Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25520 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 12/11/2020), n.25520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29825/2014 R.G. proposto da:

M.E. s.a.s. (C.F. e P. IVA. (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv. Malattia Antonio e Mereu Paolo,

con domicilio eletto presso l’Avv. Mereu Paolo, con studio in Roma

in via G.G. Belli n. 27;

– ricorrente –

nonchè da

M.G., nato a (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.

Malattia Antonio e Mereu Paolo, con domicilio eletto presso l’Avv.

Mereu Paolo, con studio in Roma in via G.G. Belli n. 27;

– ricorrente –

da

L.R., nata in (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS))), rappresentata

e difesa dagli Avv. Malattia Antonio e Mereu Paolo, con domicilio

eletto presso l’Avv. Mereu Paolo, con studio in Roma in via G.G.

Belli n. 27;

– ricorrente –

e da

M.F., nato a (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.

Malattia Antonio e Mereu Paolo, con domicilio eletto presso l’Avv.

Mereu Paolo, con studio in Roma in via G.G. Belli n. 27;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale di Pordenone-Ufficio

Controlli-Area legale, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il

Friuli Venezia Giulia n. 194/07/2014, pronunciata l’11 marzo 2014 e

depositata il 29 aprile 2014;

udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 13 febbraio 2020

dal Consigliere Antezza Fabio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Mastroberardino Paola, che ha concluso per l’inammissibilità o,

subordine, per il rigetto del ricorso;

udito, per i ricorrenti, l’Avv. Mereu Paolo, che ha insistito nel

ricorso;

udito, per il controricorrente l’Avv. Meloncelli Francesco,

(dell’Avvocatura Generale dello Stato), che ha insistito nel

controricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.E. s.a.s. nonchè i soci M.G. (accomandatario), L.R. e M.F. propongono ricorso congiunto, fondato su cinque motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza n. 176/02/2012 emessa dalla CTP di Pordenone che, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione di tre avvisi di accertamento IVA, per gli esercizi 2006, 2007 e 2008.

2. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, come emerge dagli atti di parte, con i tre avvisi di accertamento di cui innanzi l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) recuperò IVA con riferimento a transazioni commerciali (inerenti vendite di telefoni cellulari) poste in essere (anche) dalla società contribuente e realizzate utilizzando società c.d. “cartiere” in violazione della disciplina di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 (cessioni all’esportazione non imponibili, nella specie, con la Serbia), e di quella relativa alle cessioni intracomunitarie (con società inglesi e maltesi), prevista dal D.L. n. 331 del 1993, art. 41 (conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993).

3. Contro la sentenza d’appello i contribuenti propongono ricorso unico fondato su dieci motivi, solo la sede centrale dell’A.E. si difende con controricorso (prospettante anche diversi profili di inammissibilità di taluni motivi di ricorso) ed all’odierna udienza le parti concludono nei termini di cui in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I motivi primo, secondo, sesto e settimo, sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con i motivi primo e sesto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostanzialmente si deducono, rispettivamente, violazione e falsa applicazione della disciplina inerente le cessioni all’esportazione non imponibili (nella specie, con la Serbia), di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, della disciplina delle cessioni intracomunitarie (con società inglesi e maltesi), prevista dal D.L. n. 331 del 1993, art. 41 (conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993)

Con il motivo secondo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., “con riferimento all’effettiva fuoriuscita dei telefonini del territorio UE …”, “di fronte a circostanze di fatto pacifiche e non contestate come quelle indicate nel motivo” primo.

Con il motivo settimo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., non avendo la CTR posto a fondamento della propria decisione “circostanze di fatto pacifiche e non contestate come quelle indicate nel motivo” sesto.

2.2. Le doglianze sono inammissibili in quanto, oltre a tradursi in un tentativo di sostituzione di proprie valutazioni di merito a quelle della CTR (in particolare pag. 59 e 74), in luogo, peraltro, di una effettiva deduzione di fatti prospettati come non contestati, dalla concreta articolazione delle stesse non emerge alcuna critica alla statuizione impugnata in termini di violazione o falsa applicazione delle norme di legge innanzi indicate, cioè di interpretazione delle dette norme giuridiche o di sussunzione del fatto accertato in taluna di esse. Sicchè, le censure in oggetto integrano un “non motivo” (sull’inammissibilità della censura in quanto integrante un “non motivo”, si vedano, ex plurimis e limitando i riferimenti solo alle più recenti: Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione).

3. I motivi terzo e ottavo sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i rispettivi oggetti.

3.1. Con essi si deducono “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c. e art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c.”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e “nullità della sentenza o del procedimento”, in relazione al successivo comma 4.

3.2. Le doglianze sono infondate oltre che comunque inammissibili in quanto, peraltro quasi totalmente caratterizzate da valutazioni di merito anche di natura probatoria, sollevano meri (supposti) vizi motivazionali, così contrastando con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile, ratione temporis, nella sua formulazione successiva alle modifiche apportate con il D.L. n. 83 del 2012.

Nel merito cassatorio, comunque, rileva evidenziare che la CTR, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, ha esplicitato diffusamente (in ben circa sette pagine) l’iter logico-giuridico sotteso alla propria decisione, compresa la condivisione di quello fondante la decisione di primo grado e la fondatezza del merito delle prospettazioni dell’Amministrazione.

4. I motivi, quarto e nono sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

4.1. Con essi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.”.

4.2. I motivi in esame sono inammissibili per plurimi profili.

In primo luogo, i ricorrenti non deducono una violazione da parte della CTR dei criteri di riparto degli oneri probatori gravanti, nella specifica materia, in capo all’A.E. ed ai contribuenti ma, inammissibilmente, mirano a sostituire proprie valutazioni di merito anche di natura probatoria a quelle del Giudice d’appello.

Peraltro, nel fare quanto innanzi, i contribuenti non colgono la reale ratio decidendi, non avendo la CTR rigettato l’appello per mancato assolvimento dell’onere probatorio ma, per converso, in ragione della ritenuta raggiunta prova dei fatti fondanti gli atti impositivi (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un “non motivo”, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

5. I motivi quinto e decimo sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

5.1 Con essi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), degli artt. 1337 e 1375 c.c. nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5.

5.2. Le doglianze sono inammissibili in quanto, oltre a tradursi in un tentativo di sostituzione di proprie valutazioni di merito a quelle della CTR, dalla concreta articolazione dee stesse non emerge alcuna critica alla statuizione impugnata in termini di violazione o falsa applicazione di legge, cioè di interpretazione delle innanzi evidenziate norme giuridiche o di sussunzione del fatto accertato in taluna di esse. Sicchè, anche in questo caso, le censure in oggetto integrano un “non motivo”.

A quanto innanzi deve altresì aggiungersi che i contribuenti, comunque, nella prospettazione delle inammissibili doglianze in esame, mostrano di confondere l’affidamento di cui al citato art. 10 Statuto dei diritti del contribuente con la buona fede del contribuente in materia di c.d. frodi carosello realizzate mediante società cartiere.

6. In conclusione, il ricorso congiunto non merita accoglimento, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, nei confronti della sola controricorrente, che si liquidano, in considerazione anche della natura congiunta del ricorso, della posizione delle parti ricorrenti ed in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 12.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

6.1. Stante il tenore della pronuncia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, nei confronti della sola controricorrente, che si liquidano in Euro 12.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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