Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25526 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 10/03/2017, dep.26/10/2017),  n. 25526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4694-2015 proposto da:

M.F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BADOERO,

82, presso lo studio dell’avvocato MARIA PAOLA DI NICOLA,

rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONIDA RECH, 76,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE POERIO, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIO CHENG CHI CHANG, PIERLUIGI TRIVELLIZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2013 del TRIBUNALE di TERAMO SEZIONE

DISTACCATA di GIULIANOVA, depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/ 03/ 2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

M.F.C. evocava, dinanzi il Tribunale di Teramo – Sez. dist. di Giulianova, il Condominio (OMISSIS), chiedendo l’annullamento di delibera assembleare adottata senza la previa rituale convocazione dei condomini, ed il giudice adito, nella resistenza del convenuto, respingeva la domanda attorea.

Sull’impugnazione proposta dallo stesso M., la Corte di Appello di L’Aquila, confermava la pronuncia di primo grado, dichiarando, ex art. 348 bis c.p.c., inammissibile il gravame.

Ricorre per la cassazione del provvedimento di appello e della sentenza di primo grado il M., sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il condominio.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), su proposta del relatore, regolarmente notificato ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Entrambe le parti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Atteso che:

è prioritaria la verifica della tempestività del ricorso rispetto al merito dello stesso.

In proposito occorre precisare che in caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – decorrente, a norma del successivo art. 348 ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame – si identifica in quello “breve” di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, dovendo intendersi il riferimento all’applicazione dell’art. 327 c.p.c. “in quanto compatibile” (contenuto nel medesimo art. 348 ter c.p.c.) limitato ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia mancata (in termini Cass. n. 25115 del 2015).

Ciò posto, l’ordinanza della Corte di appello di L’Aquila, è stata comunicata, per via telematica (v. ricevuta acquisita presso la stessa cancelleria della corte di merito), al medesimo ricorrente, il quale si difendeva ex art. 86 c.p.c., il 2 luglio 2014, mentre il ricorso è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notificazione solo il 26 gennaio 2015 ben oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 348 ter c.p.c..

Il ricorso è tardivo, essendo stato notificato quando il termine di cui all’art. 348 ter c.p.c. era già consumato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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