Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25527 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 12/11/2020), n.25527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovan – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16530-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RIST G. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO GREZ,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO RUBECHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2012 della COMM. TRIB. REG. della Toscana,

depositata il 07/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 47/5/12, depositata il 7 maggio 2012, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato accolto l’originario ricorso della contribuente Rist. G. s.r.l. avverso due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA, relativi all’anno d’imposta 2005;

2. il ricorso è affidato a tre motivi;

3. resiste con controricorso la Rist. G. s.r.l., la quale ha anche depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis e art. 62-sexies, comma 3, conv., con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo, e comunque l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituto dalla circostanza che l’accertamento svolto non è stato standardizzato, come invece ritenuto in sentenza;

3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, dell’art. 112 c.p.c. e dei principi in materia di ultrapetizione;

4. il primo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati;

5. nell’ipotesi in cui l’accertamento dei redditi sia compiuto ai sensi del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, comma 3, conv., con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e sia basato sugli studi di settore di cui al precedente art. 62-bis, il contraddittorio preventivo endoprocedimentale costituisce un momento indefettibile, la cui assenza determina la nullità dell’accertamento medesimo (v. tra le tante Cass. 20/06/2019, n. 16545, Cass. 20/9/2017, n. 21754, Cass. 6/8/2014, n. 17646, Cass. 15/5/2013, n. 11633);

6. nella specie, tuttavia, alla luce del contenuto dell’avviso di accertamento, riprodotto dall’Agenzia nel ricorso per cassazione, lo studio di settore inviato dalla contribuente ha costituito il semplice punto di partenza di una più ampia indagine, che si è estesa ai ricavi della stessa società e che ha messo in rilievo le incongruenze tra detti ricavi e i costi sostenuti, nonchè l’antieconomicità di alcuni suoi comportamenti, da considerarsi rivelatori di una più ampia base di reddito;

7. come correttamente rilevato dall’Agenzia, non si è dunque in presenza di un accertamento standardizzato, bensì di un accertamento analitico-induttivo, rispetto al quale non opera l’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo (v. Cass. 23/1/2020, n. 1505, Cass. 5/12/2019, n. 31814);

8. è pertanto evidente l’errore di sussunzione compiuto dalla sentenza impugnata nell’affermare la nullità dell’accertamento per violazione dell’obbligo del contraddittorio;

9. inoltre, tale violazione non aveva formato oggetto dei motivi dell’originaria impugnazione e dunque non poteva essere fatta valere in appello, nè rilevata d’ufficio, dal momento che nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto, sicchè le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d’ufficio nè fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità (v. tra le altre Cass. 18/05/2018, n. 12313, Cass. 9/11/2015, n. 22810);

10. l’accoglimento del primo e del terzo motivo giustifica l’assorbimento del secondo, concernente un vizio di motivazione avente sempre per oggetto la natura dell’accertamento compiuto dall’Ufficio;

11. ne segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo e al terzo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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