Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2552 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 17/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26291/2016 proposto da:

A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, in via

Cristoforo Colombo, n. 436, presso l’avvocato RENATO CARUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA FAGGIOLI, giusta procura

in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.a., in persona del procuratore

speciale, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione in ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA RITA

REMY;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 635 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.U. impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 635 del 15 aprile 2016 – di conferma della sentenza del Tribunale della stessa città – di rigetto delle domande di accertamento di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia Polis s.p.a. in suo danno, e di condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.

Resiste con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di ricorso A.U. deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 (cd. Statuto del contribuente), non avendo la Corte territoriale tenuto conto del suddetto disposto normativo, secondo cui i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente sono improntati al principio di collaborazione e buona fede.

Il motivo è inammissibile, in quanto esso risulta prospettato per la prima volta in questa sede di legittimità, nè può darsi utile seguito alla prospettazione di parte ricorrente secondo la quale il motivo risulta già proposto in sede di appello, potendo il giudice ritenerlo implicitamente prospettato alla stregua del tenore complessivo delle domande e delle conclusioni, non risultando in alcun modo, dal tenore del ricorso di legittimità, in quale parte dell’atto di appello la affermazione della contrarietà a buona fede del comportamento di Equitalia polis s.p.a. fosse stata fatta.

Il secondo motivo di ricorso per cassazione prospetta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19, comma 1 quater, non avendo la Corte di appello ritenuto applicabile per ragioni temporali il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, comma 1 quater e comunque non avendola ritenuta applicabile in quanto comunque la rateizzazione era stata concessa dopo l’iscrizione ipotecaria.

Il motivo è infondato.

La stessa difesa del ricorrente riconosce che l’art. 19, comma 1-quater, nella formulazione invocata e di cui si è chiesta l’applicazione è norma entrata in vigore successivamente ai fatti per i quali è causa, trattandosi di modifica all’originario testo del D.P.R. n. 602 del 2973, art. 19, apportata dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ed entrata in vigore il 29/04/2012, mentre l’iscrizione ipotecaria risale al 2006, con la conseguenza che la Corte territoriale ha correttamente escluso l’applicazione dell’art. 19, comma 1-quater.

La Corte di appello ha, inoltre, evidenziato, con motivazione che in questa sede non risulta adeguatamente censurata, che la norma richiamata (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, comma 1-quater) fa comunque salve le iscrizioni ipotecarie già effettuate alla data di concessione della rateizzazione, con la conseguenza che in ogni caso l’entrata in vigore dell’art. 19, comma 1-quater citato non avrebbe condotto alla vanificazione dell’iscrizione ipotecaria.

Con il terzo motivo A.U. fa valere violazione dell’art. 183 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la Corte territoriale ritenuto che con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, fosse stata introdotta una nuova domanda.

Con il quarto mezzo la sentenza è impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, in quanto essa ha ritenuto che l’importo da considerare ai fini dell’iscrizione ipotecaria fosse l’intero credito vantato dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dell’ A..

I detti due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.

Essi sono entrambi infondati.

Il ricorso non si confronta, sul punto, con la motivazione della sentenza impugnata, che, dopo avere ribadito l’avvenuta (e preclusa) introduzione di un nuovo tema d’indagine, consistente nella dedotta responsabilità per violazione della soglia di Euro ottomila di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, a mezzo delle memorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, ha offerto compiuta (e di per sè sola idonea a sorreggere la sentenza) giustificazione in ordine alla circostanza che al fine dell’iscrizione ipotecaria deve farsi riferimento all’intero credito per il quale l’Amministrazione finanziaria procede, come risulta testualmente dall’art. 76, comma 1, D.P.R. citato, che, nel caso di specie, era, circostanza incontestata, superiore ai diecimila Euro e, quindi, alla soglia necessaria ai fini dell’iscrizione ipotecaria, fissata per legge.

Il motivo di ricorso fa perno, inoltre, sull’asserita illegittimità dell’iscrizione ipotecaria presa sulla base della seconda cartella esattoriale, in quanto vi avrebbe ostato la domanda di rateizzazione. Ciò.

Esso, tuttavia, omette di considerare che, come sopra evidenziato, la rateizzazione non aveva efficacia in relazione alle iscrizioni già effettuate e comunque la norma (art. 19, comma 1-quater) era entrata in vigore successivamente.

In conclusione il ricorso è rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue che il rimborso delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, deve essere posto a carico del ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna A.U. al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e oltre CA ed IVA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 17 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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