Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2552 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2552 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 13340-2010 proposto da:
AMMINISTRAZIONE

PROVINCIALE

DI

VIBO

VALENTIA,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADELE ZOAGLI
MAMELI 9, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO
BEVILACQUA, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE NICOLA ALTIERI;
– ricorrente contro

LARIA CARLO;
– intimato

avverso la sentenza n. 278/2009 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 12/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA

Data pubblicazione: 02/02/2018

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I’,)

MARIA FASANO.

R.G. N. 13340/10
RITENUTO CHE:
Carlo Lana proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di Tropea
avverso la diffida di pagamento del canone di accesso COSAP per
gli anni di imposta dal 2001 al 2006, con la quale l’Amministrazione
provinciale chiedeva il versamento di somme dovute in ragione

provinciale n. 17 Tropea – Innesto SS18. A seguito della pronuncia
di incompetenza emessa dal Giudice di Pace, il ricorrente
riassumeva il giudizio innanzi al giudice tributario.
L’Amministrazione provinciale si costituiva eccependo
l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, oltre la sussistenza
dell’obbligo di pagamento delle somme richieste. La CTP di Vibo
Valentia accoglieva il ricorso del contribuente. La sentenza veniva
appellata innanzi alla CTR della Calabria, che rigettava l’appello
sulla base del rilievo che la diffida di pagamento, pur non essendo
compresa nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del
d.lgvo n. 546 del 1992, era soggetta alla giurisdizione del giudice
tributario, avendo rilevanza fiscale. Nel merito, riteneva che sia
l’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla legge n.
448 del 1998, che l’art. 4 del Regolamento provinciale
disponevano l’esclusione dal pagamento di ogni canone per
l’occupazione per i tratti di strada che attraversavano i comuni con
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Ricorre per la cassazione
della sentenza l’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia,
svolgendo tre motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE:
1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata,
per violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. nella parte in
cui la CTR ha ritenuto la controversia appartenere alla cognizione
del giudice tributario, atteso che la Corte costituzionale, con

della concessione n. 2914 del 1971 per l’accesso sulla strada

sentenza n. 64 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come modificato dall’art. 3 bis, comma 1, lettera b),
del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, I. 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui
stabilisce che: “Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le
controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di

1997, n. 446, e successive modificazioni”. Ne consegue che la CTR
della Calabria, a seguito della pronuncia del giudice delle leggi,
avrebbe dovuto prendere atto del proprio sopravvenuto difetto di
giurisdizione e dichiarare l’improcedibilità del giudizio, con
contestuale devoluzione della causa alla giurisdizione del giudice
ordinario.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza
impugnata, per violazione ed erronea interpretazione dell’art. 19,
d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, in quanto alla luce di tale
disposizione normativa, contrariamente a quanto ritenuto dal
giudice di secondo grado, l’atto di diffida al pagamento della COSAP
non risulta essere tra gli atti, tassativamente previsti dalla legge,
per i quali è consentita l’impugnazione diretta davanti al giudice
tributario, anche in ragione del fatto che l’atto non ha natura
impositiva, trattandosi di un mero avviso di pagamento.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata,
per violazione ed erronea interpretazione dell’art. 63 del d.lgs n.
446 del 1997 e del dlgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art.
31, comma 20, della legge n. 448 del 1998, e per violazione ed
erronea interpretazione dell’art. 4 del Regolamento approvato
dall’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia con delibera n. 22
del 23 marzo 2000, emanato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
63 d.lgs. n. 446 del 1997, atteso che la CTR avrebbe errato nel
2

spazi ed aree pubbliche previsto dall’art. 63 del d.lgs. 15 dicembre

ritenere che l’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 debba interpretarsi
nel senso della esclusione del pagamento di ogni canone per
l’occupazione di spazi riguardanti tratti di strada che attraversano
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

4. In via preliminare ed assorbente, va esaminato il primo motivo
di ricorso.

2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 102, secondo
comma, Cost., l’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 3 bis, comma 1,
lett. b) del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n.
248, nella parte in cui stabilisce che: “appartengono alla
giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto
dall’articolo 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni”.
Le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 21950 del 2015, hanno
chiarito, infatti, che: “Le controversie relative ai canoni per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartengono alla
giurisdizione del giudice ordinario, perché l’obbligo di pagamento di
un canone per l’utilizzazione del suolo pubblico non ha natura
tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal
collegamento di questa alla pubblica spesa” (Cass. n. 1267 del
2003; Cass. n. 14864 del 2006; Cass. n. 28161 del 2008).
Pertanto, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, restando
assorbiti i restanti. La sentenza impugnata deve essere cassata in
relazione al motivo accolto e dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario. Le incertezze interpretative poste dalla norma poi
dichiarata costituzionalmente illegittima, tenendo conto dell’epoca

3

Il motivo è fondato, in specie alla luce della sentenza n. 64 del

dell’introduzione della lite, giustificano la compensazione delle
spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le
spese di lite dell’intero giudizio.
Così deciso, in Roma, il 5 ottobre 2017

Il Presidente

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e

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