Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25525 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 21/09/2021), n.25525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36976-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

U.A.L., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE,

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4131/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 4131/05/2019, depositata l’11 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno ha rigettato l’appello dell’Amministrazione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva rigettato il ricorso proposto da U.A.L. contro un avviso d’intimazione in materia di Irpef per l’anno d’imposta 2007.

Il contribuente ed Agenzia delle entrate-riscossione sono rimasti intimati.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e degli artt. 221 e ss. c.p.c., per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto invalida la notifica dell’avviso d’accertamento controverso, effettuata ai sensi del predetto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), poiché l’attestazione resa dal messo notificatore non darebbe conto delle “debite ricerche nel Comune dov’era situato il domicilio fiscale del contribuente”, le quali sono presupposto dell’irreperibilità assoluta che legittima il ricorso alla forma di notificazione utilizzata. Secondo la CTR la formula utilizzata dal messo darebbe piuttosto atto di un’irreperibilità solo relativa.

Assume invece la ricorrente Agenzia che l’attestazione resa dal messo notificatore, in ordine alle ricerche del destinatario, è in linea con la norma in questione e con i principi giurisprudenziali in materia.

Il motivo è infondato.

Invero, premesso che nel caso di specie si controverte della notifica non di un atto processuale, ma di un atto impositivo, questa Corte non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18472 del 21/09/2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11674 del 15/05/2013).

La ritualità della notifica in questione, esclusa dalla CTR, va dunque valutata, ai fini della decisione sul ricorso erariale, limitatamente a quanto risulta dall’unico documento che l’Ufficio – ai fini dell’adempimento dell’onere di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito, (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726)- ha indicato come prodotto nel giudizio di merito, riproducendolo altresì nel ricorso, ovvero l’avviso di deposito del plico presso il Comune di Salerno, ai fini della pubblicazione nell’albo pretorio comunale.

Tale avviso di deposito, per quanto qui interessa, espone “non avendo potuto procedere con le altre norme di legge, in quanto, lo stesso pur conservando la residenza anagrafica in (OMISSIS), da informazioni assunte risulta sconosciuto ed ignorasi l’attuale domicilio.”.

In materia, questa Corte ha chiarito che ” In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018).

Tuttavia, come si legge nella motivazione di tale precedente, la notifica degli atti tributari impositivi ” deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018, cit., in motivazione; nello stesso senso Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20425 del 28/09/2007; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6788 del 15/03/2017).

Ed anche più recentemente è stato ribadito che “La notificazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), è ritualmente eseguita solo nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune.”(Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 3378 del 12/02/2020).

Ancor più puntualmente, ovvero con specifico riferimento al necessario previo accertamento anche della irreperibilità del contribuente destinatario presso la sua residenza anagrafica, è stato precisato che ” La notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l’eventuale mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 4657 del 21/02/2020).

Inoltre (sia pur con riferimento ad altra fattispecie di notificazione, ma comunque relativamente alla verifica del presupposto dell’irreperibilità del destinatario), era stato già chiarito che ” La notificazione nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., può essere compiuta solo dopo che siano state effettuate ricerche presso l’indirizzo risultante dall’anagrafe del Comune del domicilio fiscale del contribuente, non essendo a tal fine sufficiente la generica attestazione di mancato reperimento del destinatario, dovendo l’ufficiale notificante indicare il luogo nel quale si è effettivamente recato per verificarne l’irreperibilità.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 33464 del 27/12/2018).

Tanto premesso, nel caso di specie l’avviso di deposito redatto dal messo e riprodotto dalla ricorrente Agenzia a supporto della ritualità della notifica e’, a differenza di quanto assunto nel ricorso, privo di riferimento all’acceso del notificatore presso la residenza anagrafica, nel Comune di domicilio fiscale, del contribuente destinatario, pur dando espressamente atto della conoscenza di tale recapito.

Le stesse informazioni, delle quali il messo dà atto contestualmente, non sono riportate come assunte in loco o con altra formula che sia indicativa della effettiva ricerca del destinatario presso la sua residenza anagrafica.

Difetta, pertanto, la menzione, ovvero la prova, della previa ricerca del contribuente destinatario presso la sua residenza anagrafica nel Comune di domicilio fiscale, pacificamente conosciuta dal notificatore, che costituisce presupposto necessario del legittimo ricorso alla notifica dell’atto impositivo con le forme dettate per il destinatario irreperibile, anche per effetto del richiamo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alle “norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c.”, e dunque anche agli artt. 139 e 143 c.p.c..

A mancare, dunque, non è la specificazione delle ricerche compiute dal messo per acquisire la conoscenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del contribuente nel Comune di domicilio fiscale, ad un indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica. Piuttosto, difetta la menzione del presupposto stesso della necessità di tali ricerche, ovvero l’accertamento, in loco, della irreperibilità assoluta del destinatario presso la sua residenza anagrafica nello stesso Comune.

In questo senso deve intendersi pertanto carente l’avviso di deposito della notifica de qua, così come riprodotta nel ricorso, e quindi nulla la stessa notifica dell’atto impositivo.

Pertanto, sebbene debba essere integrata nel senso sinora esposto la motivazione resa dalla CTR, il ricorso va rigettato.

2.Nulla sulle spese, essendo rimasto intimato il contribuente.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA