Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25520 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18001-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

QUIRINALE 26, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROSSI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERAI DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA depositata l’1/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 14 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 863/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva accolto il ricorso di C.G. contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA ed altro 2009-2010-2011. La CTR osservava in particolare che l’accertamento “induttivo puro” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d), trovava fondamento in plurimi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tali da inficiare globalmente la contabilità professionale del contribuente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico articolato mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5, – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e vizio motivazionale, poichè la CTR ha affermato la legittimità della metodologia accertativa impiegata dall’Ente impositore e quindi la fondatezza delle pretese creditorie portate dall’atto impositivo impugnato.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che:

-“Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7921 del 2011);

– “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015);

– “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, , disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Lo sviluppo della censura evidentemente collide con i principi di diritto espressi nei primi due arresti giurisprudenziali, posto che nella sostanza si chiede a questa Corte l’esercizio di un sindacato tipicamente meritale che le è senz’altro inibito.

La critica mossa alla sentenza impugnata in termini di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, non concerne infatti nè questioni interpretative di tale disposizione legislativa nè la sua applicazione al caso di specie.

In particolare risulta adeguata e compiuta, quindi immune da sindacato ulteriore, la valutazione data dal giudice tributario di appello in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’adozione del metodo accertativo c.d. “induttivo puro”, specificamente a causa della riscontrata inattendibilità complessiva della contabilità professionale del contribuente.

Nemmeno peraltro sussiste l’affermato vizio motivazionale, essendo tal tipo di censura delimitato dalla novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo l’interpretazione data con il terzo arresto giurisprudenziale citato.

La sentenza impugnata è infatti ben oltre il “minimo costituzionale”, essendo articolata e puntuale, contenendo una compiuta analisi sia del materiale probatorio utilizzato dallTnte impositore a supporto delle proprie pretese creditorie sia dell’inadeguatezza delle contro allegazioni/conto prove addotte dal contribuente.

Con la memoria depositata il ricorrente non fa che insistere e riassumere le critiche sviluppate nel ricorso, sicchè non ne emergono ragioni per mutare il senso della proposta del relatore comunicata, stanti le ragioni che si sono sopra esposte.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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