Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25525 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.R., in proprio e con l’avv. Goffredo Gobbi, e S.

F.A.N., con gli avv.ti Ruggero Sonino e Goffredo

Gobbi, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Maria Cristina

n. 8, presso io studio dell’avv. Goffredo Gobbi;

– controricorrenti –

sul ricorso proposto da:

S.R., in proprio e con l’avv. Goffredo Gobbi, e S.

F.A.N., come sopra elettivamente domiciliati e

rappresentati;

– ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, come

sopra elettivamente domiciliata e rappresentata;

– resistente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale de Veneto, sez. 34^, n. 36 depositata il 27 aprile 2 006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20.10.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

costatata la regolarità degli avvisi ex art. 377 c.p.c., comma 2;

udito, per i controricorrente ed ricorrenti incidentali l’avv.

Ruggero Sonino;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale ed il rigetto di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.R., alienante, e F.A.N.S., acquirente di un immobile di interesse storico-artistico sito in (OMISSIS), proposero ricorso avverso avviso, con il quale l’Agenzia, in relazione a compravendita del 7.10.2003, aveva liquidato le imposte di registro, ipotecarie e catastali sulla base di imponibile determinato in funzione dal prezzo corrisposto (di Euro 1.790.000) anzichè dell’importo dichiarato a fini fiscali (di Euro 300.000).

Per quanto ancora rileva, i contribuenti deducevano la nullità dell’avviso per carenza di motivazione e comunque la sua infondatezza, in base al rilievo che, in applicazione della L. n. 433 del 1991, art. 11, comma 2, le imposte non andavano liquidate sul prezzo, come operate dall’Ufficio, e neppure sui valore da loro stessi indicati a fini fiscali, bensì sul cosiddetto “valore automatico” risultante dall’applicazione di coefficienti alle tariffe d’estimo.

L’adita commissione provinciale annullò l’avviso di Liquidazione.

I primi giudici ritennero, in particolare, che le imposte ipotecarie e catastali dovevano essere applicate in misura fissa e non percentuale ed, inoltre, che alla fattispecie era applicabile la L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, sicchè l’imposta di registro andava corrisposta in funzione dei valori “tabellari”.

In parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio e corrispondente parziale riforma della sentenza impugnata, La commissione regionale – ferma, l’imponibilità dell’atto in “misura fissa” ai fini, delle imposte ipotecarie e catastali – affermò l’imponibiltà, ai fini dell’imposta di registro, sulla base di imponibile determinato in funzione del valore venale espresso dal prezzo convenuto (ritenendo inapplicabile all’imposta di registro la previsione di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2).

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in via principale in unico motivo, censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato l’imponibilità, “in misura fissa” ai fini dell’imposte ipotecaria e catastale.

I contribuenti hanno resistito con controricorso e proposto cinque motivi di ricorso incidentale, illustrati anche con memoria, rinnovando, in particolare, la richiesta di definizione “tabellare” della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia – deducendo “violazione e falsa applicazione della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990 e art. 1 Tariffa 5^ allegata a D.P.R. n. 131 del 1986” – censura la decisione impugnata per non aver ritenuto che sul trasferimento di beni soggetti alla L. n. 1089 del 1939, sono dovute le imposte catastale ed ipotecaria sono dovute in misura proporzionale e non fissa.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, invero, ha già reiteratamente affermato (v. Cass. 14122/10, 21144/09, 3573/09) il principio (da cui non vi è motivo di discostarsi), secondo cui i trasferimenti di immobili di interesse artistico, storico ed architettonico sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa, in quanto quest’ultima, nell’originaria previsione dell’art. 1, nota 1, della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990, veniva individuata per le tipologie di atti previste dal quarto e quinto periodo dell’art. 1, comma 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, con un rinvio di tipo fisso o statico, non influenzato, quindi, dalle vicende modificative della norma richiamata, si che non rileva lo spostamento della previsione di detti beni dal terzo ai quarto periodo dell’art. 1, comma 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ad opera della L. n. 488 del 1999, art. 7. Ed è stato, peraltro, puntualizzato che la correttezza di tale soluzione è ancor più evidente, se si consideri che la L. n. 488 del 1999, art. 7, comma 7 non dispone affatto “l’aggiunta” di un ulteriore periodo all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata alla legge di registro, ma si limita a sostituire le ultime parole del primo periodo e ad aggiungere una frase, sempre nel primo periodo;

