Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25527 del 13/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10823-2014 proposto da:

KERO SUD SRL IN LIQUIDAZIONE, P.IVA. (OMISSIS), in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A MORDINI 4, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO V.E. SPINOSO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

ANTONIO GURNARI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A., in persona del Presidente del consiglio

di amministrazione e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio

dell’avvocato DARIO MARTELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMO LARUSSA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1885/2012 del TRIBUNALE di CATANZARO, emessa

il 29/05/2012 e depositata il 30/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESI;

udito l’Avvocato Dario Martella (delega Avvocato Massimo Larussa),

per la parte controricorrente, che si riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento cautelare 2 ottobre 2003, emesso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., disponeva, su richiesta della società Kero Sud S.p.a., la cancellazione della segnalazione della stesa società alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, effettuata da Banca Intesa Mediocredito S.p.a. per i mancati pagamenti rateali nei termini previsti dai contratti di finanziamento stipulati nel (OMISSIS). Contestualmente, la Kero Sud S.p.a. avanzava richiesta risarcitoria dei danni subiti dalla suddetta segnalazione nei confronti della Banca Intesa Mediocredito S.p.a..

Successivamente, con sentenza n. 1885/2012, datata 30 maggio 2013, il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda risarcitoria, con la conseguente revoca del provvedimento cautelare, alla luce dell’accertata sussistenza dello stato di sofferenza della società attrice, persistente anche dopo la successiva ristrutturazione dei debiti intervenuta fra le parti in data 4 settembre 2002. Avverso tale sentenza la società Kero Sud S.p.a. proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro che, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., notificata il 30 gennaio 2014, ne dichiarava l’inammissibilità, ritenuta l’assenza di una ragionevole probabilità di accogliere l’appello. Contro l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. e la sentenza di primo grado, il 20 marzo 2014, la Kero Sud S.p.a. avanzava ricorso articolato in due motivi.

Deduceva:

1) La nullità dell’ordinanza per aver essersi la Corte pronunciata senza l’invito alle parti a concludere, violando gli artt. 348 ter e 350 c.p.c.;

2) la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado riferita alla valutazione delle condizioni patrimoniali e della solvibilità della società.

Resisteva con controricorso la società Mediocredito Italiano S.p.a..

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile.

Dall’interpretazione letterale dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, infatti, è desumibile la sola ricorribilità per cassazione del provvedimento di primo grado e non anche dell’impugnata ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c.; e tale assunto è confermato dalla recente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale è proprio l’interpretazione della norma citata che consente di affermare la natura non definitiva dell’ordinanza in oggetto: fatta eccezione per l’ipotesi in cui il provvedimento abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, visto che, in tal caso, l’ordinanza ha contenuto decisorio e definitivo. In funzione di questo l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. non è neppure impugnabile mediante ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 19944 del 22 settembre 2014; Cass., sez. 6-3, ordinanza n. 8940 del 22 settembre 2014; Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 7273 del 27 marzo 2014). Per le ragioni citate e considerato che nel caso di specie la Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, il ricorso proposto avverso l’ordinanza è da dichiarare inammissibile.

E’ altresì inammissibile l’impugnazione proposta ex art. 360 c.p.c. contro la pronuncia di primo grado visto il disposto dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, il quale nega la possibilità di ricorrere per il motivo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare la pronuncia di inammissibilità dell’appello appare fondata sulla natura non vincolante delle osservazioni svolte dal giudice della cautela, riguardanti la questione della liceità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia: questione già affrontata dal Tribunale con eguale apprezzamento di merito. Ne deriva che il ricorso non può essere proposto in virtù del principio della doppia decisione conforme (art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5). Oltre al rilievo che il secondo motivo è comunque inammissibile perchè modulato sulla base della vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. B), convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134.

Sussistono, dunque, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. – che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie”.

Considerato altresì che il collegio ha deciso (con ordinanza interlocutoria n. 15512 del 2015) di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione dell’ammissibilità, o no, del ricorso per Cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, anche avverso l’ordinanza che abbia dichiarato in sede di appello l’inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1;

Considerato, da ultimo, all’esito della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1914 del 2016), che la sopra riportata proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata nuovamente notificata alle parti;

Considerato, ancora, che la SC a Sezioni unite, con la richiamata sentenza (n. 1914 del 2016) ha enunciato i seguenti principi di diritto:

– L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli arti. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso;

– L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione;

La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorchè adottata con ordinanza richiamante l’art. 348 ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti;

che, alla luce di essi, si conferma la correttezza della proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche della ricorrente ma solo adesive da parte resistente, con memoria;

che, pertanto, il ricorso, in aderenza alla conclusioni della Relazione sopra riportata, deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto;

che, alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, in favore della parte resistente, liquidate come da dispositivo, oltre che il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte,

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, che liquida – in favore della parte resistente – in complessivi Euro 10.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA