 3217, 3218, 3219, 3220, 3279, 8578, 8579, 8580, 11941,
12654, 12655, 14062, 14494, 15197, 15198, 15199, 15205, 15663,
16104, 17066 a 17074, 17454 a 17457, 19479, 19686, 19687, 19910,
19884, 20033, 21136, 21367 e 21368), con richiamo alle ampie
argomentazioni già sviluppate in Cass. 11 novembre 2011, n. 23558 o
in Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, può qui bastare riaffermare il
principio, ivi raggiunto ed al quale ritiene il Collegio necessario
assicurare continuità, per il quale si tratta di un peculiare diritto (para)risarcitorio, con successiva quantificazione equitafiva, la quale – da un
lato – ha quale parametro le indicazioni contenute nella L. 19 ottobre
1999, n. 370 (con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad
un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di
tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre
1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare
luogo all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e
che non risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991) e – dall’altro comporta esclusivamente gli interessi – e quindi non anche la
rivalutazione, salva la prova del maggior danno ai sensi del capoverso
dell’art. 1224 cod. civ. e della giurisprudenza sul punto maturata – e
dalla data della messa in mora, in considerazione del fatto che, con la
monetizzazione avutasi con la legge n. 370 del 1999, l’obbligazione
Ric. 2012 n. 21769 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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li

risarcitoria acquistò il carattere di un’obbligazione di valuta. Le pure
ampie argomentazioni svolte in contrario dagli intimati nella memoria
ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. non valgono ad inficiare la validità e
la correttezza del ricordato orientamento, al quale ritiene doveroso il
Collegio assicurare continuità.

sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12
novembre 2011, n. 183 – secondo cui la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive
comunitarie decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero
derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è
effettivamente verificato – trattandosi di norma che, in difetto di
espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a
fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore e cioè al
1.1.12 (Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850).
6. La gravata sentenza, nella parte in cui liquida il risarcimento in
misura e con accessori (e decorrenze) diverse, va quindi cassata in
relazione a questa sola censura accolta, con rinvio alla stessa corte di
appello di Roma, in diversa composizione, affinché ridetermini il
quantum alla stregua dei principi ed alla giurisprudenza appena
richiamati sub 4. Il giudice del rinvio provvederà anche, ai sensi
dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 385 cod. proc. civ., a
liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo
motivo; cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta e
rinvia alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.

Ric. 2012 n. 21769 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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5. Ed è appena il caso di precisare che nessuna influenza può avere la

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile

della Corte suprema di cassazione, addì 9 ottobre 2013.

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