Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25521 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.B.M.G.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale delle Marche, sez. 10^, n. 107 depositata il 9 febbraio

2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19.10.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per ricorrente, l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente, medico, presentò istanza di rimborso dell’irap versata negli anni dal 1998 al 2001, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di “autonoma organizzazione”;

propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi.

Il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu confermata dalla commissione regionale.

Il giudice di appello, disattendendo altrettante specifiche deduzioni dell’Agenzia, escluse che la fattispecie implicasse l’obbligatorietà della difesa tecnica per la contribuente e ritenne che l’istanza di rimborso era stata presentata all’Ufficio competente, quale ufficio del luogo di residenza dell’istante ((OMISSIS)). Rilevò, quindi, che la professionista svolgeva la propria attività in assenza di “autonoma organizzazione”.

Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi, censurando la decisione impugnata sotto il profilo della: violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 19 per non aver considerato che il ricorso era inammissibile in assenza di provvedimento impugnabile, posto che l’istanza di rimborso non era stata proposta presso l’Ufficio in cui l’istante aveva la residenza ((OMISSIS)); della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 per non aver considerato che le istanze di rimborso, nel loro complesso, superavano il valore implicante l’obbligo della difesa tecnica; della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 sul presupposto che i proventi dell’attività professionale sarebbero, in ogni caso assoggettati ad irap, e, comunque, per errata identificazione dei requisiti dell’autonoma organizzazione.

La contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le doglianze vanno disattese.

La prima censura appare inammissibile, in quanto, contestando la fondatezza di accertamento in fatto del giudice a quo, si sarebbe dovuto concretare in una denunzia di vizio motivazionale anzichè di violazione di legge.

La seconda censura appare inammissibile, posto che la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 non può essere fatta valere dall’Agenzia (cfr. Cass. 3051/08).

Le ulteriori doglianze contrastano con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 3673, 3676, 3678, 3680 del 2007, e successive conformi), secondo cui, in relazione all’attività professionale, l’assoggettamento ad irap ricorre solo in presenza del requisito della autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), che ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, che non è necessariamente quello dipendente.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, ed atteso che la ricorrenza del requisito dell'”autonoma organizzazione” risulta, nella specie, esclusa dall’accertamento in fatto del giudice del merito, s’impone il rigetto del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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