Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25524 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE S.M.P. in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma Corso Trieste n. 24 presso lo

studio avv. G. Recchia e associati rappresentata e difesa dall’avv.

Mautone Liberatore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controtricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, sez. 7, n. 87 depositata il 21 marzo 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20.10.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

costatata la regolarità degli avvisi ex art. 377 c.p.c., comma 2;

udito, per l’Amministrazione controricorrente, l’avvocato dello Stato

Barbara Tidore;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio – ai fini dell’applicazione dell’invim straordinaria prevista dal D.L. n. 299 del 1991, art. 1 in relazione all’incremento di valore alla data del 31.10.1991 – aveva, sulla base delle risultanze di stima Ute, elevato il valore finale di immobile sito in (OMISSIS), dalle dichiarate L. 2.220.700.000, a L. 7.500.000.000.

A fondamento del ricorso, la società contribuente deduceva la nullità dell’avviso per carenza di motivazione nonchè l’infondatezza dell’accertamento; chiedeva, inoltre, che il valore dell’immobile venisse determinato “tabellarmente”, in funzione delle rendite catastali.

L’adita commissione tributaria disattese il ricorso in merito alla dedotta carenza di motivazione e rideterminò il valore finale dell’immobile nella somma di L. 6.825.700.000, con decisione confermata, in esito all’appello della società contribuente, dalla commissione regionale.

A seguito del ricorso per cassazione della società contribuente, la decisione venne cassata con rinvio da questa Corte, per difetto assoluto di motivazione, e, investito della controversia, il giudice del rinvio respinse l’appello della società contribuente, ponendo a suo carico le spese dell’esperita c.t.u..

I giudici del rinvio rilevarono, in particolare, che, trattandosi di immobili all’epoca sprovvisti di rendita catastale, la società dichiarante, al fine poter beneficiare della valutazione automatica, impedendo all’Ufficio l’esercizio del potere di rettifica del valore finale, avrebbe dovuto specificare in sede di dichiarazione, di volersi avvalere delle disposizioni di cui al D.L. n. 299 del 1991, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 363 del 1991, accettando di corrispondere l’imposta sulla base della rendita che sarebbe stata attribuita dall’Ute e che, in assenza di tale dichiarazione, l’Ufficio aveva legittimamente esercitato il proprio potere accertativo determinando il valore venale dell’immobile.

Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in cinque motivi, illustrati anche con memoria.

L’Agenzia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la sociatà contribuente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in materia di giudicato implicito e cosa giudicata formale – e formula il seguente quesito: “vero che la Commissione Tributaria Regionale di Genova sez. 7^ nella sentenza qui impugnata ha violato o comunque erroneamente applicato l’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. nel non ritenere coperta da giudicato, che la ha sancita come ammissibile, la proponibilità in sede contenziosa effettuata dalla Imm.re S.M.P. srl della richiesta della ed. valutazione automatica del valore finale del bene del D.L. 13 settembre 1991, ex art. 1, comma 8, conv. L. n. 363 del 1991 oltre che L. 13 maggio 1988, n. 154, art. 12; L. 24 marzo 1993, n. 75; D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; circ. 6.4.1988 n. 24/400202 ex Dir. Gen. Tasse e II.DD., sugli Affari e ris. Min. n. 32/E dell’8.2. 1995 dir. Centr. Catasto” In caso di risposta affermativa si domanda che sia sancito il valore finale del bene nella misura non contestata di L. 3.113.560.000= e sia conseguentemente calcolata l’imposta, senza rinvio; in subordine sia disposto rinvio per il calcolo dell’imposta. Con rifusione delle spese dell’intero procedimento”.

Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente deduce “In subordine …. violazione e falsa applicazione delle norme in materia della ed. valutazione automatica del valore finale del bene del D.L. 13 settembre 1991, ex art. 1, comma 8, conv. L. n. 363 del 1991 oltre che L. 13 maggio 1988, n. 154, art. 12; L. 24 marzo 1993, n. 75:

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 34: circ. 6.4.1988 n. 24/400202 ex Dir. Gen. Tasse e II.DD. sugli Affari e ris. Min. n. 32/E dell’8.2.1995 dir. Centr. Catasto” – e formula il seguente quesito:

“vero che la Commissione Tributaria Regionale di Genova sezione 7^ nel pronunciare la sentenza qui impugnata e nel ritenere con essa “inammissibile tale domanda di applicazione automatica in quanto non formulata nella dichiarazione INVIM …” ha violato o falsamente applicato le norme di legge in epigrafe che viceversa la ammettono? In caso di risposta affermativa al quesito si domanda che la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio con immediata determinazione del valore finale del bene nella misura non contestata di L. 3.113.560.000= e calcolo della relativa imposta; in subordine, con rinvio per il calcolo dell’imposta.

