Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25526 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMEIDE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

SATE S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, D.

F.M., D.F.A. e S.E.G.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 51^, n. 87 depositata il 9 giugno

2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del

20.10.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

costatata la regolarità degli avvisi ex art. 377 c.p.c., comma 2;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso perii rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I contribuenti proposero ricorso avverso avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni, con il quale l’Agenzia del Territorio – in relazione a richiesta di cancellazione di ipoteca giudiziaria accesa in forza di decreto ingiuntivo – aveva (così definendo supplemento di imposta di Euro 4.132,00) liquidato l’imposta ipotecaria, versata dar contribuenti in misura fissa ai sensi del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 4, commi 1 e 2, in base all’ordinaria regola della proporzionalità.

A. fondamento del ricorso, i contribuenti, esposero: che, per il medesimo debito, era stata accesa ipoteca sia presso la Conservatoria di Napoli (OMISSIS) sia presso la Conservatoria di Napoli (OMISSIS); che, estinto integralmente il debito, la Banca creditrice, richiesta dell’assenso alla cancellazione, aveva, per errore, prestato assenso alla cancellazione con esclusivo riferimento all’iscrizione presso la Conservatoria di Napoli (OMISSIS); che, quando, scoperto l’errore e prestato ulteriore consenso, era stata richiesta la cancellazione dell’iscrizione presso la Conservatoria Napoli (OMISSIS), era stata versata, in applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 4, commi 1 e 2, la soia imposta fissa, essendo quella proporzionale già stata corrisposta in occasione della prima cancellazione.

Sull’opposizione dell’Agenzia, il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

I giudici del gravame ritennero, in particolare, la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della previsione di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 4, commi 1 e 2, in considerazione del fatto che le due formalità richieste si riferivano al medesimo vincolo ipotecario derivante da un unico credito, incidente sui medesimi immobili, verso un unico creditore.

Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi.

I contribuenti non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deducendo “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto:

D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 4, commi 1, 2 e 3, e art. 12 disp. gen., in combinato disposto” nonchè “omessa motivazione”, l’Agenzia censura la decisione impugnata per non aver considerato che la seconda cancellazione, per la quale l’imposta ipotecaria era stata corrisposta in misura fissa, si fondava, non sullo stesso atto di assenso che aveva determinato la prima, ma su di un secondo e diverso atto di assenso.

Le doglianze – che, in quanto strettamente connesse, possono essere congiuntamente esaminate sono infondate.

Il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 4, comma 1 recita:

“2. E’ soggetta ad imposta proporzionale una sola forma lite, quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni, o rinnovazioni è dovuta l’imposta fissa”.

La norma tende a mitigare, attraverso la previsione di una sorta di cumulo giuridico delle imposte, l’eccesso impositivo che, in sua assenza, verrebbe a determinarsi (per il fatto che l’imposta ipotecarla è imposta sull’atto), nel caso in cui formalità ipotecarie ricollegatali al medesimo titolo, incidendo su pluralità di beni ed essendo eseguibili presso uffici diversi, siano richieste e rese in tempi diversi.

Tanto premesso in linea di principio, deve osservarsi che, in concreto, risulta oggetto di accertamento in fatto del giudice a quo (non censurato in questa sede) che, oltre a riferirsi ad un unico vincolo, “l’iscrizione ipotecaria presso le due Conservatorie riguardava un unico debito ed un unico contesto immobiliare” e che, dopo l’integrale estinzione del debito, “la cancellazione, per mero errore materiale dell’Istituto bancario” nella redazione del correlativo atto dì assenso, era stata in un primo tempo richiesta, alla sola Conservatoria di Napoli (OMISSIS).

Da tali premesse s’inferisce che assumendo rilievo ai fini della normativa in rassegna l’identità del titolo (“stesso atto”) sul piano dei contenuti negoziali piuttosto che su quello della relativa manifestazione – la sentenza impugnata ha correttamente riscontrato la ricorrenza, nella specie, dei presupposti di operatività della previsione di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 4, comma 1.

All’assenso finalizzato alla seconda cancellazione non può, infatti, riconoscersi che natura di atto meramente ripetitivo di quello precedentemente prestato, resosi necessario per il solo fatto che le cancellazioni dovevano compiersi presso uffici ipotecati diversi (cfr., anche, Cass. 4085/80).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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