Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25524 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26266/2015 proposto da:

O.S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato POMPEO

ONESTI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DILLO STATO che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2672/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 18/02/2015,

depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

O.S.E. ricorre per cassazione contro la decisione della CTR campana di cui in epigrafe. Quest’ultima aveva confermato la sentenza della CTP di Salerno, che aveva respinto, a sua volta, l’opposizione avverso l’imposta sostitutiva sul mutuo, a seguito delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa, per aver la contribuente rivenduto l’immobile, senza aver proceduto, entro l’anno, all’acquisto di altro immobile da adibire a casa di abitazione. L’opposizione era stata accolta solo limitatamente alle sanzioni accessorie.

Nella sua decisione, la CTR – adita sia dalla O. sia dall’Agenzia delle Entrate – ha affermato, da un lato, che la circostanza relativa alla vendita dell’immobile prima del quinquennio per evitare il danno derivante dalla separazione col coniuge non avrebbe potuto ritenersi causa di esclusione della perdita delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa e che, dall’altro, la contingente situazione di difficoltà economica, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte agli impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre, avrebbe costituito causa di forza maggiore, idonea ad escludere le sanzioni accessorie.

Con l’unica, articolata doglianza, la ricorrente sostiene di non aver violato lo spirito della norma in materia, avendo agito in stato di necessità. La causa di forza maggiore riconosciuta dai giudici tributari sarebbe sussistita sempre e non solo nel caso di sanzioni, con la conseguente necessaria declaratoria di nullità dell’intero avviso di liquidazione.

L’agenzia intimata non si è costituita.

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Sez. 1, n. 24553 del 31/10/2013).

E’ dunque vero che, in linea generale, l’indicazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti della impugnazione, sicchè la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del “quid disputandum” (Sez. U, n. 17931 del 24/07/2013; Sez. 5, n. 14026 del 03/08/2012).

Tuttavia, nel caso di specie, manca assolutamente anche la possibilità astratta di incasellare il contenuto della censura in uno dei vizi tipici previsti dall’art. 360 c.p.c.. Il reiterato richiamo alla causa di forza maggiore rispetto alla situazione prodromica all’avviso di liquidazione potrebbe altrettanto congruamente riferirsi a violazione o falsa applicazione di norme di diritto (n. 3), a nullità della sentenza o del procedimento (n. 4) – ipotizzando un rilievo circa la possibile contraddittorietà della decisione impugnata – o, infine, all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (n. 5).

Ne deriva che, trattandosi di vizi anche ontologicamente differenti (rispetto alla nota distinzione fra errores in procedendo ed errores in indicando) non è possibile identificare ex posi la norma di diritto su cui il ricorso si fonda.

Nulla per le spese, in mancanza della costituzione della controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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