Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25521 del 13/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.13/12/2016), n. 25521
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26022/2015 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STOPPANI 1,
presso lo studio dell’avvocato CARMELO BARRECA, rappresentato e
difeso dall’avvocato SILVIO MOTTA, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2736/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 30/04/2014,
depositata il 24/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
C.M. ricorre per cassazione, mediante due motivi, contro la decisione della CTR siciliana di cui in epigrafe, che aveva rigettato il suo appello avverso la sentenza della CTP di Catania. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto la richiesta del contribuente di annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione di sanzioni, connesse all’acquisto di un immobile a titolo di c.d. “prima casa”.
La CTR ha sostenuto che l’immobile detenuto prima dell’acquisto di quello oggetto d’imposta era classificato A/4 (abitazione), sicchè il contribuente non avrebbe potuto beneficiare dell’agevolazione. Inoltre, la richiesta per il cambio di destinazione d’uso da civile abitazione a bottega commerciale sarebbe stata inoltrata al Comune di Catania, dopo tre anni dall’acquisto di tale immobile e dopo un anno dall’acquisto di quello oggetto di imposizione.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota 2 bis Tariffa prima parte allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Il beneficio fiscale sarebbe stato dovuto a coloro che non fossero già proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altra casa di abitazione nel territorio comunale, senza alcun riferimento alla categoria catastale. Ed, in effetti, dagli atti notarili risultava come si trattasse di una “bottega ternana”, erroneamente classificata “A/4”.
Con il secondo subordinato motivo, il C. assume la contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione alla ritenuta non spettanza delle agevolazioni per il solo fatto del possesso di una bottega terrana.
L’agenzia intimata si è costituita, concludendo per l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso avversario.
I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione logica – non sono fondati.
Va invero rilevato che, ai sensi, dell’art. 1, nota seconda bis tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo ratione temporis vigente (e, quindi, nel testo in vigore al 19-7- 2005, data di stipula dell’atto per notar M.), una delle condizioni (per quanto rileva nel presente giudizio) per potere godere dell’agevolazione in questione è di non essere titolare di diritto di proprietà “di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare”. Non vi è più, pertanto, alcuna menzione della “idoneità” dell’immobile ad abitazione, presente invece nella precedente formulazione della su riportata disposizione: di conseguenza, in mancanza della locuzione “idoneità ad abitazione”, non può più porsi l’alternativa tra nozione oggettiva e nozione soggettiva di tale espressione (alternativa risolta da questa Corte in favore di quella soggettiva – v. Cass., tra le altre, 10925/2003 e 100/2010, con conseguente necessità di valutare se l’immobile posseduto sia concretamente idoneo a soddisfare, per dimensioni e caratteristiche complessive, i bisogni abitativi del contribuente e della sua famiglia). L’espressione “casa di abitazione” ha sicuramente, invece, carattere oggettivo (come, peraltro, riconosciuto da questa Corte nella sentenza 10925/2003), con conseguente necessità di attenersi al parametro oggettivo della classificazione catastale dell’immobile (nel caso di specie: A 4, casa di abitazione), senza che assuma rilievo il concreto utilizzo dello stesso o la situazione soggettiva del contribuente (Sez. 6 – 5, n. 25646 del 21/12/2015).
La novità della questione autorizza l’integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016