Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25525 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 12/11/2020), n.25525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25768/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

DELTA ASPIRATORI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 499/4/2012 depositata il 1

ottobre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 febbraio 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 499/4/2012, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n. 271/03/2010, la quale aveva accolto il ricorso della Delta Aspiratori S.r.l., società operante nel settore meccanico, avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRES e IRAP per l’anno di imposta 2004 con cui, a seguito di contraddittorio, erano stati ricostruiti i ricavi sulla base di studi di settore.

Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con un unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, convertito in L. n. 427 del 1993 e degli artt. 2697 e 2727 c.c. per aver la CTR indebitamente svalutato il meccanismo presuntivo scaturente dalle incongruenze tra studio di settore e dichiarazione, e per aver mancato di valutare che l’Agenzia aveva personalizzato lo studio in ragione delle circostanze concrete in cui operava la contribuente nell’anno di imposta.

– Il motivo è fondato. Va al riguardo ribadita la giurisprudenza della S.C. secondo cui “La determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 23252 del 18/09/2019, Rv. 655077 – 01); dello stesso tenore, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22347 del 13/09/2018, Rv. 650233 – 01).

– Inoltre, nel caso di specie, l’accertamento non è fondato solo sullo scostamento tra dichiarazione e studio di settore applicato, idoneo comunque, per il principio giurisprudenziale sopra richiamato, a generare presunzioni gravi precise e concordanti, dal momento che i parametri applicati rappresentano la risultante dell’estrapolazione di una pluralità di dati, i quali rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano ad esempio il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento. Nei confronti della contribuente la ripresa ad imposizione, come ribadito dall’Agenzia sia in primo che in secondo grado, e riportato a pag.2 della stessa sentenza impugnata, poggia anche sul fatto che “l’imponibile dichiarato ai fini IRPEF era in perdita e che un siffatto risultato contabile rendeva antieconomica la prosecuzione dell’attività, che per tre anni dal 2002 al 2004 era risultata non congrua e non coerente con gli studi di settore”.

– L’antieconomicità protratta per un così ampio arco di tempo, incluso l’anno di imposta oggetto del presente giudizio, è un dato molto rilevante con il quale la CTR nei motivi della decisione non si è confrontata ai fini della sussunzione della fattispecie nelle previsioni di legge richiamate nell’epigrafe del mezzo di impugnazione.

– In presenza di tali elementi di fatto, pienamente idonei a fondare presunzioni gravi precise e concordanti, era il contribuente a dover fornire giustificazioni e non, come ritenuto dal giudice d’appello e reiterato dal controricorrente, l’Agenzia a dover fornire “ulteriori” elementi.

– Inoltre, non è compatibile con i principi di diritto richiamati l’affermazione contenuta a pag.4 della sentenza secondo la quale “gli studi di settore sono solo una spia, un buon indizio per indagare, ma non possono costituire il risultato delle indagini (…) il Collegio rileva che, dall’esame attento della documentazione degli atti, si evince che l’accertamento è stato effettuato solo sugli studi di settore (…)”.

– L’affermazione della CTR che nell’esposizione del fatto processuale dà conto della prospettata grave antieconomicità pluriennale in capo alla società e, ciò nonostante, non si confronta con essa e svaluta la presunzione scaturente dallo scostamento tra dichiarazione e studio di settore, si risolve in un complessivo erroneo governo del canone dell’onere della prova applicabile alla fattispecie.

-Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

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