Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25526 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26305/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIALBA

CUCCHIELLA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 261/02/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA del 23/02/2015, depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato Marialba Cucchiella difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

M.A. ricorre per cassazione, mediante tre motivi, contro la decisione della CTR abruzzese di cui in epigrafe che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva determinato il rigetto della richiesta di rimborso delle spese di registro per Euro 2.200, quale quota eccedente corrisposta dal contribuente a titolo di c.d. “prima casa”.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme processuali, con riguardo al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 57, ex art. 360 c.p.c., n. 4. Infatti l’Agenzia, dopo aver motivato il diniego con l’inapplicabilità della tassazione agevolata all’ipotesi di acquisto per usucapione, si era costituita in giudizio, asserendo invece che il contribuente avrebbe omesso di fare una serie di dichiarazioni indispensabili per l’ottenimento del beneficio.

Con il secondo motivo, il M. assume la violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c.. La CTR avrebbe erroneamente motivato l’accoglimento dell’appello con riguardo alla mancanza dei requisiti per il beneficio, laddove dalla citazione nel giudizio di usucapione, dalla dichiarazione di valore e dalla visura catastale (tutti allegati al fascicolo di parte), si sarebbe agevolmente potuta evincere la sussistenza dei requisiti per ottenere l’agevolazione.

Con l’ultimo motivo, il ricorrente sostiene la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4). Secondo il M., la condotta posta in essere dall’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto indurre la CTR a compensare le spese di lite, una volta dato atto dell’introduzione di motivi del tutto diversi.

L’agenzia intimata non si è costituita.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

La sentenza in questa sede impugnata ha in effetti dato atto che “l’Ufficio, nel costituirsi in primo grado, ha allegato motivi diversi da quelli in forza dei quali aveva negato il riconoscimento dell’agevolazione e, quindi, del richiesto rimborso”.

Tuttavia, in tema di contenzioso tributario, ove nella controversia instaurata dal contribuente si discuta del rigetto di un’istanza di rimborso di un tributo, l’Amministrazione finanziaria può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, atteso che la posizione dell’Ufficio, che si difende rispetto all’impugnazione del rigetto di una istanza di rimborso, è diversa rispetto a quella dell’Ufficio che abbia esplicitato una pretesa impugnata dal contribuente, come un avviso di accertamento o di liquidazione o il provvedimento d’irrogazione di una sanzione, nel quale ultimo caso l’oggetto del contendere è delimitato in via assoluta dall’atto impugnato. Nel primo caso, infatti, il contribuente è attore sostanziale nel giudizio di rimborso e, pertanto, l’Amministrazione ha la facoltà di controdeduzione, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, purchè nell’ambito oggettivo della controversia (Sez. 5, n. 10797 del 05/05/2010; Sez. 5, n. 16021 del 08/07/2009).

Il secondo motivo è inconferente rispetto al tipo di vizio denunciato (ex art. 360 c.p.c., n. 5), giacchè prospetta una violazione di legge, a fronte dell’obbligo posto dalla norma di indicare un fatto specifico, decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti.

Il terzo motivo s’infrange contro il disposto di cui all’art. 91 c.p.c., anche perchè la circostanza addotta dal ricorrente (la condotta dell’Agenzia) non costituisce uno dei motivi di deroga tassativamente indicati dall’art. 92 c.p.c., comma 2.

Nulla per le spese, in mancanza della costituzione della controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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