Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25526 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 12/11/2020), n.25526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25771/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

RI.GI. S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Conca d’Oro 221

presso lo studio dell’Avv. Antonio Giuliano, rappresentato e difeso

dall’Avv. Luigi Giuliano;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 115/28/2013 depositata l’8 aprile 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 febbraio 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 115/28/2013, veniva parzialmente accolto l’appello proposto dalla RI.GI. S.r.l. Unipersonale avverso la sentenza n. 60/3/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento che a sua volta aveva rigettato il ricorso della contribuente, società venditrice al dettaglio di telefoni cellulari in regime di franchising, avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRES e IRAP per l’anno di imposta 2008 emesso a seguito di accertamento analitico induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d).

In particolare, premesso che l’accertamento evidenziava incongruenze ed anomalie contabili che portavano l’Agenzia ad una rideter-minazione del maggior ricavo della società applicando al valore del costo del venduto la percentuale di ricarico dell’85%, la CTR individuava la percentuale applicabile nella fattispecie al 35%.

Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, cui la contribuente replica con controricorso e ricorso incidentale condizionato in cui ha riproposto le doglianze rimaste assorbite in appello.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso principale – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 -, l’Agenzia ricorrente deduce l’omesso esame di fatto decisivo della controversia nella parte in cui la sentenza impugnata, in modo del tutto avulso e dissociato dalle risultanze processuali, senza tracciare un calcolo relativo alla gestione commerciale della contribuente, individua nel 35% la percentuale di ricarico rilevante nella fattispecie.

– Il motivo è inammissibile. Va al proposito rammentato che “Ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 871 del 15/01/2009, Rv. 606087 – 01).

– Inoltre, “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiararfunzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 – 01).

– Orbene, la CTR ha compiuto un accertamento in fatto riguardo alla rideterminazione della percentuale di ricarico, nei seguenti termini: “Questa commissione (ha) ritenuto che l’Ufficio ha applicato una eccessiva percentuale di ricarico, su presunzioni, e non su dati economici. Rilevato che la percentuale applicata dell’85% impugnata non è stata sottoposta a revisione contabile dalla CTP che, semplicemente, riconosceva l’operato dell’Ufficio determinante e legittimo, accoglie parzialmente l’appello della contribuente società e applica la percentuale di ricarico nella misura del 35% derivata dal calcolo esposto in appello in ordine alla gestione commerciale, e risultante dagli atti (…)”. Il giudice del merito ha dunque sostanzialmente aderito alla pro-spettazione contenuta nell’atto di appello circa la gestione commerciale, in quanto conforme alla documentazione a tale atto allegata.

-Benchè il ricorso affermi che l’appello avrebbe contenuto una prospet-tazione diversa da quella fatta propria dal giudice d’appello, in particolare per la quantificazione della misura del ricarico in percentuale inferiore (21%), il Collegio constata che l’Agenzia non riproduce tale atto e, dunque, non consente di verificare la correttezza della sua pro-spettazione. Inoltre, la misura determinata non è irragionevole, dal momento che l’Agenzia stessa a pag. 3 del ricorso afferma che la percentuale indicata nell’atto impositivo (85%) è una media tra il ricarico minimo e massimo previsto dallo studio di settore e, dunque, il 35% ritenuto congruo dalla CTR è comunque compreso all’interno di tale forbice. La censura in ultima analisi si risolve dunque, come eccepito dalla contribuente, in una indebita richiesta di rivalutazione del merito senza reale deduzione di un fatto controverso e decisivo non esaminato dal giudice del merito.

– Con il secondo motivo di ricorso principale l’Agenzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – lamenta l’error in procedendo e dunque la nullità della sentenza in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, per motivazione apparente della sentenza in dipendenza dei medesimi fatti posti a base del primo motivo.

– Il motivo è infondato. Il Collegio reitera che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Quanto poi alla motivazione per relationem, si rammenta che “La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità, nè dei contenuti nè delle modalità espositive” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, Rv. 641641 – 01). Il passaggio argomentativo della CTR sopra riportato in dipendenza del primo motivo non si colloca al di sotto del minimo costituzionale, dal momento che rinvia per relationem all’atto di appello e alla documentazione allegata, e l’adesione non è acritica ma giustificata dall’accertamento di una congruità della prospettazione ivi contenuta e la reale gestione commerciale della società quale risultante dalla documentazione allegata dalla contribuente.

– Con il terzo motivo di ricorso principale – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente censura la violazione dell’art. 2729 c.c. e delle norme in materia di presunzioni tributarie con riferimento alle II.DD. e all’IVA in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, per aver la CTR ritenuto eccessiva la percentuale di ricarico applicata dall’Agenzia, basata su presunzioni e non su dati economici reali.

– Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi. La CTR ha esplicitamente affermato che l’impianto dell’accertamento analitico-induttivo è fondato e non il contrario e, dunque, che le presunzioni gravi precise e concordanti che lo sorreggono sussistono, dal momento che si è limitata a ridurre la percentuale del ricarico, entro la forbice prevista dallo stesso studio di settore applicato, come era nei suoi poteri fare. La riduzione è intervenuta nella misura in cui il giudice d’appello ha ritenuto che la contribuente avesse dimostrato una gestione economica collocata nei pressi del margine basso della forbice. -In conclusione, il ricorso principale va rigettato, resta assorbito il ricorso incidentale condizionato con cui la contribuente riproponeva le doglianze rimaste assorbite in appello e, dal rigetto, discende il regolamento delle spese di lite, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e condanna la ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi oltre spese forfetarie 15% Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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