Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25519 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25328/2015 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO

PALUMBO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTIGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

e contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1330/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA del 26/05/2015,

depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

M.P. ricorre per cassazione, mediante due motivi, contro la decisione della CTR pugliese di cui in epigrafe, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Foggia. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della M. contro la liquidazione, a regime ordinario, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria, dovute per l’acquisto di un fondo rustico.

La CTR ha sostenuto che la certificazione era stata richiesta all’Ispettorato Provinciale oltre il termine triennale dalla stipula e registrazione della compravendita del fondo rustico, sicchè la contribuente sarebbe decaduta dal beneficio, nè ella avrebbe dimostrato l’iscrizione negli elenchi della gestione INPS dei coltivatori diretti.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 604 del 2005, art. 4. Infatti, il termine di consegna del certificato definitivo sarebbe da considerarsi ordinatorio e non perentorio.

Con il secondo motivo, la M. assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto o atto decisivo ai fini del giudizio. Infatti, diversamente dalla motivazione della sentenza impugnata, ella aveva depositato documentazione inerente l’iscrizione nella gestione INPS dei coltivatori diretti.

L’agenzia intimata non si è costituita.

I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione logica – non sono fondati.

Il carattere decadenziale del termine per la consegna del certificato definitivo non è mai stato messo in discussione dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 6-5, n. 21980 del 17/10/2014; Sez. 5, n. 10406 del 12/05/2011; Sez. 5, n. 9159 del 16/04/2010), che condiziona il mantenimento del diritto ai benefici, qualora il contribuente provi di aver comunque operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile, richiedendola tempestivamente, e che il superamento del predetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione. Ma la stessa CTR – con una motivazione astrattamente logica, che pertanto si sottrae al sindacato di legittimità – ha rilevato che la certificazione fu richiesta all’Ispettorato provinciale, ben oltre il termine di tre anni, senza che il ritardo potesse essere ascritto a colpa degli uffici competenti.

Il secondo rilievo s’infrange sulla considerazione che l’iscrizione negli elenchi della gestione INPS dei coltivatori diretti non è richiesta al fine di evitare la decadenza dal termine, sicchè non costituisce un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Nulla per le spese, in mancanza della costituzione della controricorrente

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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