Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25518 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AUTOLINEE SELLITTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 4, n. 386 depositata l’1 dicembre

2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19.10.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in unico motivo, avverso decisione di appello, che, in aderenza alla decisione di primo grado, ha dichiarato fondata l’istanza di rimborso avanzata dalla società contribuente in relazione ad importi dalla stessa reputati indebitamente versati a fini irap per l’annualità 1999;

ciò sul presupposto che i contributi erogati a norma di legge in favore delle imprese esercenti il trasporto pubblico locale, per ripianarne il disavanzo, non sono assoggettati all’imposta considerata.

La società contribuente non è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3” e censura la decisione impugnata per aver ritenuto i contributi erogati dalle Regioni alle società esercenti attività di trasporto pubblico, per ripianare le perdite di esercizio, estranei alla determinazione della base imponibile dell’irap nel periodo precedente all’1 gennaio 2003.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Le sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, puntualizzato che la L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, fornisce l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 506 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b), nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi (salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale), con la conseguenza che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative si ravvisano le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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