cosicchè, non essendosi verificato, in realtà, alcuno “slittamento”, gl’immobili d’interesse storico, artistico e archeologico continuano ad essere menzionati nel terzo periodo, non richiamato affatto dalle norme che dispongono l’applicazione in misura fissa delle imposte ipocatastali, e sono, quindi, soggetti alle stesse in misura proporzionale.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, i contribuenti deducono “nullità dell’avviso di liquidazione impugnato per carenza di potere dell’agenzia delle entrate – violazione e falsa applicazione, degli, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 41, 1 comma, art. 43, comma 1, lett. a), art. 51, comma 1” – e formulano il seguente quesito “… se, nella fase di liquidazione delle imposte dovute in dipendenza della registrazione di un atto o della presentazione di una denuncia D.P.R. n. 131 del 1986, l’Ente Impositore possa discostarsi dalle dichiarazioni dei contribuenti D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 51, comma 1, e, specificamente, dal valore dichiarato nella denuncia di avveramento condizione D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19”.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, i contribuenti deducono “nullità dell’avviso impugnato per carenza di motivazione – violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, art. 53, commi 1, 2 e 3, e art. 52, commi 1, 2 e 2 bis D.P.R. n. 131 del 1986” – e formulano il seguente quesito “… se l’atto con cui l’Ente impositore enuncia per la prima volta una pretesa fiscale debba contenere idonea motivazione ovvero congrua esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della pretesa medesima, specie se questa si discosta dalle dichiarazioni rese dai contribuenti nelle apposite denunce e/o atti, in particolare nella denuncia di avveramento condizione D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19”.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale, i contribuenti deducono “Base imponibile dei contratti a titolo onerosi traslativi di diritti reali: valore dichiarato e non prezzo – violazione e falsa applicazione dell’art. 41 e art. 43, comma 1, lett. a), art. 51, commi 1, 2 e 3, art. 52, commi 1 e 2 D.P.R. n. 131 del 1986” e formulano il seguente quesito: “… se, ai fini della tassazione di registro, la base imponibile dei contratti a titolo oneroso traslativi di diritti reali sia il valore dichiarato D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 51, comma 1 ovvero il prezzo del bene oggetto dei contratti medesimi”.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale, i contribuenti deducono “Momento rilevante per l’Individuazione della base imponibile dei.

contratti a titolo oneroso traslativi di diritti reali – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a, e art. 51” – formulano il seguente quesito: “… se la base imponibile ai fini della liquidazione dell’imposta di registro dei contratti a titolo oneroso traslativi di diritti reali sottoposti a condizione sospensiva D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 43, comma 1, lett. a), sia costituita dal valore dichiarato nella denuncia D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19 ovvero il prezzo dei contratti medesimi”.

Con i quinto motivo del ricorso incidentale, i contribuenti deducono “contraddittorietà della motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio”.

Atteso che si verte in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello pubblicata dopo l’1.3.2006 e prima del 4.7.2009 (cfr. Cass. 22578/09), occorre, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, rilevare l’inammissibilità delle censure, per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., in tema di “quesito di diritto” e “momento di sintesi”.

Al riguardo, va, in primo luogo, osservato SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che ognuno dei quesiti formulati, per ciascun motivo di ricorso, deve consentire l’individuazione sia del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato sia, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso (giacchè, in mancanza di tale articolazione logico- giuridica, il quesito si risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato); con la conseguenza che, dall’esposta premessa, hanno inferito che il quesito ex art. 366 bis c.p.c. non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero (come nel caso di specie) nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve risolversi in sintesi logico- giuridica della questione, non avulsa dai rilevanti elementi fattuali della fattispecie concreta, idonea a far comprendere alla Corte già sulla base della sua sola lettura l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v. Cass. s.u. 19444/09 e 3519/08, nonchè 7433/09, 15535/08, 19769/08).

Tanto premesso in linea di principio, deve rilevarsi, in concreto, che i quesiti di cui sono corredati le censure di violazione di legge svolte dai contribuenti si esauriscono, in contrasto con il suesposto criterio, in mere petizioni di principio della cui fondatezza si chiede conferma a questa Corte; mentre il dedotto vizio di motivazione è del tutto privo di momento di sintesi.

In disparte l’esposto assorbente rilievo, giova, peraltro, rilevare che l’assunto di fondo delle doglianze svolte dal contribuenti è contraddetto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. 20021710, 20083/09, 343/06, 17152/04), secondo la quale, in tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3 la particolare disciplina per la determinazione della base imponibile dalla L. n. 413 del 1991, art. 11 trova applicazione solo nell’ambito della materia per la quale è stata dettata, e cioè per le imposte sui redditi, e non si applica ai fini della definizione della base imponibile dell’imposta di registro in occasione del trasferimento di tali beni (per i quali è, peraltro, prevista dall’art. 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131 del 1986, e D.P.R. n. 643 del 1972, art. 25, comma 4) il diverso beneficio dell’aliquota agevolata.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.

La decisione impugnata va, conseguentemente, cassata in relazione al ricorso accolto e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti;

Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna dei contribuenti, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti;

compensa le spese dei gradi di merito e condanna i contribuenti alla re fusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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