Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25519 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. III, 21/09/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 21/09/2021), n.25519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6382/2019 proposto da:

Agrioil S.p.a. e Q.C. quale presidente di Agrioil S.p.a.,

elettivamente domiciliati in Roma, alla via della Giuliana n. 44,

presso lo studio dell’avvocato Miglino Arnaldo, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Francia Carmine;

– ricorrente –

contro

Generali Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Monte Zebio n.

28, presso lo studio dell’avvocato Ciliberti Giuseppe, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

B.F. & Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Mordini, n.

14, presso lo studio dell’avvocato Sole Gianluca, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Volino Edoardo;

– controricorrente –

e contro

Cannamela Divisione Bonomelli S.r.l., Janousek S.p.a.,

– intimate –

avverso la sentenza n. 5700/2018 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/03/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) La Agrioil S.p.a., produttrice di olio per alimentazione umana, ricevette una richiesta risarcitoria nel 2005 o 2006 – il punto è controverso ma è accreditabile maggiormente il primo anno, per quanto si va a esporre – dalla B.F. & Figli S.r.l., che aveva a sua volta ricevuto un addebito di oltre venticinquemila Euro dalla Kattus GmBH, società che commercializzava sul mercato tedesco l’olio aromatizzato al peperoncino e che aveva ricevuto, dalle autorità amministrative, preposte alla tutela in ambito sanitario-alimentare, comunicazione di superamento della percentuale di legge dell’agente inquinante “(OMISSIS)” e che quindi, aveva proceduto a ritirare dal detto mercato oltre milleottocento (1.849) bottiglie di olio.

2) A causa del mancato riscontro da parte della propria società assicuratrice – non parte della controversia giudiziale in atto -, che pure aveva proceduto ad accertamento del danno con proprio perito, la B.F. & Figli s.r.l. convenne in giudizio, nell’anno 2009, la Agrioil S.p.a. dinanzi al Tribunale di Avellino.

La Agrioil S.p.a. si costituì ritualmente in causa e chiese ed ottenne la chiamata in causa di Janousek S.p.a. e della Cannamela Divisione Bonomelli S.r.l., sue fornitrici di essenze per l’olio, e in particolare del peperoncino, al fine di esserne garantita.

Entrambe le dette società si costituirono in causa e resistettero alla domanda.

La Agrioil S.p.a. chiese pure, ed ottenne, la chiamata in causa dell’Assitalia Le Assicurazioni d’Italia S.p.a., che si costituì in giudizio e resistette alla domanda deducendo la prescrizione breve del diritto, in quanto il termine doveva essere fatto decorrere dalla missiva di contestazioni inviata dalla B. S.r.l. alla Agrioil S.p.a. il 03/02/2005, mentre questa aveva inviato la richiesta all’INA Assitalia S.p.a. soltanto il 31/03/2006.

3) Il Tribunale di Avellino, istruita la causa documentalmente e mediante escussione di alcuni testi, con sentenza del 21/04/2016 rigettò la domanda nei confronti delle due chiamate in causa Janousek S.p.a. e Cannamela S.r.l. e pure nei confronti dell’Assitalia S.p.a., ritenendo fondata la prospettata eccezione di prescrizione breve, e accolse la domanda della B.F. e Figli S.r.l. nei soli confronti della Agrioil S.p.a. e per metà dell’importo richiesto, ossia per oltre Euro dodicimilanovecento (Euro 12.993,43), compensando le spese di lite tra tutte le parti in causa.

4) La Agrioil S.p.a. propose appello e, nel ricostituito contraddittorio di tutte le parti, anche con la Generali Italia S.p.a., già Assitalia S.p.a., la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5700 del 10/12/2018, ha rigettato l’impugnazione, con condanna alle spese in favore di ciascuno degli appellati.

5) Avverso la sentenza d’appello propone ricorso, con atto affidato a due motivi, la Agrioil S.p.a..

6) Resistono con separati controricorsi la B.F. & Figli S.r.l. e la Generali Italia S.p.a..

7) Il P.G. non ha preso conclusioni.

8) Non risulta il deposito di memorie, su supporto cartaceo o nell’applicativo informatico su piattaforma teams, per l’adunanza camerale del 18 marzo 2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9) E’ opportuno premettere che ognuna delle due controparti costituite in questa fase di legittimità, ossia B.F. & Figli S.r.l. e Generali Italia S.p.a., svolge difese soltanto in relazione al motivo del ricorso da cui è attinta e, quindi, la prima società con riferimento al primo motivo e la seconda avuto riguardo al secondo mezzo.

La trattazione dei motivi avverrà, pertanto, partitamente.

10) Il primo mezzo del ricorso di Agrioli S.p.a. censura come segue la sentenza d’appello: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, nel testo vigente sino al 3.7.2009; inapplicabilità dell’art. 115 c.p.c., comma 1, nel testo vigente; violazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1; violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., comma 1; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; motivazione apparente e perplessa, circa la violazione del principio dell’onere della prova, la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, nel testo ratione temporis in vigore ed inapplicabilità della medesima norma nella vigente formulazione circa la omessa specifica contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda nonché nullità della sentenza per motivazione apparente e perplessa nella parte in cui si perviene a ritenere provati fatti semplicemente affermati, peraltro da soggetto estraneo al giudizio, e a rigettare l’appello.

Il motivo è incentrato sull’asserita carenza motivazionale della sentenza d’appello per avere essa ritenute provate le circostanze fattuali su cui poggiava l’addebito di inesatto adempimento in quanto non contestate.

