Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25527 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25093-2016 proposto da:

P.D., rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI

D’ERME;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), T.M., rappresentati e difesi dagli

avvocati ASCENZINA GRECO, GIOVANNI BATTISTA REALI;

– controricorrenti –

4771/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

P.D. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 26 luglio 2016, che ne aveva in parte accolto l’appello avanzato contro la decisione di primo grado resa l’11 luglio 2012 dal Tribunale di Latina.

Resistono con comune controricorso il Condominio (OMISSIS), via (OMISSIS), e T.M..

Il giudizio era iniziato con citazione notificata il 12 febbraio 2006 da P.D. al Condominio (OMISSIS) e all’amministratore T.M., contenente domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per Euro 3.777,60, oltre interessi, subiti dall’autovettura Mini Cooper della P. allorchè la stessa era stata rimossa, in esecuzione di apposita deliberazione assembleare del 12 luglio 2005, da un’area condominiale e così abbandonata sulla via pubblica, ove era stata oggetto di danneggiamento ad opera di terzi. La domanda veniva integralmente rigettata dal Tribunale di Latina, mentre la Corte d’Appello di Roma, dopo aver osservato che la Delib. del 12 luglio 2005 non era stata impugnata ex art. 1137 c.c. dalla P., affermava che l’amministratore non avrebbe comunque potuto, in via di autotutela, procedere personalmente alla rimozione coattiva dell’autovettura.

Tuttavia, pur dichiarata illegittima la condotta

dell’amministratore T., la Corte d’Appello ha sostenuto che non fosse stata data prova del danno patrimoniale subito dalla P., nè comunque “descritti danni che possano essere casualmente e direttamente riconducibili alla condotta posta in essere dalla parte appellata”.

L’unico motivo del ricorso di P.D. deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., l’omesso esame delle prove offerte e l’omessa, insufficiente, contraddittoria e apparente motivazione. La ricorrente denuncia che la Corte d’Appello non ha chiarito perchè non sia stata valutata la esibita documentazione fiscale della carrozzeria Altobelli e la testimonianza dello stesso carrozziere sui danni subiti dall’autovettura e sui costi di riparazione. Viene criticata dalla ricorrente anche la mancata motivazione sull’esistenza del nesso causale tra la condotta illecita dell’amministratore T., che aveva rimosso ed abbandonato l’auto sulla strada pubblica, ed il danneggiamento subito dalla stessa ed accertato il giorno successivo, danneggiamento che non si sarebbe verificato se il veicolo fosse rimasto all’interno dell’area privata condominiale.

I controricorrenti evidenziano che l’autoveicolo della P. fosse stato immatricolato ne 1994, ed avesse un valore di mercato attuale di Euro 100,00 (citando i listini di riviste specializzate del settore automobilistico), sicchè la riparazione, dei cui costi si domanda il rimborso in via risarcitoria, è stata comunque antieconomica.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La sentenza della Corte d’Appello di Roma denota un’anomalia motivazionale in forma di “motivazione apparente”, tuttora denunciabile per cassazione pur dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Invero, la Corte d’Appello, ritenuta l’illegittimità della condotta dell’amministratore condominiale, ha poi rigettato la domanda risarcitoria, assumendo che non fossero stati “descritti danni che possano essere casualmente e direttamente riconducibili alla condotta posta in essere dalla parte appellata”. Tale motivazione è “apparente”, perchè la Corte di merito ha così pretermesso del tutto l’indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo impossibile ogni controllo in questa sede sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, quanto al diniego della sussistenza di un nesso di causalità, materiale e giuridica, che leghi storicamente l’accertata condotta illecita del T. e i danni che si pretendono conseguenti a questa nella prospettiva dell’azionata obbligazione risarcitoria aquiliana (ferma la valutazione del giudice del merito in ordine all’eventuale eccessività delle spese occorrenti per la riparazione della vettura rispetto ai valori di mercato); dovendosi tuttavia a tal fine indicare le ragioni per cui la serie causale oggetto di lite appaia del tutto inverosimile, alla stregua dell’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 31/05/2005, n. 11609).

Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che deciderà tenendo conto dei rilievi svolti e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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