Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25524 del 12/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 12/11/2020), n.25524
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI P. – rel. Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25413/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
F.M. & C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, in persona del
legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Veneto, sez. staccata di Verona, n. 88/21/2012 depositata il 17
settembre 2012, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 febbraio 2020
dal consigliere Pierpaolo Gori.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, n. 88/21/2012 veniva parzialmente accolto l’appello proposto dalla F.M. & C. Sas, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Verona n. 40/05/2010, la quale a sua volta aveva riunito e parzialmente accolto i ricorsi proposti dalla società contribuente e dal socio F.M. aventi ad oggetto due avvisi di accertamento IVA e IRAP per l’anno di imposta 2004 con cui, rispettivamente, erano stati ricostruiti maggiori ricavi non dichiarati nei confronti della società – operante nel settore dell’edilizia – e, separatamente, era stato in conseguenza attinto lo stesso F.M. quale socio.
– Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, mentre la società contribuente è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Con un unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, viene dedotta l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, quanto alla mancanza di documentazione analitica relativa alle “rimanenze finali” dell’anno 2004 per aver la CTR aderito ad erronee conclusioni della consulenza tecnica disposta nel giudizio.
– Il motivo è inammissibile. Va infatti rammentato che: “Nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma la Corte di cassazione può verificare l’estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l’intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sus-sunta la fattispecie” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16502 del 05/07/2017 – Rv. 644818 – 01).
– Nel caso di specie l’Agenzia non individua nemmeno il fatto storico controverso e decisivo e, nella sua genericità, il motivo è chiaramente diretto a censurare una motivazione che non si colloca al di sotto del “minimo costituzionale” in quanto razionalmente adesiva alle risultanze della CTU (“consulenza d’ufficio che la Commissione condivide risultando corretta la metodologia applicata ed infondati i rilievi critici mossi dall’Ufficio (…)”).
– Il mezzo infine non prospetta e dimostra l’esistenza di fatti decisivi e contrari alle risultanze istruttorie raccolte nel processo e, anche per tale ragione, si risolve in una richiesta di indebita rivalutazione della prova in termini difformi da quelli operati dal giudice del merito, richiesta inammissibile in sede di legittimità.
– Al rigetto del ricorso per inammissibilità dell’unico motivo non segue alcuna statuizione sulle spese di lite, in assenza di costituzione della contribuente.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020