Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25525 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26283/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE, DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3023/17/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 25/09/2014,

depositata il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva rigettato l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la quale, in accoglimento del ricorso di R.A., aveva disposto l’annullamento dell’avviso di liquidazione per imposte di successione ed INVIM, scaturite dalla dichiarazione di successione.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’invocata applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4, non era stata accompagnata, da parte dell’Ufficio, dalla prova di un utilizzo corretto della procedura. Pertanto, mancando il dettaglio delle cifre esposte nell’avviso di liquidazione, non sarebbe stato possibile accertare il rispetto del procedimento prodromico all’avviso.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi.

Con la prima censura, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Assume che la CTR avrebbe dovuto determinare l’ammontare dell’imposta, invece di confermare la decisione della CTP.

Con la seconda censura, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4, ex art. 360 c.p.c., n. 3. Infatti, diversamente dall’assunto della CTR, in sede di appello sarebbe stato analiticamente esposto l’iter che aveva dato luogo all’emissione dell’avviso di liquidazione. Il procedimento applicativo dell’imposta, oltre che rispondente al dettato normativo, sarebbe stato in linea con la giurisprudenza di legittimità.

L’intimata non ha resistito.

Il ricorso è inammissibile.

L’atto risulta notificato a mezzo posta il 26 ottobre 2015, ma è privo dell’avviso di ricevimento.

E, come è noto, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. (Sez. 6-5, n. 25285 del 28/11/2014).

Nulla per le spese, in mancanza della costituzione della controricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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