Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25520 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. III, 21/09/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 21/09/2021), n.25520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 32049 del ruolo generale dell’anno

2018 proposto da:

S.F., (C.F.: (OMISSIS)), C.G., (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

ricorso, dagli avvocati Antonello Linetti, (C.F.: LNTNNL62B01C948I),

e Daniele Manca Bitti, (C.F.: MNCDNL67L12H501S);

– ricorrenti –

nei confronti di:

SA.De., (C.F.: (OMISSIS)), CO.Ma. (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso,

dagli avvocati Giuliano Rizzardi, (C.F.: RZZGLN70E04D940N), e

Gabriele Pafundi (C.F.: PFNGRL57B09H501K);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n.

1231/2018, pubblicata in data 12 luglio 2018 (e notificata in data 8

agosto 2018);

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 18

marzo 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Sa.De. e Co.Ma. hanno agito in giudizio nei confronti di S.F. e C.G. per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili e mobili del S..

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Brescia.

La Corte di Appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono il S. e la C., sulla base di cinque motivi. Resistono con controricorso la Sa. ed il Co..

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione di legge (art. 2901 c.c.), motivo di ricorso in cassazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché motivazione apparente, censurabile alternativamente ex art. 360 c.p.c., n. 4 o ex art. 360 c.p.c., n. 5, in merito al fumus boni iuris del credito litigioso”.

Il motivo è infondato.

Secondo i ricorrenti, essi avevano dedotto nel giudizio di merito che la pretesa fatta valere dai coniugi Sa. e Co. a fondamento dell’azione revocatoria era manifestamente infondata (essendo secondo loro palesemente erronea la sentenza della Corte di Appello di Brescia che aveva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui era sancito il relativo credito, ed essendo certamente destinato ad essere accolto il ricorso per cassazione avverso detta sentenza, teso ad ottenere il riconoscimento di un maggior credito del S. per le prestazioni professionali rese), ma la corte di appello non avrebbe adeguatamente colto il senso e tenuto conto di tale loro difesa.

In realtà, la corte di appello ha, sul punto, affermato che il credito che legittima l’azione revocatoria non deve essere accertato in via giudiziale, potendo anche trattarsi di pretesa contestata in giudizio, non avendo rilievo, in tal caso, il grado della sua verosimiglianza.

Si tratta di una motivazione non apparente, comprensibile nel suo senso logico e, in diritto, sostanzialmente conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di azione revocatoria (cfr. in proposito, tra le tante: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1893 del 09/02/2012, Rv. 621220 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 07/05/2014, Rv. 630998 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016, Rv. 639291 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23208 del 15/11/2016, Rv. 642978 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11121 del 10/06/2020, Rv. 658141 – 01): al momento della decisione, infatti, il credito dei coniugi Sa. e Co., benché contestato, era certamente sussistente, trovando esso titolo nella sentenza della Corte di Appello di Brescia sull’opposizione a decreto ingiuntivo.

Non si trattava di un credito meramente vantato, ma di una pretesa accertata in una pronunzia giudiziale efficace tra le parti, sebbene la sentenza che lo riconosceva non costituisse titolo esecutivo (in quanto meramente dichiarativa sul punto delle restituzioni), per quanto impugnata in sede di legittimità: il credito in questione era cioè addirittura certo, liquido ed esigibile.

Di conseguenza, non vi era spazio per alcuna valutazione della maggiore o minore verosimiglianza della relativa pretesa, già accertata in giudizio, né delle contestazioni del S. in proposito.

In ogni caso, è assorbente il rilievo che ormai il credito restitutorio dei coniugi Sa. e Co. è divenuto addirittura definitivo e non è più contestabile, essendo stato nelle more dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del S..

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione di legge (art. 2901 c.c.), motivo di ricorso in cassazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento alla anteriorità o posteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo”.

Il motivo è infondato.

Secondo i ricorrenti, il credito restitutorio dei coniugi Sa. e Co. sarebbe sorto solo con la sentenza di secondo grado sull’opposizione a decreto ingiuntivo (cioè nel 2010), e sarebbe quindi successivo alla costituzione del fondo patrimoniale. La corte di appello ha affermato, sul punto, che il credito da ripetizione di indebito sorge al momento del pagamento dell’importo non dovuto, non al momento dell’accertamento giudiziale dell’inesistenza della causa del pagamento; quindi, nella specie, esso era già sorto al momento del pagamento in pendenza di opposizione – delle somme di cui al decreto ingiuntivo, opposto ma provvisoriamente esecutivo (2005), cioè in un momento anteriore a quello della costituzione del fondo patrimoniale (2008).

La decisione risulta sul punto conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte in tema di azione revocatoria, con riguardo all’anteriorità del credito rispetto all’atto da revocare, secondo i quali “per l’esercizio dell’azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019, Rv. 654936 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv. 549698 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Rv. 499434 – 01; secondo tale indirizzo, in particolare, nel caso di credito litigioso – comunque idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria – per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all’atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell’illecito, se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito).

