Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25519 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 10/10/2019), n.25519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19907/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.V., elettivamente domiciliato in Roma, via V. G. Galati

n. 100/C, presso lo studio dell’avv. Giardiello Vincenzo,

rappresentato e difeso dall’avv. Cillo Giovanni Antonio, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

Equitalia Polis s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza di questa Corte n. 14393/17, depositata in data 9

giugno 2017;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Pedicini Ettore che ha concluso chiedendo il rigetto

dell’istanza di definizione agevolata e l’accoglimento del ricorso;

udito l’avvocato dello Stato Palatiello Giovanni per la ricorrente;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 luglio

2019 dal Consigliere Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 14393, depositata in data 9 giugno 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso da essa proposto nel contenzioso esistente con Equitalia Polis s.p.a. e B.V. avente a oggetto l’omesso pagamento di cartelle esattoriali. Nella sentenza impugnata, questa Corte ha rilevato l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione, siccome notificato in un luogo non avente alcun tipo di collegamento o relazione con il destinatario, con conseguente impossibilità di applicare la sanatoria di cui al generale principio previsto dall’art. 162 c.p.c., applicabile solo nella meno grave ipotesi di nullità della notificazione.

2. Per la revocazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo, resistito da B.V. con controricorso; l’intimata Equitalia Polis s.p.a. – oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione e.p.e. – non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta “Violazione dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4” per avere la sentenza giudicato sulla base di un fatto (la notifica al solo Bilotta) incontrastabilmente escluso dagli atti processuali e dalla stessa intestazione della decisione, stante l’esistenza dell’intimata Equitalia Polis s.p.a., cui il ricorso introduttivo era stato regolarmente notificato, sicchè – anche qualora la notifica al Bilotta fosse stata ritenuta affetta da qualsivoglia vizio – se ne sarebbe dovutadisporre la rinnovazione al fine di integrare il litisconsorzio processuale.

2. B.V. argomenta l’inammissibilità del ricorso, che ritiene comunque infondato nel merito.

3. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di sospensione/estinzione depositata dal controricorrente, sia perchè il giudizio di revocazione è estraneo all’applicazione della normativa sulla definizione agevolata delle liti fiscali (Cass. n. 13306/16; id. 272/14; id. 13080/12), sia perchè nella specie la controversia sottostante era relativa a recupero erariale e non a pretesa impositiva e pertanto è sottratta all’ambito di applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito dalla L. n. 136 del 2018 (Cass. n. 7099/19).

4. Il ricorso è inammissibile.

5. L’errore di percezione denunciato non sussiste. Invero dall’intestazione dell’impugnata sentenza n. 14393/17 si evince con chiarezza che questa Corte ha perfettamente compreso che gli intimati erano due – tanto da averli nominativamente citati nell’epigrafe dell’atto. Circostanza ribadita nella parte “in fatto” della sentenza, ove la Corte ripete che “le parti intimate non hanno svolto difese”. Ne consegue che ogni ragionamento svolto nella parte “in diritto” attiene alla valutazione giuridica dei presupposti di fatto enucleati dagli atti che, come tale, si sottrae al sindacato revocatorio. Infatti, se è vero che “in parte motiva” la sentenza oggetto di domanda di revocazione adopera il singolare ed esamina solo la mancata notificazione del ricorso alla parte contribuente, è pure vero che l’integrale rinnovazione della notificazione del ricorso era stata discussa (vedi il verbale dell’udienza 3 febbraio 2017) con il Procuratore generale e la difesa erariale, che avevano rassegnato conclusioni in tal senso. Il chè rivela come la questione denunciata non sia di tipo revocatorio, bensì’ “di giudizio”, poichè essa tocca l’omessa rilevazione del litisconsorzio necessario processuale che, per effetto della notificazione del ricorso a Equitalia Polis s.p.a., avrebbe consentito l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte contribuente (art. 331 c.p.c.). Laddove l’omessa rilevazione del litisconsorzio non è ritenuta ragione di revocazione (Cass. n. 5055/01; id. n. 2713/07; conforme, in revocazione per vizi processuali Sez. Un. 8984/18 e id. n. 30994/17); in disparte ogni altra considerazione circa la posizione del concessionario quale litisconsorte processuale (Cass. n. 10934/15 e id. n. 16813/14), ovvero quale “adiectus” destinatario di mera “litis denuntiatio” (art. 332 c.p.c.; vedi, in generale, Cass. n. 10934/15, id. n. 16813/14, id. n. 45/14, id. n. 10580/17).

6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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