10.1) Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

10.1.1) Esso è inammissibile perché non spiega dove e quando la questione dell’illegittima applicazione dell’art. 115 c.p.c., nella formulazione attuale, risalente al 2009-2010 (D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modif. in L. 22 febbraio 2010, n. 24), era stata prospettata nell’atto di appello.

10.1.2) Il mezzo è infondato, come esattamente fatto rilevare nel controricorso della B.F. e Figli S.r.l., laddove censura l’applicazione che la Corte d’Appello compie dell’art. 167 c.p.c., sulla base dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto sin dall’introduzione del principio di non contestazione le pronunce di questa Corte comunque affermavano la necessità che il convenuto, e, quindi, nella specie, la Agrioil S.p.a., che detta veste assunse in primo grado, prendesse posizione specifica, sin dalla prima difesa, e quindi nel processo ordinario di cognizione, con la comparsa di risposa, sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte (Cass. n. 10031 del 25/05/2004 Rv. 573112 – 01).

In ogni caso la censura è inconsistente, perché la Corte d’Appello ha affermato, con altro, e non impugnato, ragionamento decisorio, che comunque erano le prove sulle circostanze di causa che fondavano l’affermazione di responsabilità della Agrioil S.p.a. (pag. 10 e pag. 11) specificando che “le risultanze istruttorie hanno acclarato le suindicate circostanze di fatto per quanto non contestate” (e prosegue elencando sia quanto era incontestato, sia quanto era risultato provato a seguito dell’espletamento delle prove testimoniali e dell’interrogatorio formale del legalerappersentante dell’Agrioil S.p.a.).

La motivazione della Corte territoriale non incorre, pertanto, in alcun vizio di motivazione (neppure in guisa di motivazione meramente apparente, come sembra prospettare il primo mezzo del ricorso), in quanto essa si dipana, con accurata disamina delle risultanze documentali e testimoniali, dalla metà di pag. 7 fino alla metà inoltrata di pag. 15, fondando, pertanto, il proprio convincimento non sulle circostanze non contestate bensì sul materiale probatorio complessivamente e congruamente raccolto in primo grado (in tema si veda la costante giurisprudenza di questa Corte e segnatamente: Cass. n. 17182 del 14/08/2020 Rv. 658567 01 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017 Rv. 644814 – 01).

11) Il secondo mezzo censura come segue la sentenza d’appello: violazione e falsa applicazione dell’art. 2952 c.c., comma 3 (testo previgente), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiché il Tribunale – prima e la Corte di appello successivamente – ha fatto decorrere il termine di prescrizione non dal giorno in cui la Agrioil S.p.a. ebbe effettivamente a ricevere dalla B.F. e Figli S.r.l. la richiesta risarcitoria, ossia dal 23/03/2006, bensì dal 03/02/2005, data in cui sarebbe stata informata della contaminazione delle bottiglie di olio.

11.1) Il secondo mezzo è contrastato dalla sola Generali Assicurazioni S.p.a..

Esso, comunque, non appare meritevole di accoglimento in quanto da pag. 15 in poi la motivazione della sentenza d’appello spiega per quale ragione, in fatto e in diritto, richiamando coerente giurisprudenza di legittimità, il termine annuale di cui all’art. 2952 c.c., dovesse essere fatto decorrere dalla missiva del 03/02/2005 inviata dalla B.F. & Figli S.r.l. alla Agrioil S.p.a. e la questione in ordine alle circostanze che detta missiva fosse effettivamente pervenuta alla Agrioil S.p.a. e, comunque, le contestazioni in essa contenute fossero conosciute dalla società qui ricorrente è accertamento di fatto, non adeguatamente inciso dal motivo.

L’approdo motivazionale della Corte territoriale e’, peraltro, coerente con la giurisprudenza di questa Corte esaustivamente richiamata in sentenza (Cass. n. 19660 del 18/09/2014 Rv. 632853 01: “la prescrizione breve del diritto all’indennizzo decorre dal momento in cui l’assicurato ha avuto conoscenza del fatto storico da cui il diritto deriva, ovvero da quello in cui egli abbia acquisito la consapevolezza di aver subito lesioni di una certa gravità, sebbene non sia ancora nota la loro specifica consistenza, assumendo rilievo non il fatto che l’infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi” e Cass. n. 25430 del 26/10/2017 Rv. 646456 – 01).

11.2) La Corte territoriale ha, invero, in altro segmento della congrua motivazione evidenziato che la Agrioil S.p.a. già nel luglio 2005 trasmise alla Janousek S.p.a. e alla Cannamela S.r.l. la richiesta di risarcimento danni (pag. 16), con la conseguenza che, in via di inferenza logica, deve ritenersi che nel detto mese di luglio 2005 la Agrioil S.p.a. fosse stata messa in grado di accertare l’esistenza di una ragione di danno, per fare fronte al quale era necessario rivolgersi alla propria compagnia assicuratrice.

Il secondo motivo di ricorso e’, pertanto, anch’esso infondato e deve essere rigettato.

Il ricorso e’, in conclusione, rigettato.

12) Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, in rapporto al valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuna delle controparti costituite, B. S.r.l. e Generali Assicurazioni S.p.a..

13) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, consistenti nella dichiarazione di integrale rigetto, o d’integrale inammissibilità dell’impugnazione, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, in favore di ciascuna controparte.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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