Con rifusione in favore della qui esponente delle spese legali di tutti i gradi del procedimento”.

Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, la società contribuente deduce “difetto di motivazione sul punto della eccezione di cosa giudicata svolta dalla Imm.re SMP srl e sul punto del rigetto della richiesta di valutazione automatica dell’immobile” e formula le seguenti sintesi: “è controverso se la questione della ammissibilità della domanda di applicazione della cosiddetta valutazione automatica del valore finale del bene ex art. 1, comma 8 della Legge istitutiva del tributo per invim straordinaria (D.L. 13 settembre 1991 conv. L. n. 363 del 1991) proposta dalla Imm.re S.M.P. s.r.l. per la prima volta nel primo grado del presente giudizio sia coperta da giudicato implicito che ne ha statuito la sua ammissibilità”; “è controverso se la domanda di applicazione della cosiddetta valutazione automatica del valore finale del bene ex art. 1, comma 8 della legge istitutiva del tributo per invim straordinaria (D.L. 13 settembre 1991, conv. L. n. 363 del 1991) possa essere proposta per la prima volta anche in sede contenziosa nel primo grado del processo tributario”.

Con il quinto motivo di ricorso, la società contribuente deduce “violazione dell’artt. 91 e 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in ordine alla condanna della Imm.re S.M.P. al pagamento delle spese dì consulenza tecnica” e formula il seguente quesito: “vero che la Commissione Tributaria con la sentenza impugnata ha compiuto violazione o falsa applicazione delle norme in epigrafe nel porre a carico della qui esponente le spese della consulenza tecnica?”.

Tali essendo i motivi del ricorso ed atteso che si verte in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello pubblicata dopo l’1.3.2006 e prima del 4.7.2009 (cfr. Cass. 22578/09), occorre, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, rilevare l’inammissibilità delle censure proposte dalla società contribuente, per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Al riguardo, va, in primo luogo, osservato che le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che ognuno dei quesiti formulati, per ciascun motivo di ricorso, deve consentire l’individuazione sia del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato sia, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso (giacchè, in mancanza di tale articolazione logico-giuridica, il quesito si risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato); con la conseguenza che il quesito ex art. 366 bis c.p.c. non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero (come nel caso di specie) nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve risolversi in sintesi logico-giuridica della questione, non avulsa dai rilevanti elementi fattuali della fattispecie concreta, idonea a far comprendere alla Corte, già sulla base della sua sola lettura, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v. Cass. s.u. 19444/09 e 3519/08, nonchè 7433/09, 15535/08, 19769/08).

A parte tale preliminare rilievo, quanto al primo motivo di ricorso, deve, inoltre, osservarsi che la ricorrenza dell’evocato giudicato implicito in merito all’ammissibilità dell’istanza di valutazione “tabellare” del bene a fini invim, ancorchè proposta, non in sede di dichiarazione d’imposta, ma successivamente è recisamente smentita dalla narrativa della decisione impugnata e dal fatto stesso che la decisione in cui il giudicato medesimo verrebbe a radicarsi è stata integralmente cassata per nullità, in quanto corredata da motivazione meramente apparente.

Deve, peraltro, considerarsi che il secondo motivo di ricorso, incidente sulla ritenuta inammissibilità di ad una richiesta di valutazione “tabellare” non formulata in sede di dichiarazione d’imposta, si rivela del tutto infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (V. Cass. 2720/11, 12013/09, 4961/06, 21587/05, 4610/03) e che gli ulteriori motivi risultano, altresì, carenti sul piano dell’autosufficienza, non fornendo compiuta indicazione dei presupposti di fatto che avrebbero dovuto condurre il giudicante ad una determinazione contraria a quella assunta.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, la società contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 8.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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