Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25525 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15140/2016 proposto da:

COMUNE di ISCHIA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE VITOLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROCCO MARINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11093/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 07/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 11093/31/15, depositata il 7 dicembre 2015, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto dal Comune d’Ischia nei confronti della sig.ra G.B. avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per ICI relativo all’anno 2007.

Avverso la sentenza della CTR il Comune d’Ischia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, nel quale risultano cumulate una pluralità di censure.

La contribuente resiste con controricorso.

Con l’unico motivo l’amministrazione comunale ricorrente denuncia cumulativamente violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e falsa applicazione della circolare n. 11 del 26 ottobre 2015 (prot. n. 73809/05) dell’Agenzia del Territorio; violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza.

Di là da profili d’inammissibilità che pure potrebbero essere evidenziati nella formulazione di ciascuna delle censure cumulate nell’unico motivo formalmente proposto di ricorso, è decisiva la manifesta infondatezza dell’assunto del ricorrente che, non contraddicendo in fatto che la rendita catastale in virtù della quale è stato notificato dal Comune l’accertamento ai fini ICI è stata messa in atti successivamente al 1 gennaio 2000, assume che essa, pur non essendo stata oggetto di notifica da parte della competente allora Agenzia del Territorio, sarebbe comunque efficace, essendone la contribuente venuta a conoscenza già con la previa notifica di altro avviso di accertamento ai fini ICI.

Tuttavia tale assunto è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di chiarire che l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, trovando nella fattispecie applicazione il disposto della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, solo nell’ambito della disciplina di cui all’art. 74, comma 3, per le variazioni intervenute anteriormente, potendo la notifica dell’avviso di accertamento ai fini ICI – attraverso il quale già con riferimento all’anno d’imposta 2005 l’ente ricorrente aveva assunto che la parte ne era venuta a conoscenza – avere effetto equipollente a quello della notifica della notifica dell’attribuzione o della rettifica della rendita catastale adoperata come base imponibile per il tributo locale (da ultimo si vedano Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682; Cass. sez. 5, 19 luglio 2017, n. 17825; Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2017, n. 22681; Cass. sez. 6-5, 28 settembre 2017, n. 22789).

Il ricorso del Comune d’Ischia va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, per dichiarato anticipo fattone.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti, con attribuzione in favore del difensore della controricorrente, per dichiarato anticipo fattone.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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