Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25522 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26185/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA

64, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentata

e difesa dall’avvocato STEFANO FUMAROLA giusta procura per atto

Notaio L.A. in (OMISSIS) rep. n. (OMISSIS) allegata in calce

al congtroricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALLA SUD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2276/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO del 6/12/2013,

depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato Giuseppe Raguso (delega avvocato Stefano Fumarola)

difensore della controricorrente che si riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Puglia, che aveva accolto l’appello di P.N. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso della contribuente, volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, conseguente alla sentenza n. 34/04/03 della CTP di Taranto depositata il 7/2/2003.

Nella decisione impugnata, la CTR osservava che la sentenza di primo grado doveva essere annullata per vizio di motivazione: il pagamento richiesto alla P. riguardava un debito a carico di altro soggetto ( P.F.) e siccome non avrebbe potuto farsi un richiamo “per relationem” a quest’ultimo, la mancata allegazione dell’avviso di liquidazione e della sentenza avrebbero condotto appunto alla declaratoria di nullità della cartella.

Il ricorso e affidato a due motivi.

Con la prima censura, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Assume che la mancanza dell’esposizione in fatto avrebbe viziato l’intero iter motivazionale, non consentendo di comprendere le ragioni per le quali la CTR non avrebbe condiviso le argomentazioni del primo giudice. Inoltre, il vizio di motivazione della sentenza di primo grado neppure sarebbe stato dedotto dall’appellante.

Con la seconda censura, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, L. n. 212 del 2000, D.M. n. 321 del 1999, art. 6, artt. 112 e 132 c.p.c., in combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Infatti, essendo pacifica la qualifica di erede di P.F., la contribuente giammai avrebbe potuto reputarsi estranea al procedimento. La cartella avrebbe inoltre contenuto tutti gli estremi degli atti che avevano preceduto e determinato l’iscrizione a ruolo e gli eredi del de cuius sarebbero stati perfettamente a conoscenza dei fatti contestati. Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare tutte le considerazioni formulate dall’Ufficio, dando rilievo ad una circostanza (mancata comunicazione ed allegazione) del tutto irrilevante ai fini della legittimità della cartella.

L’intimata ha resistito, negando che la sentenza della CTR impedisse l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. Ha inoltre aggiunto che controparte avrebbe preteso di rimettere in discussione le valutazioni di merito della decisione impugnata e ha ribadito di non aver partecipato all’atto di permuta, di non aver ricevuto l’atto di liquidazione nè di aver presenziato al giudizio introdotto dal de cuius.

La prima censura è immeritevole di accoglimento.

In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Sez. 6-5, n. 920 del 20/01/2015; Sez. 5, n. 22845 del 10/11/2010).

Nella specie, la CTR ha argomentato la nullità della cartella esattoriale, sulla scorta dell’estraneità dell’appellante rispetto alle procedure che avevano coinvolto un diverso soggetto e del fatto che ad essa non fossero stati comunicati nè l’avviso di liquidazione, nè la sentenza. Si tratta dunque di una motivazione che consente di individuare gli elementi posti a base della decisione.

E’ invece fondata la seconda doglianza.

Invero, una volta che – pacificamente – la P. risultava erede di P.F., la CTR non avrebbe potuto qualificarla tout court estranea ai procedimenti nei quali era stato parte il cuius, ai sensi degli artt. 110 e 111 c.p.c.: l’averlo fatto costituisce un irrimediabile vizio logico della decisione.

Giova in proposito osservare che in tema di motivazione “per relationem” degli atti di imposizione tributaria, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, è legittimo l’avviso di accertamento notificato all’erede, che rinvii integralmente al prodromico processo verbale ricevuto in copia e sottoscritto dal “de cuius”, senza che sia necessario allegarlo, trattandosi di atto facente parte della documentazione amministrativa dell’impresa e come tale presumibilmente in possesso dell’avente causa (Sez. 5, n. 26527 del 17/12/2014).

In altri termini, la CTR avrebbe dovuto verificare e chiarire, alla luce della qualità di erede in capo alla P., se e per quali ragioni alla contribuente non potesse applicarsi il principio della motivazione per relationem.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza in relazione al secondo motivo, respinto il primo, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Puglia (Taranto), che uniformandosi ai principi di diritto sopra riportati, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, respinto il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Puglia (Taranto).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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