Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25522 del 26/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29902/2015 proposto da:

COMUNE di FOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato

VANTA ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO

DRAGONETTI;

– ricorrente –

contro

PIANO INTEGRATO FOGGIA SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA, 262,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRA STASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2190/26/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2190/26/2015, depositata il 21 ottobre 2015, la CTR della Puglia – sezione staccata di Foggia – dichiarò inammissibile l’appello principale proposto dalla Piano Integrato Foggia S.r.l. (di seguito società), unicamente in punto di governo delle spese di lite, delle quali era stata disposta la compensazione, e l’appello incidentale del Comune di Foggia, avverso la sentenza resa tra le parti dalla locale Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2006.

La CTR pervenne alla declaratoria d’inammissibilità tanto del gravame principale quanto di quello incidentale proposti avverso la sentenza impugnata per omesso deposito di copia della sentenza impugnata presso la segreteria della locale CTP, adempimento allora previsto, a pena d’inammissibilità, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Foggia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

La società resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria adesiva alla proposta del relatore depositata in atti.

Con l’unico motivo l’amministrazione comunale ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando come alla declaratoria d’inammissibilità del proprio appello incidentale il giudice tributario di appello fosse pervenuto omettendo di rilevare che l’adempimento che si considerava omesso risultava invece dall’attestazione di deposito n. S-664/14 della CTP, prodotta in uno alla costituzione con appello incidentale, come da ricevuta di deposito della CTR n. S-1202/14.

Il motivo, così come il ricorso sul medesimo unicamente basato, sono inammis sibili.

Questa Corte, in fattispecie analoga (Cass. sez. 5, 18 gennaio 2017, n. 1102; cfr. anche, in generale, sull’affermata inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti invece positivamente accertato, Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2016, n. 23173), ha affermato che “la parte che lamenti che il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, è tenuta ad impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non con il ricorso per cassazione”, trattandosi di errore percettivo.

Detto consolidato indirizzo va in questa sede ulteriormente ribadito.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione, in favore dell’avv. Alessandra Stasi, difensore della società controricorrente, per dichiarato anticipo fattone.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dell’avv. Alessandra Stasi, difensore della controricorrente, per dichiarato anticipo fattone.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA