Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25524 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25524

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13864/2016 proposto da:

T.P., T.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FERDINANDO CAIAZZA;

– ricorrente –

contro

COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11049/32/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 11049/32/15, depositata il 4 dicembre 2015, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto dai signori T.P. e M. nei confronti del Comune di Napoli e dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale del Territorio di Napoli – avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso dei ricorrenti avverso avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2007. Avverso la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune di Napoli e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, laddove, condividendo la statuizione resa dai primi giudici, la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo l’accertamento basato su rendita catastale non notificata, sul presupposto che la variazione fosse intervenuta sin dal 1987, ciò che peraltro non rispondeva al vero.

Analoga doglianza è espresso dai ricorrenti con il secondo motivo con riferimento all’erronea attribuzione della rendita sulla base della comparazione ad immobile, che non corrispondono neanche minimamente, per ubicazione e caratteristiche, all’unità immobiliare oggetto di accertamento.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

Invero la decisione impugnata ha espressamente affermato di condividere la decisione dei giudici di prime cure in quanto “esaustivamente motivata su tutti gli aspetti fattuali e giuridici costituenti il tema decisorio”.

Si è dunque, in presenza della c.d. doppia conforme anche in punto di accertamento di fatto e, segnatamente, per quanto qui rileva, che la rendita catastale, in quanto messa in atti da epoca anteriore al primo gennaio 2000, non necesitasse di autonoma notifica ai fini della sua efficacia, dovendo trovare applicazione in tal caso il disposto della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3.

L’eccezione d’inammissibilità del duplice motivo, giusta l’art. 348 ter c.p.c., trovando applicazione la limitazione alla deduzione del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche al ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053), formulata dal Comune, richiedeva che i ricorrenti, per evitare l’inammissibilità di ciascun motivo, avrebbero dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, al fine di dimostrare che esse fossero tra loro diverse (cfr. Cass. sez. 2, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass. sez. 3, 27 settembre 2016, n. 19001; Cass. sez. 1, 22 dicembre 2016, n. 26774).

Ciò, a fronte, anzi, come si è visto, dell’espressa dichiarazione di condivisione delle ragioni anche fattuali della decisione di primo grado da parte del giudice d’appello, non è stato fatto dai ricorrenti.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Comune di Napoli in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liqudati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti, e in Euro 510,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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