Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25523 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8048/2016 proposto da:

PROGETTO CLIMA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona

del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

17, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI, rappresentata

e difesa dall’avvocato FEDERICO PERGAMI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26117/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 30/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/09/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Questa Corte (sez. 5), con sentenza n. 26117/15, depositata il 30 dicembre 2015, rigettò in parte, dichiarandolo nel resto inammissibile, il ricorso proposto dalla Progetto Clima Impianti Tecnologici S.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR della Lombardia, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza pronunciata tra le parti dalla CTP di Milano che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società, aveva annullato l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IVA ed IRAP.

Avverso la succitata sentenza di questa Corte la Progetto Clima Impianti Tecnologici S.r.l., ora in liquidazione, ha proposto ricorso per revocazione, ulteriormente illustrato da memoria, denunciando la sussistenza dei presupposti per la revocazione della sentenza ex artt. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere la Corte incorsa in errore di fatto afferente la percezione del primo motivo di ricorso dedotto dalla società nel relativo giudizio di cassazione.

Con detto motivo la società aveva denunciato violazione, da parte della sentenza resa dal giudice tributario d’appello, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 e dell’art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR, nel rigettare l’eccezione della società d’intervenuta rinuncia da parte dell’Agenzia appellante alla domanda afferente l’omessa dichiarazione di ricavi non accolta dal primo giudice, aveva affermato che nessuna rinuncia poteva inferirsi dal contenuto dell’appello, ponendo semmai il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 (e l’omologo art. 346 c.p.c.) uno specifico onere di riproposizione in capo alla parte appellata, che nella fattispecie era la contribuente.

La società aveva, con il primo motivo del ricorso per cassazione disatteso dalla succitata Cass. n. 26117/15, inteso evidenziare che nella fattispecie in esame alcun onere di riproposizione poteva intendersi gravante su se stessa, in quanto che le domande proposte in primo grado erano state esaminate e nel merito in senso ad essa favorevole dalla CTP e che, in ogni caso, essa contribuente, nelle proprie controdeduzioni depositate in appello, aveva fatto espresso rinvio a “tutte le precedenti domande, difese ed eccezioni e osservazioni, da intendersi (…)trascritte e integralmente richiamate”.

Sicchè – secondo la ricorrente – la Corte, nel dichiarare inammissibile il motivo perchè aveva omesso di censurare la ratio decidendi insita nella statuizione del rigetto da parte della CTR dell’eccezione per l’inapplicabilità alla parte appellante del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, era incorsa in evidente errore percettivo circa l’effettiva portata del motivo, che tendeva piuttosto ad evidenziare che nella fattispecie alcun onere di riproposizione poteva intendersi facente capo ad essa appellata, le cui domande erano state esaminate nel merito dalla CTP con esito favorevole per la contribuente ed avendo in ogni caso essa fatto rinvio, nel deposito delle proprie controdeduzioni in appello, a quanto sopra espressamente richiamato.

Il ricorso per revocazione, nonostante le diffuse argomentazioni espletate, da ultimo anche in memoria, dalla ricorrente, deve essere ritenuto inammissibile.

La stessa parte ricorrente non può fare, infatti, a meno di riconoscere che la formulazione dell’eccezione di decadenza dalla stessa formulata dinanzi alla CTR in forza del citato Decreto n. 546 del 1992, art. 56, investisse, sia pure come dalla contribuente dichiarato in ricorso, ad abundantiam, il limite in cui, attesa la formulazione del ricorso in appello, dovessero intendersi devolute al giudice di secondo grado le questioni come ivi proposte dall’Amministrazione; cosicchè l’avere questa Corte rilevato, nella sentenza oggi impugnata per revocazione, che in proposito non risulta essere stata oggetto di espressa censura la ratio decidendi della decisione della CTR secondo cui l’onere di riproposizione di cui del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, è afferente all’appellato e non all’appellante, è assolutamente coerente all’ambito della formulazione del primo motivo di ricorso per cassazione quale allora prospettato dalla società dinanzi a questa Corte.

Se poi, comunque, come si è tentato dalla ricorrente in questa sede di prospettare, il vero oggetto della censura doveva intendersi nel non essere riferibile ad essa appellata alcuna decadenza in relazione al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, medesimo art. 56 – ciò che la citata Cass. n. 261117/15 non avrebbe inteso, equivocando sull’effettiva portata del motivo – va, in ogni caso richiamato ed ulteriormente ribadito l’indirizzo di questa Corte in materia, essendosi precisato che “ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l’errato apprezzamento da parte della Corte di un motivo di ricorso – qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l’originario ricorso – si verte in un ambito estraneo a quello dell’errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di “un fatto” ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronuncia soltanto un “error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sè insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.” (cfr. Cass. sez. 6-L ord. 3 aprile 2017, n. 8615; Cass. sez. 6-3, ord. 15 giugno 2012, n. 9385). A ciò consegue che non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della Suprema Corte di cui si censuri la valutazione del motivo d’impugnazione, perchè espressa senza considerare le argomentazioni contenute nel ricorso, poichè in tal caso è dedotta un’errata interpretazione e valutazione degli atti oggetto del ricorso stesso.

Alla declatoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro diecimila/00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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