Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25519 del 26/10/2017

Cassazione civile, sez. I, 26/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.26/10/2017),  n. 25519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17623/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Appiano n.8, presso

lo studio dell’avvocato Castellana Orazio, rappresentata e difesa

dall’avvocato Longarini Massimo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore

dott. C.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Zingarelli Luigi, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI

ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto o inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore S.G., proponeva reclamo avverso la sentenza del 10 febbraio 2014 con la quale il Tribunale di Terni ne aveva dichiarato il fallimento su istanza proposta da B.C.. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 2/15 depositata il 7 gennaio 2015 e in pari data comunicata a mezzo P.E.C. dalla Cancelleria della Corte perugina nel testo integrale, ha rigettato il reclamo, rilevando in sintesi come la società reclamante non abbia dimostrato il mancato superamento delle soglie di fallibilità previste dalla L. Fall., art. 1, e come lo stato di insolvenza della società stessa, tenendo presente il suo stato di liquidazione, risulti evidente dall’ingente sbilancio tra i debiti gravanti su di essa ed il suo attivo, come evidenziato nell’ultimo bilancio depositato.

Avverso tale sentenza (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, con atto notificato in data 1 luglio 2015, ha proposto ricorso per cassazione per due motivi, diretti a censurare entrambe le statuizioni sopra riassunte.

L’intimata Curatela del fallimento resiste con controricorso -illustrato anche da memoria – nel quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo, e ne deduce in subordine l’infondatezza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente all’esame nel merito della impugnazione, si impone la verifica, anche d’ufficio, in ordine alla tempestività della notifica del ricorso per cassazione (eseguita, peraltro, nei soli confronti della Curatela) proposto da (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.

1.1. Al riguardo, deve infatti tenersi presente che la notifica del ricorso, effettuata a mezzo PEC in data 1 luglio 2015, potrebbe ritenersi tempestiva solo ove dovesse applicarsi il c.d. termine lungo previsto dalla norma generale dell’art. 327 c.p.c., comma 1, e quindi dovesse ritenersi inidonea a far decorrere il c.d. termine breve di trenta giorni, specificamente fissato dalla L. Fall., art. 18, comma 14, la comunicazione della sentenza impugnata a cura della Cancelleria, eseguita il 7 gennaio 2015 come nello stesso ricorso (in epigrafe) si afferma senza peraltro precisare se la comunicazione contenesse, o non, il testo integrale della sentenza.

2. Ritiene il Collegio che tale comunicazione, eseguita a norma della L. Fall., art. 18, comma 13, sia idonea a far decorrere il c.d. termine breve di cui al comma 14 dello stesso articolo di legge (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1 sentenza n.10525 del 20/05/2016; Sez. 6 ordinanza n. 2315 del 30/01/2017).

2.1. In primo luogo, essa, in conformità con il disposto dell’art. 45 disp. att. c.p.c., comma 2 (come modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 convertito in L. n. 221 del 2012) doveva contenere il testo integrale della sentenza comunicata; e lo conteneva effettivamente, come risulta dalla attestazione inviata dalla Cancelleria della Corte d’appello di Perugia in data 3.7.2017. Nè, a fronte di tale dato inequivoco, può valorizzarsi utilmente una pretesa distinzione tra “notificazione a cura della Cancelleria” – cui fa riferimento la norma speciale della L. Fall., art. 18, comma 13 – e comunicazione via PEC a cura della stessa, tenendo presente che, a norma del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4 convertito nella L. n. 221 del 2012, “nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

2.2. Vero è che la novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2 operata con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114, precisa che la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.. Ma come questa Corte ha già avuto modo di osservare (cfr. sentenze già richiamate, cui adde Cass. n. 23526/14) – tale disposizione è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione integrale di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte: evita cioè che l’introduzione generalizzata di detta comunicazione telematica a cura della Cancelleria comporti la sostanziale disattivazione della regola generale dell’art. 326 c.p.c., secondo cui solo a seguito della notificazione del provvedimento a richiesta della controparte (l’atto di impulso e scelta processuale di cui sopra) inizino a decorrere i termini brevi previsti in via generale per le impugnazioni dall’art. 325 c.p.c., in luogo del termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.. Ma ciò, conseguentemente, non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come per l’appunto la L. Fall., art. 18, comma 14), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria.

3. Consegue alle considerazioni sin qui svolte che il ricorso in esame, essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni di cui al già richiamato L. Fall., art. 18,comma 14, decorrente dal 7 gennaio 2015, deve ritenersi inammissibile perchè tardivo.

4. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, direttamente in favore dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 tenendo presente che la Curatela vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Peraltro, va precisato che la liquidazione di onorari e spese spettanti al difensore della parte ammessa nei confronti dell’erario (nei limiti fissati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130) deve essere richiesta dal difensore stesso, D.P.R. n. 115, ex art. 83 al tribunale che ha pronunciato la sentenza che passa in giudicato a seguito dell’esito di questo giudizio (cfr. tra molte: Cass. n. 16986/06; n.11028/09; n. 23007/10).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

dispone, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 che il pagamento delle spese suddette sia eseguito a favore dello Stato.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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