Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25528 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26699/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA V. EMILIO FAA’

DI BRUNO 4 presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI PINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE LUCIA Giovanni, giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 19/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il resistente l’avvocato TADDEO PIERPAOLO per delega

avvocato DE LUCIA GIOVANNI, che si riporta agli scritti e chiede il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 19.10.2007 è stato notificato a F.F. un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata 19.10.2006), che ha respinto l’appello della medesima Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento n. 219/02/2006, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente avverso silenzio rifiuto su istanza di rimborso per IRPEF ed ILOR relativa all’anno 1985.

La parte intimata si è difesa con controricorso.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 26.10.2011, in cui il PG ha concluso per l’ accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

2. I fatti di causa.

Con istanza di data 25.10.2001 F.F. ha chiesto il rimborso di somme versate a titolo di IRPEF-ILOR per l’anno d’imposta 1985 assumendo di avere presentato dichiarazione integrativa ai sensi della L. n. 154 del 1989, in riferimento alle imposte per gli anni dal 1981 al 1985, provvedendo poi a versare il correlato importo, sicchè la CTP di Benevento (decidendo con sentenza n. 243/04/1994 sui ricorsi ad impugnazione degli avvisi di accertamento concernenti i predetti anni di imposta) aveva dichiarato l’estinzione del giudizio. Ciononostante l’Ufficio aveva iscritto a ruolo le somme correlate alle imposte dovute per l’anno 1985 assumendo derivare questa conseguenza proprio dall’esecuzione del giudicato. Gli appelli proposti da entrambe le parti avverso la decisione della CTP di Benevento erano stati poi decisi dalla CTR Campania (con la sentenza n. 130/45/1999) nel senso che per il 1985 le imposte dovessero rimanere liquidate come da dichiarazione.

Le somme in tal modo iscritte a ruolo erano state fatte oggetto della istanza di rimborso di cui si è detto e – formatosi il silenzio rifiuto – il F. lo aveva impugnato avanti alla CTP di Benevento. Quest’ultima – con la sentenza n. 219 del 2004 – aveva accolto il ricorso del F. – e perciò dichiarato illegittimo il silenzio/rifiuto – sul presupposto che la sentenza n. 130 avesse dichiarato estinto il giudizio anche per l’anno 1985.

Avverso detta decisione della CTP Benevento hanno proposto appello sia l’Agenzia che il F. e la CTR Campania ha respinto l’appello dell’Ufficio (senza nulla dire sull’appello incidentale del F. che – evidentemente – non poteva nemmeno qualificarsi tale, apparendo che il F. era rimasto totalmente vittorioso in primo grado).

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che risultava chiaramente dalla parte motiva della decisione n. 130 della CTP di Benevento che era stata dichiarata l’estinzione del processo per tutti gli anni in contestazione, e dunque anche in riferimento al reddito accertato per l’anno 1985, ivi ritenendosi “verificata la loro estinzione a seguito della dichiarazione integrativa che ha ritenuto efficace per tutti gli anni di imposta in contestazione”.

Ne derivava poi che il contribuente aveva di fatto versato due volte le imposte dovute, donde il suo diritto ad ottenere il rimborso di quanto indebitamente iscritto a ruolo.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 8.500,00 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione art. 2909 c.c.”.

Il quesito che assiste l’anzidetto motivo è formulato negli esatti termini che seguono:

“il giudicato, con cui una CTR, dato atto che la CTP ha estinto per condono due anni (1983, 1984) come da dichiarazione integrativa ex D.L. n. 69 del 1989, confermando l’accertamento per altro periodo, il 1985, solo che l’ufficio aveva appellato contestando l’applicazione del condono, per l’omessa liquidazione delle imposte, da condono decidendo perchè tale liquidazione corrispondesse a quanto esposto in dichiarazione di condono, non può essere nel senso che in tale liquidazione sia compreso il 1985?”.

Il predetto quesito rende il motivo di impugnazione inammissibile, siccome appare contrario alla norma dell’art. 366 bis c.p.c., in relazione ai requisiti che il quesito di diritto indefettibilmente deve avere.

Ed infatti il quesito qui in esame è in primo luogo affetto da difetto di indecifrabilità del senso concreto delle locuzioni che lo compongono, tra loro sintatticamente e grammaticalmente discordanti, ed inoltre si conclude con un interrogativo che non contiene la precisazione degli elementi necessari a consentire alla Corte una risposta comportante l’affermazione di un principio di diritto idoneo a definire la questione controversa.

D’altronde, neppure la sentenza rispetto alla quale si assume che si sia verificata la violazione del giudicato (sentenza CTR Campania n. 130/45/99) è stata ritualmente depositata in giudizio (in copia autentica e con l’attestazione del passaggio in giudicato, e non già facendone riproduzione nel contesto del ricorso introduttivo di questo grado) dalla parte ricorrente, sicchè anche per questo aspetto non vi è dubbio che il motivo di impugnazione debba essere considerato inammissibile.

La regolazione delle spese è informata al principio della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di questo grado, liquidate in Euro 1.500,00 oltre agli accessori di legge ed oltre Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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