Il credito avente ad oggetto la ripetizione dell’indebito, trovando causa nel pagamento non dovuto, sorge evidentemente con il pagamento stesso, a prescindere dal momento in cui la sua non debenza sia accertata in giudizio.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione di legge (art. 2901 c.c.), motivo di ricorso in cassazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento al requisito del consilium fraudis”.

Il motivo è infondato.

La censura risulta consequenziale all’accoglimento del motivo precedente: i ricorrenti sostengono infatti che occorreva accertare la dolosa preordinazione dell’atto da revocare in funzione del pregiudizio delle ragioni dei creditori, dovendo ritenersi il credito dei coniugi Sa. e Co. posteriore alla costituzione del fondo patrimoniale.

Poiché, come appena chiarito, il secondo motivo va disatteso, quello in esame non può che avere la medesima sorte.

4. Con il quarto motivo si denunzia “Violazione di legge (artt. 2901 e 2697 c.c.), motivo di ricorso in cassazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché errore in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per vizio motivazionale ex art. 132 c.p.c., n. 4, motivo di ricorso in cassazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 4 e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, motivo di ricorso in cassazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento al requisito dell’eventus damni”.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Esso ha ad oggetto l’eventus damni, cioè l’oggettivo pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo impugnato alle ragioni dei creditori.

In proposito, la corte di appello ha ritenuto che le fonti reddituali del S. e le sue stesse ragioni creditorie nei confronti di terzi (ivi incluse quelle relative ad un conto corrente bancario attivo per alcune decine di migliaia di Euro) non fossero sufficienti ad escludere l’eventus damni, in quanto nel fondo patrimoniale erano confluiti tutti i suoi beni immobili e vari beni mobili, che costituivano per i creditori le poste più agevolmente aggredibili del suo patrimonio, deducendone che la costituzione del fondo aveva reso quanto meno più difficile la soddisfazione delle ragioni degli attori.

Tale decisione, in diritto, risulta senz’altro conforme al costante indirizzo di questa Corte, per cui “il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (ex multis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018, Rv. 649739 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2336 del 31/01/2018, Rv. 647928 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015, Rv. 634175 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21492 del 18/10/2011, Rv. 619513 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23263 del 18/11/2010, Rv. 614675 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7767 del 29/03/2007, Rv. 596081 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19963 del 14/10/2005, Rv. 584470 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004, Rv. 577085 – 01).

La valutazione operata dalla corte di appello sulla maggiore incertezza e/o difficoltà per gli attori nel soddisfacimento delle proprie ragioni nei confronti il S., in conseguenza dell’atto dispositivo da quest’ultimo posto in essere, costituisce poi un accertamento di fatto sostenuto da motivazione non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, peraltro oggetto di doppia decisione conforme in sede di merito e, di conseguenza, non censurabile neanche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in virtù del disposto dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5 (applicabile nella fattispecie in ragione della data di introduzione del giudizio di secondo grado).

5. Con il quinto motivo si denunzia “Violazione di legge (artt. 2901 e 2729 c.c.), motivo di ricorso in cassazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché errore in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., e motivazione radicalmente viziata per irriducibile contraddittorietà e/o evidente perplessità, motivo di ricorso in cassazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 4, e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, motivo di ricorso in cassazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento al requisito della scientia damni”.

Anche questo motivo – che riguarda la consapevolezza del S. di arrecare pregiudizio, con l’atto dispositivo impugnato, alle ragioni dei suoi creditori – è infondato.

Secondo la corte di appello, il S. era a conoscenza delle contestazioni in ordine alla legittimità del pagamento effettuato in suo favore dai coniugi Sa. e Co. (pagamento indebito, la cui restituzione costituisce il credito da questi ultimi fatto valere a fondamento dell’azione revocatoria), sin dal momento della proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo ed egli aveva certamente potuto apprezzare in pieno la oggettiva consistenza di tali contestazioni e rendersi conto della seria probabilità dell’accoglimento delle ragioni degli opponenti, con conseguente insorgenza della sua obbligazione di restituzione degli importi percepiti in eccesso, al momento del deposito della relazione del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado nel suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Sulla base di tali considerazioni, è stato ritenuto integrato il requisito della cd. scientia damni, cioè la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto dispositivo arrecava alle ragioni dei suoi creditori, requisito nella specie necessario ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, in ragione dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo (requisito che, ovviamente, prescinde dalle intime e soggettive convinzioni del debitore stesso in ordine al fondamento delle proprie ragioni sostanziali, peraltro in buona parte disattese all’esito definitivo della vicenda processuale, come già visto). Anche la indicata valutazione costituisce un accertamento di fatto, sostenuto da motivazione non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, peraltro oggetto di doppia decisione conforme in sede di merito e, di conseguenza, non censurabile anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in virtù del disposto dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5 (applicabile nella fattispecie in ragione della data di introduzione del giudizio di secondo grado).

6. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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