Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25529 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 10/10/2019), n.25529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9033/2013 R.G. proposto da:

New Distribution s.r.l. – in persona del legale rappresentante pro

tempore – domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Mastrovito Luciano,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore e

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 260/31/12 della Commissione tributaria

regionale di Napoli T3S, depositata in data 1 ottobre 2012;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Pedicini Ettore che ha concluso chiedendo dichiararsi

l’estinzione del giudizio;

udito l’avv. Mastrovito Luciano per la ricorrente;

udito l’avvocato dello Stato Palatiello Giovanni per la

controricorrente;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 luglio

2019 dal Consigliere Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Campania in Napoli, riformando la decisione di primo grado, ha respinto l’impugnazione proposta dalla società New Distribution a r.l. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo a Irpeg, Irap e altro in relazione per l’anno di imposta 2004.

2. Ha rilevato il giudice di appello che le contestazioni dell’Ufficio impositore, relative: a) a omessa fatturazione di operazioni imponibili; b) all’emissione di note di credito inerenti un premio aziendale e c) all’omessa fatturazione di merci, erano fondate atteso che: in relazione a quanto dedotto sub a), quello in atti doveva qualificarsi come contratto di vendita e non di somministrazione, con conseguente ritardo nell’emissione della fatturazione oltre il termine di trenta giorni dalla consegna della merce; sub b), il bonus erogato ai dipendenti non poteva essere qualificato come cessione di denaro senza prestazioni, risultando invece un’integrazione del corrispettivo dovuto ai dipendenti, come tale assoggettabile ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2.

3. Per la cassazione della citata sentenza la società New Distribution a r.l. ricorre con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con controricorso.

4. Con istanza depositata in data 4 luglio 2019 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi 2016 affidati agli agenti di riscossione in base alle previsioni del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le parti concordano nel chiedere l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, accettata in udienza dall’Avvocatura erariale.

2. Il processo va dichiarato estinto.

3. La condanna alle spese non è pronunciata, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

4. Non vi è luogo nemmeno al pagamento del doppio contributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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