Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25520 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sez. 28^, n. 40 depositata il 22 dicembre

2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19.10.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

costatata la regolarità degli avvisi ex art. 377 c.p.c., comma 2;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, promotore finanziario, propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso dell’irap versata per gli anni dal 1998 al 2000, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di “autonoma organizzazione”; propose, quindi, ricorso sul silenzio- rifiuto conseguentemente formatosi.

Il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione, confermata, in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale.

I giudici di appello rilevarono, in particolare, l’inammissibilità dell’appello, in quanto proposto dall’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, e comunque, l’infondatezza della pretesa erariale, dovendosi escludere la ricorrenza del requisito dell'”autonoma organizzazione” in considerazione del fatto che il contribuente svolgeva la sua attività senza collaboratori e con l’apporto di modesti beni strumentali.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, censurando la decisione impugnata, per non aver ritenuto la legittimazione ad appellare dell’Ufficio locale dell’Agenzia e per non aver considerato che l’irap è sempre dovuta dai promotori finanziari, giacchè, per loro, il requisito dell’autonoma organizzazione sarebbe intrinseco alla stessa natura dell’attività svolta (art. 2082 c.c.). Il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Previa correzione della decisione impugnata (in adesione al primo motivo di ricorso dell’Agenzia), nel senso che l’appello deve ritenersi ritualmente promosso anche dal relativo Ufficio locale (cfr. Cass. 22889/06), il ricorso dell’Agenzia va nondimeno respinto.

Questa Corte ha, infatti, puntualizzato (cfr. Cass. 8177/07) che, anche alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’assoggettamento ad irap dell’attività del promotore finanziario – figura disciplinata dalla L. n. 1 del 1991, art. 5 e, quindi, dal D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 23 e dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31 e riferita a colui che esercita professionalmente, in qualità di dipendente, agente o mandatario l’attività di offerta fuori sede di servizi finanziari – postula una valutazione complessiva dell’attività svolta dal contribuente, giacchè questa può assumere in concreto connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di un’autonoma organizzazione, e quella dell’attività d’impresa (ex art. 2195 c.c., n. 5), in ogni caso sottoposta ad imposizione (cfr. Cass. 17797/03, 18135/02).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, ed atteso che la ricorrenza del requisito dell'”autonoma organizzazione” risulta, nella specie, esclusa dall’accertamento in fatto del giudice del merito, s’impone il rigetto del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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