Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25520 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25993/2015 proposto da:

C.V., D.C., D.G., VINFER SRL, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA GONDAR, 11, presso lo studio

dell’avvocato CARLO AZIONI, che li rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1789/02/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 24/02/2015, depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

C.V., D.C. e D.G. nonchè la Vinfer s.r.l. ricorrono per cassazione contro la decisione della CTR laziale di cui in epigrafe. Quest’ultima aveva confermato la sentenza della CTP di Roma, che aveva ridotto, in ragione del 25%, l’avviso di rettifica e liquidazione riguardante la compravendita di una serie di immobili di (OMISSIS), nonchè di un negozio di (OMISSIS).

Nella sua decisione, la CTR ha affermato che lo scostamento fra il valore dichiarato di Euro 645.000,00 e quello accertato di Euro 1.507.000 non sarebbe stato confutato dai contribuenti, a fronte dei risultati analitici emersi dalla stima U.T.E..

Con l’unica, articolata doglianza, i ricorrenti denunciano violazione di legge, con riguardo agli artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24.

Per un verso, la sentenza impugnata avrebbe violato la L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, ritenendo la norma inapplicabile all’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Per altro verso, avrebbe erroneamente ritenuto i coefficienti OMI sufficienti a corroborare la prova presuntiva, oltre che a limitarsi a trascrivere pressochè pedissequamente il contenuto della relazione UTE, anteponendo la valutazione dell’Ufficio a quella – per altro suffragata da perizia giurata – dei contribuenti.

L’agenzia intimata non si è costituita.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza in questa sede impugnata ha escluso l’applicazione alla fattispecie della L. 7 luglio 2009, n. 88, sulla scorta di un ragionamento corretto (la qualifica di imposta non armonizzata dell’imposta di registro e quindi la non assoggettabilità alla normativa comunitaria), posto che la norma invocata non è espressione di un principio generale – tanto che il titolo parla significativamente di “Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie” – ma va coordinata con la regola che l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di rispetto dei meccanismi impositivi di origine comunitaria, pena l’invalidità dell’atto. Gli stessi ricorrenti sembrano essersene resi conto, giacchè invocano un presunto orientamento giurisprudenziale contrario (Sez. 6-5, n. 4227 del 02/03/2015), che però non si attaglia affatto alla presente fattispecie.

D’altra parte, se è vero che le quotazioni 01/41, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicchè, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, sono idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima” (Sez. 6-5, n. 25707 del 21/12/2015), è altrettanto vero che la CTR ha analizzato nel dettaglio i valori della stima UTE, ponendoli in comparazione con i valori risultanti dalla perizia giurata del geom. S., i quali si sarebbero discostati “senza offrire alcun elemento di confronto ed adducendo generiche motivazioni di negative condizioni di mercato delle seconde case”.

Nulla per le spese, in mancanza della costituzione della controricorrente

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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